DIWASS rinviato al 2027 per i rifiuti in lista verde. Come gestire l’allegato VII nel 2026? Regime transitorio e obblighi per le spedizioni di rifiuti.
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Con l’avvento dell’era dell’Economia Circolare e della Transizione Energetica stiamo assistendo ad una rapida evoluzione di norme e tecniche che, almeno in teoria, dovrebbero traghettare le nostre società verso un’era più pulita ed ecosostenibile.
Affinché la transizione possa effettivamente avere effetto, come sempre, abbiamo bisogno di nuove norme che disciplinino nuovi scenari e che traccino il percorso da seguire e nuovi profili di investimento.
Come sempre accade però, di fianco alle nuove opportunità si palesano all’orizzonte anche nuovi rischi che devono essere presi in considerazione al fine di tutelare le risorse naturali e la sicurezza dell’Uomo.
In tale contesto si innesta la nuova direttiva sulla tutela penale dell’Ambiente, in dirittura d’arrivo ormai con la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che, dopo circa 16 anni, andrà ad allargare il catalogo dei reati ambientali.
Questo nuovo testo normativo andrà a sostituire la direttiva del 2008, recepita in Italia con il decreto 231.
Obiettivi della nuova direttiva:
- Inasprire ulteriormente il quadro sanzionatorio attualmente vigente
- Esclusione dai finanziamenti pubblici, oggi più che mai fondamentali per le imprese
- Obblighi di bonifica ambientale
Come è ormai chiaro, per l’Unione Europea il tema dell’Ambiente è diventato centrale (dopo moltissimi anni, considerando da quanto se ne parla), ed in tale direzione si lavora con la promulgazione di nuove direttive e regolamenti che cercano di essere al passo con i tempi e con l’evoluzione tecnologica. Uno degli esempi più chiari è ad esempio rappresentato dal nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che andrà, da un lato a rendere più stringenti le procedure di spedizione, e dall’altra a rendere più virtuoso il ciclo di riciclo e recupero delle plastiche, problema ormai annoso al quale occorre trovare una soluzione ecologicamente compatibile e finalizzata realmente al reimpiego di questi materiali nei processi produttivi europei, ma soprattutto combattere in modo radicale i traffici illeciti di rifiuti che rischiano, come sempre, di rendere il settore ambientale preda facile per persone con pochi scrupoli.
Infine non possiamo dimenticare la necessità europea di rendersi indipendente da influenze esterne nell’approvvigionamento di materie indispensabili alla produzione.
Al fine di comprendere il fenomeno della gestione illecita di rifiuti, è utile citare i dati emersi dal rapporto 2023 di Legambiente che ha rilevato come il reato più contestato , con 151 casi nel 2021 e di 268 casi nel 2022, sia propria quello del traffico illecito di rifiuti.
I rifiuti più coinvolti sono:
- Fanghi di depurazione
- Rifiuti da costruzione e demolizione
- Amianto
E’ chiaro che per combattere questo fenomeno, di fianco alle nuove normative, occorre fare informazione e formazione sui soggetti principali della filiera dei rifiuti, i Produttori. Lo stesso D.Lgs. 152/2006 attribuisce a questo soggetto una serie di doveri e responsabilità, non delegabili, che lo rendono un attore fondamentale nella lotta alla gestione illecita dei rifiuti.
Attività quali la classificazione e la verifica delle autorizzazioni dei soggetti ai quali affida i propri rifiuti sono cruciali per poter individuare subito soggetti professionali ed in grado di garantire la corretta chiusura del ciclo di gestione.
Il consiglio che diamo è sempre il medesimo: Verificare le autorizzazioni di trasportatori, impianti e destinatari, prima che il trasporto abbia inizio (possibilmente all’atto della sigla del contratto di servizio) e non a posteriori. Come si può ben comprendere, una verifica a posteriori potrebbe solo far emergere una anomalia, una emergenza alla quale ben difficilmente si potrà porre rimedio, con una esposizione del Produttore a sanzioni, anche penali, oltre a mettere a rischio l’Ambiente nella sua totalità.
