Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
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Torniamo a parlare del nuovo regolamento per le Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti confermando quanto avevamo già preannunciato nei precedenti articoli.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea è avvenuta oggi 30 Aprile 2024 rendendo ufficiale il Regolamento 2024/1157.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 20 Maggio 2024 ed abroga il Regolamento 1013/2006 continuando però a far applicare le sue disposizioni fino al 21 Maggio 2026 salvo alcune eccezioni e modifica i Regolamento UE n. 1257/2013 e 1056/2020.
Il nuovo regolamento entra in vigore il 20 Maggio 2024 ed abroga il Regolamento 1013/2006 continuando però a far applicare le sue disposizioni fino al 21 Maggio 2026 salvo alcune eccezioni e modifica i Regolamento UE n. 1257/2013 e 1056/2020.
Le disposizioni del Regolamento 1013/2026:
- dell’art. 30, che cessa di applicarsi il 20 maggio 2024;
- dell’art. 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
- dell’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.
Le seguenti disposizioni del Regolamento 2024/1157 sono applicabili dal 20/05/2024:
- dell’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
- l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
- gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026;
- l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Qual è il suo obiettivo?
Il regolamento si pone l’obiettivo di stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso mirando ad agevolare la transizione verso un’economia circolare e conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
A chi si applica?
- A chi effettua spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
- A chi effettua spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
- A chi effettua spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi,
- A chi effettua spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
Esclusi, divieti e deroghe
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
- i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
- i rifiuti radioattivi;
- i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le acque reflue;
- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi; etc.
Sono vietate le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se permessi e autorizzati nel rispetto delle rigide condizioni previste dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e in casi debitamente giustificati.
Le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero continueranno ad essere autorizzate secondo la procedura stabilita dagli obblighi generali di informazione (“elenco verde”).
Si segnala la deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a esperimenti se il quantitativo di tali rifiuti non supera i 250 kg. In questo caso la spedizione di tali rifiuti dovrà rispettare gli obblighi generali di informazione stabiliti dal regolamento.
Tabella esplicativa degli orizzonti temporali dell’entrata in vigore di alcuni articoli specifici del Regolamento 1157/2024:
Abrogazione regolamento 1013/2006 ed entrata in vigore nuovo regolamento | Dal 20 Maggio 2024 |
Tutte le disposizioni del Reg. 1013/2006 si applicano ancora | Fino al 21 Maggio 2026 |
Articolo 30 del Reg. 1013/2006: Accordi per le zone di confine | cessa di applicarsi a decorrere dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 27 del Reg. 1013/2006: Lingua delle comunicazioni | Cessa di applicarsi a decorrere dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 51 del Reg. 1013/2006: Relazioni tra gli stati membri | Cessa di applicarsi a decorrere dal 31 Dicembre 2025 |
Il regolamento 1013/06 si applica alle spedizioni notificate e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento | Fino al 21 Maggio 2026 |
Il recupero o lo smaltimento di rifiuti si una spedizione per le quali le autorità interessate hanno rilasciato una autorizzazione | Devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dal 21 Maggio 2026 |
L’autorizzazione preventiva di un impianto | Cessa di essere valida entro 5 anni dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 83 – Modifiche al regolamento (UE) 2020/1056
Punto 4 all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 Punto 5 all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.» Punto 6 all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157. |
Si applica a decorrere dal 20 Agosto 2020 |
Articolo 2 paragrafo 2 lettera i)
Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento: i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che: 1) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o 2) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 7 paragrafo 10 – Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente
La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l’importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 11 paragrafo 5 – Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 14 paragrafo 3 -Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 80, che modificano il paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 15 paragrafo 6 – Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio
Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 18 paragrafo 15 – Obblighi generali di informazione
Entro il 21 maggio 2026, la Commissione adotta un atto delegato in conformità all’articolo 80 per integrare il presente regolamento stabilendo le istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 27 – Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica | |
paragrafo 2
Al fine di tenere aggiornato l’elenco delle informazioni e della documentazione previsto ai sensi del paragrafo 1 con le modifiche ai sistemi per lo scambio e la trasmissione per via elettronica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di modificare il paragrafo 1 per modificare l’elenco delle informazioni e della documentazione |
Dal 20 Maggio 2024 |
paragrafo 5
Entro il 21 maggio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire: a) i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 3 e altri sistemi o software di cui al paragrafo 4, ivi compresi un protocollo per lo scambio di dati e un modello di dati per lo scambio di dati di cui agli allegati I A, I B e VII, nonché il certificato di cui all’articolo 15; IT GU L del 30.4.2024 42/145 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj b) qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza, della governance dei dati e della riservatezza dei dati, necessario per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1, tenendo conto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2 |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 29 – questioni relative alla classificazione | |
Paragrafo 3
La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, a sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l’esportazione di rifiuti dall’Unione. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Paragrafo 6
Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 31 – Accordi per le zone di confine
1. In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell’ambito di spedizioni transfrontaliere verso l’impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati. 2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano attraverso un altro Stato membro. 3. Gli Stati membri possono altresì concludere gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio). Gli accordi conclusi a norma del primo comma prevedono che i rifiuti siano gestiti nel paese EFTA interessato in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. 4. Gli accordi conclusi nel quadro del presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 41 – Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento definendo l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione destinati al recupero («elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni»). Tale elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, e sono d’accordo nel rispettare l’articolo 42, paragrafo 5. 2. Nell’elenco di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti: a) il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero; b) i rifiuti non pericolosi specifici e le miscele di rifiuti non pericolosi per i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese di cui alla lettera a); c) informazioni, quali un indirizzo Internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti e delle miscele di rifiuti di cui alla lettera b); d) informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all’importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 38. 3. L’elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il 21 novembre 2026, fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
Entro il 21 agosto 2024 la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.
