RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: il Decreto Direttoriale n. 275/2026 definisce requisiti, dati e modalità di trasmissione dei percorsi e rinvia la decorrenza al 13 settembre 2027.
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Il 2024 come tutti sappiamo sarà caratterizzato dall’avvento del RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti digitale.
Tutti i soggetti obbligati (qui il link al nostro approfondimento) dovranno prepararsi a modificare i propri processi gestionali per giungere pronti alle prime due fasi cruciali di avvio:
- Iscrizione al RENTRI
- Avvio gestione dei rifiuti solo tramite RENTRI
E’ notizia di questi giorni, pubblicata da Riciclanews (che come sempre ringraziamo per la tempestività nel fornirci notizie aggiornate) che il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione di tutti i soggetti interessati una versione DEMO del Rentri.
Queste demo avrà una duplice funzionalità. Da un lato permetterà a tutti i soggetti coinvolti di accedere e verificare in prima persona come funzionerà realmente il RENTRI e dall’altra permettere a tutti gli stakeholder di rilevare eventuali criticità e margini di miglioramento.
A differenza di quanto avvenne con il SISTRI infatti, questa volta il Ministero non ha intenzione di avviare un progetto, funzionante sulla carta ma disastroso all’atto pratico e ha chiesto a tutti i soggetti portatori di interesse di dare il proprio contributo. Quali saranno poi i contributi che verranno raccolti ovviamente non possiamo saperlo.
Bisogna però saper cogliere l’opportunità di poter verificare con mano, in anteprima, quali sono i reali meccanismi di funzionamento del RENTRI, di quali saranno i principali impatti che tale nuovo sistema avrà sulle procedure aziendali, necessità di integrazione dei software, necessità di iniziare ad approcciare un sistema completamente diverso. Sicuramente l’impatto maggiore potrebbe essere subito da chi fino a questo momento ha gestito il proprio registro di carico e scarico solo in modalità cartacea con compilazione manuale.
Siamo di fronte ad un cambiamento epocale nel panorama italiano per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti e dobbiamo cogliere l’occasione di poter sfruttare questi mesi (meno di 10) che ci separano dall’avvio dell’operatività per essere pronti al cambiamento.
Ci saranno criticità? Sicuramente si, non possiamo pensare che non ve ne saranno, sarebbe semplicemente utopistico pensare che il passaggio da un sistema cartaceo ad uno digitale non avrà contraccolpi sulle imprese e sull’operatività quotidiana di chi si occupa di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.
Ci saranno sanzioni? Il quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006 è bene ricordare che non va in pensione ma resta saldo e attivo come è giusto che sia.
Saranno inoltre applicabili:
Mancata o irregolare iscrizione
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal DM 04/04/2023 n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, comma 10, 11 e 12, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 2.000,00 € per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 € a 3.000 € per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal DM 04/04/2023 n. 59
Mancata o incompleta trasmissione dei dati
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Cosa contiene l’area DEMO?
Abbiamo provato la nuova area DEMO per verificare cosa fosse cambiato rispetto al passato.
Accedendo all’area DEMO la prima cosa che viene richiesta dal sistema è la scelta del profilo per il quale effettuiamo l’accesso.
La pagina web propone 3 diversi profili:
- Impresa – Attività economica iscritta al Registro Impresa
- Ente della P.a. – Pubblica Amministrazione o gestore di pubblici servizi accreditato nell’indici dei domicili digitali (Indice PA)
- Altro soggetto / organizzazione – Soggetto diverso da ente o impresa, titolare di P.IVA

Selezionando il profilo Impresa ed inserendo il codice fiscale, il sistema recupera i dati dal collegamento con il Registro Imprese e permette l’accesso.
All’interno è accessibile una consolle di comando divise in tre aree principali:
- Strumenti
- Pratiche
- Recupero pratiche aperte
La sezione Pratiche ci permette di avviare il processo di iscrizione. Questo processo richiederà al soggetto che effettuerà l’iscrizione, attualmente ovviamente in modalità simulata, di inserire tutti i propri dati, unità locali per le quali effettua l’iscrizione, selezione del profilo di iscrizione (Produttore, Intermediario, Trasportatore, Impianto di recupero, Impianto di smaltimento, Centro di raccolta).
In funzione del tipo di profilo indicato il sistema richiederà all’utente di inserire i dati necessari per completare l’iscrizione. Pertanto per le imprese iscritte all’Albo il sistema, mediante collegamento con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali recupererà i profili di iscrizione corretti. Se la ricerca non va a buon fine, non sarà possibile procedere con l’iscrizione.
Per quanto riguarda gli impianti di recupero/smaltimento, il sistema effettua una ricerca tra i dati presenti dall’elenco nazionale delle autorizzazioni e comunicazioni (desunto dal Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e contenuto nel Catasto dei rifiuti) e dal Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero. Se non viene trovato nulla è possibile, per l’utente, inserire i dati manualmente al fine di procedere con l’iscrizione.
Terminata la fase di iscrizione è possibile utilizzare la sezione Strumenti. All’interno di quest’area sono attualmente disponibili le seguenti funzioni:
- Accreditamento Operatori
- Individuazione persone incaricati
- Verifica FIR Emesso. Digitando il numero FIR da verificare, se il codice corrisponde ad un FIR emesso dal RENTRI, viene visualizzato un report con i dettagli dell’emissione.
- Stampa format registro . Permette di generare il file pdf contenente le pagine del registro che dovrà poi essere vidimato.

Queste quattro funzioni sono le uniche al momento disponibili.
Sicuramente nel corso dei prossimi mesi potremmo assistere all’introduzione di nuove funzioni che permetteranno un test più approfondito del RENTRI.
Se vuoi approfondire l’argomento e condividere le tue opinioni, iscriviti gratuitamente al nostro forum: www.rentriacademy.it
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