Ai Produttori di rifiuti è richiesta oggi, più che in passato, una presa di coscienza piena e responsabile dei propri diritti e doveri. Il tempo in cui i rifiuti prodotti in azienda erano solo un problema che poteva essere affidato ad altri è ormai passato. Lo stesso Testo Unico Ambientale si è adattato nel corso degli anni rendendo più espliciti alcuni concetti che erano in realtà già noti sin dalla prima versione del D.Lgs. 152/2006. Perchè dunque alcuni errori continuano a ripetersi? La nostra esperienza ci insegna che molto spesso alcuni problemi continuano a persistere nelle organizzazione a causa della mancata conoscenza di quali sono le responsabilità che derivano da una scorretta gestione dei rifiuti.
Ad esempio, la corretta compilazione e lettura di un formulario, prima di apporre la propria firma in calce, dovrebbe essere un elemento di base fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti. Non è possibile, ad oggi, riscontrare ancora dei casi in cui “per la fretta” il formulario è stato sottoscritto senza aver letto le informazioni ivi riportate. Non verificare i dati del trasportatore, dell’impianto, della targa del mezzo che sta per prendere in carico i rifiuti espongono il Produttore a rischi elevatissimi che possono essere evitati con un minimo di accortezza.
Quali sono i reati previsti dalla nuova direttiva?
Uno dei reati più gravi, previsti dalla nuova direttiva, riguarda la distruzione di un ecosistema, punibile con la reclusione fino a 8 anni, ma l’elenco dei reati è ovviamente più lungo.
Troviamo infatti anche il commercio illegale di legname e l’esaurimento delle risorse idriche come anche la diffusione di specie esotiche invasive ed il tema della violazione delle normativa europea in materia di sostanze chimiche.
Secondo quanto detto da Marie Toussaint, avvocata francese ed europarlamentare del Gruppo Verde/Alleanza Libera Europea, l’Unione Europea sta “adottando una delle legislazioni più ambiziose al mondo”.
Secondo Toussaint, le attuali legislazioni europee e nazionali non riescono a dissuadere i trasgressori dal commettere crimini ambientali perché i reati sono troppo limitati e le sanzioni molto basse. “I crimini ambientali stanno crescendo da due a tre volte più velocemente dell’economia globale e in pochi anni sono diventati il quarto settore criminale al mondo”, afferma l’eurodeputata francese.
L’apparato sanzionatorio
Dal punto di vista sanzionatorio, le sanzioni saranno calibrate anche sul fatturato arrivando a coinvolgere fino al 5% del fatturato mondiale per i reati più gravi e del 3% negli altri casi.
Per i soggetti apicali delle organizzazioni, quali amministratori delegati e membri del consiglio di amministrazione, le conseguenze che possono derivare dall’aver commesso un reato ambientale possono concretizzarsi in pene detentive anche fino a 10 anni se le loro azioni hanno causato la morte di una persona.
Nella maggior parte dei casi comunque, la pena prevista per i reati commessi con negligenza è di cinque anni, che si estendono a otto per i reati “qualificati”.
Il salto in avanti della Direttiva
Fino ad oggi, il rispetto delle autorizzazioni ambientali “assicurava” all’organizzazione una condotta legale nel compimento delle proprie azioni.
Con l’introduzione della nuova direttiva invece, secondo quanto affermato da Micheal Faure, professore di diritto ambientale comparato dell’università di Maastricht “gli operatori dovranno essere consapevoli che il semplice rispetto di una autorizzazione non li libererà più dalla responsabilità penale. E questa è una rivoluzione”.
In passato, sempre secondo Faure, si sono verificati casi di grave inquinamento ambientale anche con danni concreti alla salute umana, ma senza che i responsabili venissero puniti, poiché rispettavano le condizioni di una autorizzazione.
Cosa fare dunque?
