L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 19 Agosto 2013
Tornati dalle vacanze estive è tempo di riprendere contatto con la realtà quotidiana dei nostri problemi. In tanti probabilmente avranno visitato città all’avanguardia sul fronte dei rifiuti tanto da sembrarci un pianeta completamente diverso, altri invece avranno avuto modo di sperimentare situazioni ben peggiori di quelle presenti a casa propria. Ad ogni modo la raccolta differenziata torna nuovamente a far parlare di sé.
Questa volta lo fa attraverso una circolare del Ministro Orlando che chiarisce quali siano i trattamenti necessari da applicare alla frazione residua della raccolta differenziata prima che quest’ultima possa essere avviata in discarica senza infrangere alcuna norma.
La circolare è di fatto un chiarimento, giunto forse un po’ tardi, che fa eco alla procedura di infrazione n. 2011/4021 che la Commissione Europea ha motivato con il parere prot. 9026 del 01/06/2012 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti sui contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare per essere conformi al dettato comunitario e, con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana ha tra l’altro rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti dalla raccolta differenziata.
La circolare in oggetto, supera di fatto quella del 2009 poiché chiarisce come anche la frazione residua della raccolta differenziata spinta debba essere trattata, con opportuni processi più o meno complessi, prima che la stessa possa essere conferita in discarica.
Infatti non è possibile ritenere l’intero processo di raccolta differenziata un processo di trattamento dei rifiuti tale da giustificare un mancato trattamento della frazione residua (Circolare del 2009 – U.prot.GAB – 2009 – 0014963). Infatti se da un lato una raccolta differenziata spinta è in grado di ridurre le quantità di rifiuti prodotti, dall’altra non esime dal trattare, con metodologie adeguate, la frazione residua secca. Tali processi possono essere considerati integranti tra di loro in quanto hanno il compito di ridurre il volume ed il peso del rifiuto residuo, ridurne la putrescibilità, limitare gli odori, la produzione di percolato ed infine evitare danni all’ambiente ed all’Uomo che come ricordiamo sono i pilastri della dottrina europea in ambito di gestione ambientale.
Per evitare che fraintendimenti e dubbi conducano l’Italia ad una nuova procedura di infrazione, il Ministro Orlando ha chiarito, con questa circolare, ogni possibile dubbio possa essere stato sollevato con la precedente circolare del 2009. Ciò non toglie che permane l’urgenza per l’Italia di attivarsi pienamente nella raccolta differenziata al fine di poter raggiungere nel 2015 l’obiettivo previsto dall’art. 181 comma 1 del d.Lgs. 152/2006 e smi che prevede la raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro per il raggiungimento degli obiettivi comunitari entro il 2020.
E’ chiaro che la strada da percorrere è tutta in salita ma non è detto che con un piccolo impegno da parte di tutto non si possa percorrerla tutta.
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