CONAI

Obbligo etichettatura ambientale obbligatoria imballaggi a decorrere dal 1° Gennaio 2022

Da quando?

A far data dal 01 gennaio 2022, difatti, tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia dovranno “opportunamente etichettati” (art. 219, comma 5, D.Lgs. 152/2006) , con eccezione  per gli imballaggi “privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 che potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte” (Nota Mite del 17 maggio 2021).

Quali imballaggi?

L’obbligo di etichettatura vige su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) immessi al consumo in Italia, vale a dire, per definizione: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo” (art. 218, D.Lgs. 152/2006).

Sul punto il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante la nota richiamata che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura solamente gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, i quali dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino e, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Quali i Soggetti obbligati?

La norma non definisce sempre e puntualmente chi siano i soggetti obbligati a tale adempimento.

Dobbiamo anche in questo caso riferirci ai chiarimenti offerti dal Mite, il quale ha evidenziato la necessaria co-responsabilità di produttore e utilizzatore dell’imballaggio. Difatti, da una parte i produttori degli imballaggi, conoscendo l’effettiva composizione dell’imballaggio, sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale sulla base della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, garantendo così una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera; d’altra parte, tuttavia, ruolo fondamentale è anche quello dell’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo.

Quali informazioni?

Per rispondere a questa domanda è necessario suddividere gli imballaggi in 2 macro-categorie:

  1. Gli imballaggi del canale B2B, quelli che non giungeranno mai nelle mani del consumatore finale, dovranno riportare esclusivamente la codifica alfa-numerica di cui alla decisione 129/97/CE;
  2. Gli imballaggi del canale B2C, quelli destinati al consumatore finale, dovranno indicare, oltre alla codifica alfa-numerica del materiale di composizione di cui alla decisione 129/97/CE, anche il destino in raccolta differenziata.

All’interno di questa prima rilevante distinzione si inseriscono innumerevoli fattispecie concrete (dagli imballaggi neutri, a quelli di piccole dimensioni, multilingua etc…) che necessitano di una analisi approfondita al fine di trovare la corretta quadratura.

Ricordiamo, difatti, che per l’immissione “ nel mercato interno di imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro” (art. 261, comma 3, D.Lgs.152/2006). Una sanzione che potrebbe colpire”), qualunque operatore del settore che immetta nel mercato tali imballaggi, quali ad es.: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Al fine di una corretta definizione degli adempimenti obbligatori per la Vostra azienda, Vi chiediamo di comunicarci:

  • Quali sono gli imballaggi utilizzati nell’attività dell’azienda (es. cartoni, film protettivi, pallet, buste, imballaggi a protezione delle apparecchiature);
  • Qual è la destinazione di detti imballaggi (estero o  Italia/ destinati ad un altro commerciante o al consumatore finale);
  • Qual è il materiale che compone l’imballaggio (monomateriale, materiale composto/ carta, plastica, legno acciaio, ecc..)

I nostri consulenti specializzati sono a sua completa disposizione per offrire alla sua azienda il supporto tecnico necessario all’adeguamento ai nuovi obblighi normativi.