Etichettatura ambientale imballaggi

A breve sarà obbligatorio etichettare in modo corretto e dal punto di vista ambientale, ogni imballaggio immesso sul mercato. La tua azienda è pronta? Hai ancora dei dubbi? Non sai come fare?

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Vediamo prima qualche riferimento normativo

Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia devono obbligatoriamente essere “opportunamente etichettati” (Art . 219, comma 5, D.lgs 152/2006).

Legge di riferimento :

art. 219 comma 5, D.Lgs. 152/2006 (Testo unico dell’ambiente):

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le procedure stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e nel rispetto delle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi nonché per garantirne la corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori sono inoltre tenuti ad indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione degli imballaggi, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, in base alla Decisione della Commissione 97/129/CE “

DL 30 dicembre 2021, n. 228 ( cd. “ Milleproroghe ” ):

“Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. ( Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi)”

Quale confezione?

L’obbligo di etichettatura deve essere applicato a tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) immessi al consumo in Italia.

Definizioni :

Imballaggio: prodotti, composti da materiali di qualsiasi natura , utilizzati per contenere determinati beni, dalle materie prime ai prodotti finiti, per proteggerli, per consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o utilizzatore, per assicurarne la presentazione, nonché articoli usa e getta utilizzati allo stesso scopo (art. 218, D.Lgs. 152/2006).

  1. primario: imballaggio concepito in modo da costituire un’unità di vendita per l’utente finale o consumatore nel punto vendita;
  2. secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto tal quale al consumatore finale o al consumatore, o che serva facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita;
  3. terziario: imballaggio atto a facilitare la movimentazione e il trasporto di merci, un certo numero di unità di vendita o imballaggi multipli.

Quali sono i soggetti obbligati?

Note di chiarimento del Ministero dell’Ambiente evidenziano la necessaria corresponsabilità di tutti gli operatori della filiera, dal produttore all’utilizzatore .

Un dato di fatto:

  • il produttore di imballaggi conosce l’effettiva composizione dell’imballo ed è sicuramente il soggetto obbligato ad identificare correttamente il materiale in base alla codifica alfanumerica prevista dalla Delibera 97/129/CE
  • l’altro attore della filiera, come l’utente, ha un ruolo altrettanto fondamentale perché lui conosce l’uso effettivo della confezione

Quali sono i contenuti obbligatori dell’etichetta?

Le informazioni obbligatorie da inserire nell’etichetta ambientale degli imballaggi variano a seconda del mercato di riferimento:

1.La confezione del canale B2B, che non raggiungerà mai il consumatore finale, dovrà riportare il codice alfanumerico di cui alla delibera 129/97/ CE

2.Il packaging del canale B2C commercializzato al consumatore finale , deve indicare anche la destinazione in raccolta differenziata , oltre alla codifica alfanumerica del materiale di composizione di cui alla delibera 129/97/CE

All’interno di questa prima rilevante distinzione ci sono innumerevoli casi concreti (imballaggi neutri, di piccola dimensione, multilingua ad esempio… ecc …) che richiedono un’analisi approfondita per trovare il giusto equilibrio.

Quali sanzioni?

Per gli imballaggi immessi in Italia “privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 25.000 euro” (art. 261, comma 3, d.lgs. 152/2006). Una sanzione che potrebbe colpire qualsiasi operatore del settore che immetta sul mercato imballaggi etichettati in modo errato, come ad esempio: fornitori di materiali di imballaggio, produttori, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e materiali di imballaggio; commercianti, distributori, riempitrici, utilizzatori di imballaggi e importatori di imballaggi completi.

La soluzione digitale e multilingue all’etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi

  • Unico QrCode per tutti gli imballaggi, facilmente integrabile ed applicabile
  • Nessuna app da installare per il consumatore, è sufficiente la fotocamera dello smartphone
  • Informazioni sul corretto conferimento dell’imballaggio: complete per B2B e B2C, geolocalizzate a seconda del luogo in cui si trova l’utilizzatore e della lingua del proprio smartphone (9 lingue supportate)
  • Facile e rapida da usare per l’utente

Come funziona E-label 2.0?

a)su ogni confezione destinata ad essere immessa sul mercato su cui compaia un EAN Code viene stampato un unico QR Code che indirizza (in molte lingue) alle informazioni ambientali sull’imballaggio

b)quando un utilizzatore con il proprio smartphone inquadra il QR Code, si aprirà una finestra che permetterà di inquadrare il codice a barre identificativo del prodotto (EAN code o barcode)

c)Una volta inquadrato il codice a barre, il sistema restituisce le informazioni dell’etichetta ambientale dell’imballaggio:

  • Complete per B2B e B2C
  • Geolocalizzate a seconda del luogo in cui è ubicato l’utilizzatore e con informazioni specifiche relative al comune nel quale si trova (servizio disponibile per tutti i comuni aderenti)
  • Espresse nella lingua con cui l’utilizzatore ha impostato il proprio smartphone (attualmente sono disponibili 9 lingue)

I vantaggi di E-label 2.0

Questa soluzione digitale permette di:

  • inserire le informazioni sugli imballaggi nel database A&R o in un database dedicato all’azienda
  • mostrare ogni etichetta su uno sfondo che ritrae il prodotto che l’utilizzatore ha in mano in quel momento
  • archiviare i dati in un cloud separato da quello dell’azienda, in modo da non pesare assolutamente sui costi di mantenimento dei sistemi informatici aziendali
  • ridurre i costi evitando interventi sulle confezioni ed eventuale gestione delle scorte di imballaggio
  • ottenere compliance normativa italiana immediata

E-label 2.0 è un sistema flessibile a costi progressivi a seconda del numero di barcode che dovranno essere letti e dei Paesi che dovranno essere coperti, con canoni annuali anticipati e la possibilità per il cliente di interrompere il servizio in qualsiasi momento.

Il sistema è estendibile ad ogni Paese d’Europa in modo progressivo, in modo da adempiere agli obblighi di comunicazione che verranno imposti progressivamente, sempre che siano compatibili con la digitalizzazione scelta.

Ora che hai scoperto E-label 2.0, vuoi provare la nostra soluzione?

Inquadra ora il QrCode qui sotto con il tuo smartphone

E ora inquadra il barcode del prodotto qui in basso, già censito nel nostro database

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