Per poter essere al passo con i tempi e con l’evoluzione delle norme, è necessario che ogni organizzazione adotti dei modelli di gestione dinamici, che si evolvano con l’organizzazione stessa e soprattutto che siano applicati. Ciò vuol dire che l’organizzazione, a partire dall’amministratore, deve fare in modo che tutti i dipendenti, intesi in senso lato, siano a conoscenza di ogni procedura, dandone opportuna diffusione e siano in grado di comprenderla ed applicarla. Le procedure e le istruzioni devono essere attagliate all’organizzazione e non un semplice copia e incolla.
Impostare delle procedure e dei protocolli e poi non essere in grado di renderle operative, significa semplicemente aver accumulato “carte” o “file” inutilmente. Ogni documento deve essere portato alla attenzione di tutti ed ognuno deve essere cosciente di quali siano le proprie responsabilità nello svolgimento delle proprie attività.
E’ tempo che ogni soggetto della filiera, nel caso specifico della gestione dei rifiuti, sia effettivamente cosciente e responsabile di quali sono le attività da svolgere evitando l’adozione di facili comportamenti che possono compromettere la sicurezza dell’intera filiera.
Ciò vuol dire dotarsi si di consulenti esterni ma essere in grado anche di coinvolgerli attivamente. Il rischio, altrimenti, è quello di aver impostato una serie di procedure di cui pochi sono a conoscenza e di aver svolto del lavoro inutile in quanto si è affannosamente alla ricerca dell’incremento del fatturato e della marginalità che sono sicuramente importanti e fondamentali per una organizzazione ma che per chi opera nel campo “ambientale” deve muoversi di pari passo con il rispetto delle normative.
Chiunque operi nel settore ambientale deve aver ben chiaro che il carico di responsabilità che gravano su di esso sono maggiori che in qualunque altro settore. Chi intraprende questa strada deve aver ben chiaro quali sono le azioni da compiere per garantire una crescita sana della propria impresa sia dal punto di vista economico che di compliance.
E’ necessario iniziare a comprendere che:
- Il raggiungimento della compliance non può essere delegato ad altri. E’ l’organizzazione nel suo complesso che deve raggiungerla con la collaborazione di tutti a partire dai soggetti apicali che devono essere formati sui temi dei quali si occupano;
- Le responsabilità ambientali non sono delegabili; E’ inutile pensare di costruire un sistema di deleghe a soggetti terzi per garantirsi una sorta di “immunità” nel caso in vi sia un problema;
- L’organizzazione deve prendere decisioni in base ai contributi raccolti internamente ed esternamente e dopo una attenta valutazione della situazione;
- L’adozione di procedure e protocolli ha un vero significato solo nel momento in cui queste vengono applicate e rimesse in discussione per un loro miglioramento continuo (applicazione reale del ciclo di Deming). Un sistema di gestione che cerca di funzionare solo in occasione di audit o verifiche è fallace e senza senso;
- Tagliare continuamente i costi legati a chi deve gestire la sfera della compliance è sostanzialmente un suicidio aziendale. Oggi più che in passato le organizzazione hanno la necessità di dotarsi di personale qualificato e con competenze trasversali che siano in grado di comprendere l’impatto, su tutta l’organizzazione, di ogni azione. Le competenze verticali in questo settore non possono funzionare in quanto non avrebbero una visione ampia delle potenziali conseguenze di determinati eventi;
- La gestione delle anomalie è un costo importante per le imprese che deve essere tenuto in considerazione. Ogni anomalia si traduce in risorse umane, ed economiche, che devono essere dedicate al “tentativo” di risolvere un problema nato a causa di una disattenzione o distrazione o mancata applicazione di procedure, posto che le si conoscano. Il ravvedimento operoso, ricordiamo, purtroppo non esiste.
Il raggiungimento della conformità normativa ambientale passa attraverso una serie di step che operano sinergicamente tra di nuovo e che necessitano di un continuo monitoraggio.
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