L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Con la recentissima sentenza n. 11390 del 19/03/2024 la Corte di Cassazione III Sezione Penale ha confermato quanto già affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 28 Marzo 2019 in tema di classificazione di rifiuti.
Il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l’onere di raccogliere le informazioni valevoli all’acquisizione di sufficienza conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa la modalità di qualificazione del rifiuto e l’accertamento della due pericolosità.
Questa sentenza quindi va a rimarcare quanto in realtà già noto ed esplicitato (visto che sembrava ce ne fosse il bisogno) con le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020: Le responsabilità inerenti la classificazione dei rifiuti ricadono sul Produttore/Detentore e tali responsabilità non sono delegabili.
Ancora oggi, purtroppo, ci troviamo spesso di fronte a situazioni nelle quali il Produttore non sa cosa sia una classificazione e caratterizzazione del rifiuto convinto che la semplice attribuzione del codice EER al rifiuto, anche solo per “sentito dire” sia sufficiente per garantire la compliance normativa.
Al contrario però è necessario prendere coscienza che la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti è il punto di partenza per una corretta gestione dei rifiuti. Se conosciamo bene i nostri rifiuti, la loro composizione, la loro natura, i processi dai quali derivano, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo, siamo in grado di gestire correttamente il deposito temporaneo e la successiva individuazione dell’impianto di destino presso il quale il rifiuto dovrà essere conferito.
Ribadiamo ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, che i Produttori di rifiuti devono prendere coscienza delle proprie responsabilità. Sicuramente il supporto degli operatori di settore, con più esperienza, potrà essere lodevole ed in alcuni casi prezioso, ma non possiamo, nemmeno per un momento, dimenticare che la responsabilità della scelta finale del corretto codice EER da attribuire ai rifiuti, con tutte le conseguenze che ne derivano, è una precisa responsabilità posta dal legislatore in capo al Produttore (Art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti e art. 184 comma 5 – classificazione).
La sentenza è inoltre degna di nota in quanto coinvolge a pieno titolo anche l’ingiusto profitto derivante dal non dover sopportare i costi dovuti ordinariamente per il corretto smaltimento in discarica o per il recupero dei rifiuti presso strutte autorizzate. Come già evidenziato nei nostri precedenti articoli, le sanzioni del D.Lgs. 152/2006 si affiancano a quelle derivanti dal D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle organizzazione, anche non dotate di personalità giuridica.
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