Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
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La gestione dei rifiuti, come sappiamo, coinvolge diversi attori:
- Produttore di rifiuti
- Trasportatore di rifiuti
- Impianto di destino
- Intermediario di rifiuti senza detenzione
Ognuno di questi soggetti ha delle responsabilità precise e scandite dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative.
Per il trasportatore professionale di rifiuti, ma ciò vale per tutti gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, tali prescrizioni sono contenute nella famosa ultima pagina del provvedimento che, purtroppo, in tanti dimenticano di leggere.
Così come ogni soggetto da delle responsabilità specifiche attribuite dal legislatore, si veda ad esempio il caso del Produttore che ha l’obbligo, spesso dimenticato o “delegato”, di classificare, imballare ed etichettare i rifiuti, allo stesso tempo vige un sistema di controllo reciproco tra gli attori della filiera teso a garantire che l’intero ciclo di gestione dei rifiuti funzioni correttamente.
Sul tema del controllo reciproco ne abbiamo parlato qui: Leggi il nostro approfondimento
In queste poche righe però vogliamo riprendere un aspetto importante riportato all’interno dell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 che occorre tenere sempre a mente, in particolare per i soggetti operativi della filiera, quando si procede alla firma del formulario di identificazione dei rifiuti.
Negli anni abbiamo assistito ad una evoluzione normativa che ha chiarito moltissimi dubbi sul tema della gestione dei rifiuti e della compilazione della documentazione relativa alla tracciabilità ma occorre spesso fare un breve riepilogo delle azioni da compiere quando avviamo a recupero/smaltimento i nostri rifiuti per essere certi che non vi siano problemi.
In tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Venezia, nella Sentenza n. 460/2023 la quale ha chiarito che il trasportatore ha un ruolo cruciale nella fase preliminare all’avvio del trasporto. Infatti, se da un lato al Produttore viene richiesto di compilare in modo corretto ed esaustivo il formulario di identificazione dei rifiuti (ciò vuol dire che anche se il Produttore delega al trasportatore l’emissione del formulario è sempre una sua responsabilità verifica la veridicità e correttezza dei dati inseriti), dall’altra al trasportatore viene richiesta l’applicazione della diligenza richiesta dalla propria professione.
Il trasportatore deve verificare che il formulario sia compilato in tutte le sue parti e che i dati di propria competenza sia correttamente inseriti. Ciò vuol dire che:
- Il formulario deve presentare una data di emissione corretta;
- Il luogo fisico del punto di prelievo sia effettivamente coincidente con il luogo di partenza;
- Il luogo di destino sia effettivamente quello presso il quale il rifiuto dovrà essere conferito;
- I dati relativi al trasportatore siano corretti e coincidenti con quelli indicati nel provvedimento in suo possesso;
- I propri dati in qualità di conducente siano corretti;
- La targa del mezzo che si appresta a guidare sia corretta e riportata nel provvedimento di iscrizione all’Albo ed autorizzata al trasporto dello specifico codice EER; Non dimentichiamo che su questo aspetto la sentenza del 2023 ha chiarito che è anche responsabilità del Produttore verificare che la targa sia effettivamente autorizzata
- Data e ora di partenza devono essere presenti e corrette
Solo questo?
No, al trasportatore viene richiesto di verificare che tutti i dati richiesti dal formulario siano presenti e che compili i dati relativi alla microraccolta (molto spesso ignorato o dimenticato pur essendo un obbligo di legge). Quest’ultimo campo in particolare, che spesso rileviamo essere vuoto, pur rilevando la microraccolta, deve essere compilato dal trasportatore in quanto il giro di raccolta è ignoto al Produttore.
Da un punto di vista operativo inoltre al trasportatore viene richiesto di procedere al carico dei rifiuti a bordo del mezzo solo nel caso in cui questi siano imballati conformemente e correttamente etichettati. Ciò vuol dire che il trasportatore non dovrà avviare il trasporto laddove ravvisi un imballaggio danneggiato o, nei limiti del possibile, non conforme alla tipologia di rifiuto da prendere in carico.
L’etichettatura questa sconosciuta
Il tema dell’etichettatura dei rifiuti riveste una importanza fondamentale. Se i rifiuti giungono alla fase del carico non etichettati ciò vuol dire che anche la fase del deposito temporaneo non è conforme ai dettami normativi. E’ infatti lo stesso D.Lgs. 152/2006 a disporre tale obbligo con l’articolo 185-bis. La violazione delle prescrizioni relative al deposito temporaneo espongono il Produttore a sanzioni anche penali!
Ricordiamo che al trasportatore non viene richiesto di verificare la correttezza delle informazioni che non sono di propria competenza. Ad esempio, nel caso di colli presentati al carico chiusi e sigillati, al trasportatore non viene richiesto di aprirli per verificare la corrispondenza dei rifiuti con il codice EER indicato sul formulario, d’altro canto però se il rifiuto è a vista, una totale discrepanza tra il codice EER indicato sul FIR ed il rifiuto stesso dovrà essere rilevata e segnalata prontamente al Produttore evitando che il trasporto abbia inizio.
Potenziali conseguenze. Ne citiamo solo alcune:
- Carico non conforme non accettabile da parte dell’impianto con conseguente procedura di respingimento del carico;
- Violazione delle prescrizioni relative all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Esposizione a sanzione in caso di controllo su strada da parte degli organi di controllo;
- Esposizione a sanzione anche per il Produttore;
In conclusione, sebbene al trasportatore non venga formalmente richiesto di verificare la correttezza dei dati presenti sul formulario (ma ribadiamo: solo quelli che non sono di sua competenza), viene richiesta l’applicazione della diligenza che ad esso compete nello svolgimento della propria attività professionale. Quando il conducente dell’impresa di trasporto “controfirma” il formulario, sta confermando che tutte le informazioni riportate sul formulario sono complete.
La gestione dei rifiuti è fatta di cooperazione tra tutti i soggetti. Ogni soggetto deve essere pienamente consapevole delle proprie responsabilità e, soprattutto i Produttori, non possono delegare a intermediari e trasportatori le proprie responsabilità considerando la gestione dei rifiuti come un problema di cui devono occuparsi gli altri. Spesso gli operatori del settore, più esperti, supportano i Produttori di rifiuti in tutte le fase di gestione. Purtroppo però tale supporto, proprio in virtù dell’esperienza dell’operatore, teso a fare in modo che il ciclo di gestione dei rifiuti si concluda positivamente, viene considerato come un trasferimento di responsabilità.
Quando ogni soggetto della filiera opera in modo professionale e coopera con tutti gli altri soggetti si realizza una filiera conforme, virtuosa ed esente da rischi per tutti.
Da questo punto di vista diventa fondamentale informare e formare tutto il proprio personale e fornire loro istruzioni e procedure e soprattutto punti di riferimento competenti che possano supportarli in ogni fase.
Quando si ha un dubbio è opportuno fermarsi e confrontarsi prima di andare avanti e soprattutto evitare “facili soluzioni”.
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