Al fine di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il 21 novembre 2026, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, entro il 21 febbraio 2025.
4. La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di: a) aggiungere un paese che rispetta i requisiti di cui all’articolo 42; b) eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all’articolo 42; c) aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2 sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l’aggiunta di nuovi rifiuti o miscele di rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 42 in relazione ai nuovi rifiuti o miscele di rifiuti; d) includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l’elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.
5. Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui all’articolo 42, paragrafo 5, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
6. Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all’articolo 42 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell’elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall’invito, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.
7. Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al paragrafo 6, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42, la Commissione elimina il paese dall’elenco senza indebito ritardo.
8. La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 42 – Obblighi di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
1. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione determinati rifiuti o miscele di rifiuti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, a fini di recupero, presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti o miscele di rifiuti specifici e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate.
3. Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.
A tal fine il paese richiedente dimostra che:
a) ha una strategia di gestione dei rifiuti o un piano globale che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati almeno gli elementi seguenti:
i) la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;
ii) la stima dell’attuale capacità di trattamento dei rifiuti in generale e la stima della capacità di trattamento dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la stima dell’evoluzione di queste capacità nei 10 anni successivi;
iii) la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;
iv) un’indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;
v) un’indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;
vi) informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;
vii) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;
viii) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);
b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti;
ii) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti;
iii) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall’operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59;
iv) controlli adeguati dell’inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell’aria, del suolo e dell’acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;
v) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c) è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all’allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;
d) ha una strategia intesa a garantire l’osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, incluse informazioni sul numero di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.
4. Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41.
La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.
Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che:
a) dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica;
b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i) divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;
ii) divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente;
iii) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c) le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese;
5. In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, i paesi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41 forniscono senza ritardo un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell’elenco di cui al articolo 41 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 43 – Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni
1. La Commissione valuta senza ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all’articolo 42 e se, fra l’altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.
2. Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 42, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.
3. Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 42, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Il paese richiedente può presentare una nuova richiesta ai sensi dell’articolo 42.
4. La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, e, se ritiene che gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4, siano soddisfatti, le è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per includere il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 51 paragrafo 7 – Importazione nell’unione da paesi terzi – Capo I Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace
7. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche.
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Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 61 paragrafo 7 – Gestione ecologicamente corretta e garanzia dell’osservanza delle norme
Capo II – Garanzia dell’osservanza delle norme Documenti e prove La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tali atti per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione ( 46) resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.
