A partire dal 21 Maggio 2026 tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti dovranno passare attraverso il DIWASS. Scopri nell’articolo i dettagli
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Spedizioni di RAEE tra Stati: nuove regole e prospettive per il 2025
Il 18 ottobre 2024, la Commissione Europea ha adottato il regolamento delegato, corredato da un allegato, che introduce importanti novità sulle spedizioni di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Queste nuove disposizioni segnano un importante traguardo dopo mesi di trattative e approfondimenti, in risposta alle esigenze degli operatori economici e alle sfide ambientali connesse alla gestione dei RAEE.
Semplificazione per i RAEE non pericolosi
Una delle principali novità riguarda i RAEE non pericolosi destinati al recupero all’interno dell’Unione Europea. Grazie al recepimento delle osservazioni degli operatori economici, la procedura di spedizione semplificata (già prevista dall’art. 18 del Regolamento 1013/2006) continuerà ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 per le voci GC010 e GC020. Questi codici identificano specifici tipi di RAEE non pericolosi, garantendo quindi una maggiore fluidità nei flussi di rifiuti tra gli Stati membri, nel rispetto delle normative comunitarie e ambientali.
Ricordiamo che è responsabilità del Produttore/Detentore del rifiuto procedere ad una corretta classificazione al fine di dimostrare se i RAEE in questione siano pericolosi o non pericolosi determinando, di conseguenza, il regime di spedizione più corretto ed evitare sanzioni.
Divieto di esportazione verso Paesi non OCSE
Dal 1° gennaio 2025, invece, sarà vietata l’esportazione di RAEE fuori dall’Unione Europea verso Paesi non OCSE, in linea con quanto stabilito dalle nuove voci A1181 e Y49 definite nella Convenzione di Basilea. Questo divieto si applica ai rifiuti destinati al recupero, con l’obiettivo di prevenire il trasferimento di RAEE pericolosi verso Paesi con standard ambientali e di sicurezza meno stringenti, riducendo il rischio di inquinamento globale e proteggendo le popolazioni più vulnerabili.
Notifiche per le esportazioni verso Paesi OCSE
Per quanto riguarda le esportazioni verso Paesi OCSE (ad esempio il Giappone), dal 1° gennaio 2025 le spedizioni di RAEE pericolosi (voci A1181 e Y49) saranno soggette a una procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Questo riflette la mancanza di un accordo specifico tra i Paesi OCSE e l’Unione Europea sulla gestione di tali rifiuti, imponendo un controllo rigoroso sulle esportazioni e garantendo che queste avvengano secondo criteri di trasparenza e sicurezza.
Disposizioni transitorie e scenari futuri
Sono previste specifiche disposizioni transitorie per le notifiche di spedizione già autorizzate o in corso di valutazione da parte delle autorità competenti, garantendo così una transizione graduale verso il nuovo regime normativo. Il regolamento 2024/1157, la cui piena applicazione ricordiamo è prevista dal 21 maggio 2026, sarà integrato da ulteriori misure di controllo sulle spedizioni transfrontaliere di RAEE, inclusa la rimozione delle voci GC010 e GC020 dalla “lista verde” a partire dal 1° gennaio 2027, imponendo anche per queste tipologie di rifiuti la procedura di notifica e autorizzazione preventiva.
Conclusioni
Le nuove disposizioni rappresentano un equilibrio tra la necessità di semplificare i flussi intra-europei di RAEE non pericolosi e quella di imporre controlli stringenti per l’esportazione di rifiuti pericolosi verso Paesi non OCSE. Queste norme mirano a rafforzare la sostenibilità delle catene di gestione dei rifiuti e a promuovere pratiche più sicure a livello globale, ponendo al centro la protezione ambientale.
Il regolamento delegato apporta una prima importante modifica al regolamento 1157/2024 di recente introduzione. Infatti vengono modificati gli allegati III, IV e V.
Ricordiamo che le modifiche apportate sono vigenti dal 1° Gennaio 2025.
Per il raggiungimento di questo importante risultato è necessario ringraziare tutti i portatori di interesse che hanno partecipato.
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