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Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 66 – Cooperazione per garantire l’osservazione del regolamento
Gruppo di controllo delle conformità delle spedizioni di rifiuti
1. È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali («gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti»). 2. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, selezionati tra il personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, o il personale permanente di altre autorità pertinenti di ciascuno Stato membro coinvolte nelle attività di contrasto, che saranno designati dagli Stati membri, i quali ne informeranno la Commissione. Tale gruppo è copresieduto dal rappresentante o dai rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto dal gruppo. 3. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dalle autorità degli Stati membri e sulle esperienze e conoscenze sulle misure per il controllo dell’osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa al controllo dell’osservanza del presente regolamento sollevata dai presidenti, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all’articolo 81. 4. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti si riunisce regolarmente, almeno una volta l’anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, i presidenti può invitare alle riunioni o a parti di esse, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie, reti o altri portatori di interessi pertinenti. 5. La Commissione trasmette al comitato di cui all’articolo 81 i pareri espressi dal gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 79 – Modifiche degli allegati da I a X e XII
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII al fine di tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IC, al fine di adattarlo all’attuazione dell’articolo 27 dopo il 21 maggio 2026. 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all’allegato III, sempreché la composizione di tali miscele di rifiuti non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e, qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione sarà gestita in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione e al fine di disporre che una o più voci dell’allegato III A si applichino unicamente alle spedizioni tra Stati membri qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione non sarà gestita in modo ecologicamente corretto nei paesi ai quali si applica la decisione OCSE. 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non pericolosi non elencati negli allegati III, IV o V, qualora si dimostri che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato VIII per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare il modulo e le informazioni di cui a tale allegato riguardanti la legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti a livello dell’Unione o nei pertinenti consessi internazionali. 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare le informazioni contenute in tale allegato in merito alla normativa dell’Unione e agli orientamenti internazionali sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico. 8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato XII per quanto riguarda le informazioni che vi figurano, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 80 – Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafo 15, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 6, dell’articolo 39, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’articolo 45, paragrafo 6, e dell’articolo 79 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 81- Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 82 – Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato: 1) all’articolo 3, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:»; 2) all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;». |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 83 punto 1 – Modifica del regolamento (UE) 2020/1056
Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato 1) all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione; |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 83 punto 2
2) all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.»; |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 83 punto 3
3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso; |
Dal 20 Maggio 2024 |
Articolo 39 – Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
paragrafo 1 lettera d) Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE d) rifiuti di plastica classificati alla voce B3011
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Dal 21 Novembre 2026 |
Articolo 38 – Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA
paragrafo 2, lettera b) Si applicano gli adattamenti seguenti: b) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto ad audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11 |
Dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 40 – Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE
Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi
1. Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE: a) rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III A; b) rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi inclusi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell’allegato III, III A o III B. c) rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIA i IIIB, oppure nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE; d) rifiuti non pericolosi classificati alle voci AB130, AC250, AC260 o AC270.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti o miscele di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell’elenco dei paesi definito a norma dell’articolo 41 per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificati in detto elenco. Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano: a) destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti; b) non destinati ad operazioni intermedie, a meno che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie o intermedie abbiano luogo nello stesso paese di destinazione o in altri paesi per i quali i relativi rifiuti figurano nell’elenco di cui all’articolo 41. 3. Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2:
a) sono soggette, per i rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea diversi dai rifiuti classificati alla voce B3011, agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all’articolo 42, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. b) per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; c) per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. 4. In caso di esportazione a norma del paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II. Qualora tali esportazioni siano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9 siano trasmesse tramite un sistema di cui all’articolo 27, a meno che l’impianto non sia collegato a un sistema di cui all’articolo 27. Se tali esportazioni sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le procedure di cui all’articolo 38 si applicano con gli adattamenti seguenti: a) l’articolo 4, paragrafi 5, e l’articolo 14, non si applicano; b) una volta che è entrata in vigore la rimozione, dall’elenco di cui all’articolo 41, di un paese o di determinati rifiuti o miscele di rifiuti, l’autorità competente di spedizione revoca la sua autorizzazione scritta per qualsiasi notifica relativa a tale paese o a tali rifiuti o miscele di rifiuti.
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Dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 44 – Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE
Regime generale per le esportazioni di rifiuti paragrafo 2 lettera a) 2. Si applicano gli adattamenti seguenti: a) il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11; |
Dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 46 – Obblighi supplementari – Obblighi degli esportatori
1. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione esporta rifiuti dall’Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. 2. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione non esporta rifiuti verso un impianto che non soddisfa i criteri di cui all’allegato X, parte B. 3. Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall’Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit.
Tale audit è effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall’impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti. Quando commissiona un audit, il notificatore o la persona che organizza la spedizione verifica che il terzo soddisfi i requisiti di cui all’allegato X, parte A, e che sia stato autorizzato o accreditato da un organismo ufficiale nazionale a svolgere gli audit di cui al presente articolo. [omissis …] |
Dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 47 – Obblighi degli Stati membri di esportazione
1. Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. 2. Se dispongono di informazioni attendibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 46, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie. |
Dal 21 Maggio 2027 |
Articolo 40 – Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE – Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi
paragrafo 3 lettera b) Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2) b) per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte |
Dal 21 Maggio 2026 |
Articolo 73 – Rendicontazione | Dal 01 Gennaio 2026 |
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