Rimani informato sulle novità del settore per conoscere per primo procedure e normative

Iscriviti alla newsletter



Consulenza Ambiente & Rifiuti

Soluzioni Compliance Ambientale

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
28 Lug, 2026

Il mese di Luglio risulta essere particolarmente importante per le novità introdotte dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha pubblicato, tra il 14 e il 23 luglio 2026, tre provvedimenti che meritano attenzione da parte di imprese, professionisti e responsabili tecnici: la Deliberazione n. 4/2026, la Circolare n. 7/2026 e la Circolare n. 8/2026.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità a cui prestare attenzione.

Istituzione della sottocategoria 2-quater per i liberi professionisti

Con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026, il Comitato nazionale ha dato attuazione alla modifica dell’art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge di conversione n. 50/2026 del decreto PNRR n. 19/2026, istituendo la nuova sottocategoria 2-quater.

La novità riguarda i liberi professionisti iscritti in albi professionali il cui ordinamento preveda attività manutentive (pensiamo, ad esempio, a impiantisti o tecnici iscritti a ordini o collegi professionali): questi soggetti potranno iscriversi all’Albo per raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività manutentiva. Si ritiene opportuno segnalare che questa sottocategoria è riservata ai liberi professionisti ed è diversa dalla categoria 2-bis.

Punti chiave della delibera:

  • Requisiti: iscrizione attiva all’albo professionale di riferimento, possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), c), d) e i) del Decreto 120/2014, disponibilità di uno o più veicoli conformi alla disciplina sull’autotrasporto.
  • Procedura: domanda alla sezione regionale/provinciale di residenza, con attestazione dei dati anagrafici, dell’iscrizione all’albo professionale, delle attività manutentive svolte, delle tipologie di rifiuti non pericolosi trattati e degli estremi dei veicoli. Vanno allegate le carte di circolazione (o il titolo di disponibilità, se il mezzo non è di proprietà) e va versato il contributo annuo di 50 euro oltre ai diritti di segreteria.
  • Limiti: l’iscrizione va rinnovata ogni cinque anni e non consente in alcun caso il trasporto di rifiuti pericolosi. Tale vincolo potrebbe, nella realtà, essere molto limitante considerando anche le modifiche apportate all’elenco dei codici EER delle batterie.
  • Decorrenza: la deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026.

Vale la pena segnalare che lo stesso 22 luglio 2026 il Comitato ha adottato anche la Deliberazione n. 5, che approva i modelli di provvedimento di iscrizione e di diniego per la categoria 2-quater: un tassello operativo utile per le sezioni regionali e provinciali che dovranno gestire le domande.

Circolare n. 7/2026: come usare i codici EER dopo il nuovo decreto sui centri di raccolta

Il Decreto MASE 26 marzo 2026, che ha sostituito la vecchia disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009), ha ampliato l’elenco dei codici EER conferibili dalle utenze domestiche.

La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 fornisce le indicazioni operative conseguenti per l’iscrizione all’Albo:

  • Categoria 1: sono utilizzabili i codici EER non compresi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, così come individuati dall’Allegato 1 al DM 26 marzo 2026. Le sezioni regionali dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione (o variazione) l’annotazione “rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.
  • Categoria 4 (ed eventualmente 5): restano utilizzabili, pur essendo codici del capitolo 20, i seguenti rifiuti quando classificabili come speciali per la loro origine: 20 01 01 (carta e cartone), 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), 20 01 25 (oli e grassi commestibili) e 20 02 01, limitatamente ai rifiuti biodegradabili da taglio e sfalcio derivanti dalla preparazione del cantiere. Questi codici sono validi anche per la categoria 5, laddove questa ricomprenda al suo interno la categoria 4.
  • La circolare abroga espressamente la precedente circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, che va quindi considerata superata.

Circolare n. 8/2026: nuovi codici EER per i rifiuti di batterie

La Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 recepisce la Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 (e la successiva rettifica 2025/90657), che ha aggiornato l’elenco europeo dei rifiuti in relazione alle batterie, tenendo conto delle nuove chimiche (litio, sodio, nichel) e della nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie (adeguamento tecnico-scientifico). Vedi qui il nostro approfondimento sulla modifica delle autorizzazioni degli impianti di recupero – clicca qui per l’approfondimento

Due scadenze importanti da non dimenticare:

  • Dal 14 ottobre 2026: le imprese già iscritte o che intendono iscriversi possono richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER (elencati nell’Allegato “B” della circolare) tramite istanza telematica. Si tratta di un elenco corposo che copre, tra l’altro, i nuovi codici per rifiuti di batterie al litio, al sodio, allo zinco, misti, e le relative scorie e frazioni di trattamento (famiglie 10 08 2x, 16 06 xx, 19 02 1x, 19 14 0x, 20 01 4x).
  • Dal 9 dicembre 2026: scatta l’adeguamento d’ufficio, da parte dell’Albo, dei codici EER “storici” nelle autorizzazioni delle imprese già iscritte, secondo la tabella di correlazione riportata nell’Allegato “A” (ad esempio 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* e 16 06 06* vengono ridenominati, pur mantenendo lo stesso codice numerico, per riflettere la nuova terminologia unionale).

Le modifiche saranno consultabili nella sezione “Elenco iscritti” del portale dell’Albo e nell’area riservata alle imprese.

Attenzione quindi: l’adeguamento d’ufficio riguarda solo alcuni codici EER che hanno visto mutare la descrizione nell’elenco europeo dei rifiuti. Per i nuovi codici EER e per il caso delle Batterie alcaline – 160604 – che da rifiuto non pericoloso verrà classificato come pericoloso, occorre presentare istanza di modifica.

Codici EER adeguati d’ufficio (tabella di correlazione applicabile a tutte le categorie di trasporto)

Codice EER Descrizione(allegato D della Parte IV D.lgs 152/2006, in vigore fino al 08.12.2026) Codice EER Descrizione(Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026)
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 1 o 16 06 14
16 06 01* batterie al piombo 16 06 01* rifiuti di batterie al piombo-acido
16 06 02* batterie al nichel-cadmio 16 06 02* rifiuti di batterie al nichel-cadmio
16 06 03* batterie contenenti mercurio 16 06 03* rifiuti di batterie contenenti mercurio
16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 16 06 06* elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata

 

Nuovi codici EER per i quali è necessario presentare istanza

10 08 21* scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose
10 08 22 scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21
10 08 23* scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose
10 08 24 scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23
10 08 25* scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23
10 08 26 scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25
16 06 04* rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03)
16 06 07* rifiuti di batterie al litio
16 06 08* rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2)
16 06 09* rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all’ossido di argento
16 06 10* rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11)
16 06 11* rifiuti di batterie al sodio-zolfo
16 06 12 altri rifiuti di batterie al sodio (con l’eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11)
16 06 13* rifiuti di batterie misti
16 06 14* altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
16 06 15 rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14
16 06 22* rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo)
16 06 23 rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22
16 06 24* rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica)
16 06 25 rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici)
16 06 26* rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido)
16 06 27 rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26
16 06 28* rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose
16 06 29 rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28
16 06 30* rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose
16 06 31 rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30
16 06 32* rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose
16 06 33 rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32
16 06 34* rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32
16 06 35 rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33
19 02 12* sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie
19 02 13* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 14 01* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 02* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 03* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 04* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 05* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 06* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi
19 14 07* frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06
19 14 08 leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia)
20 01 42* rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07
20 01 43* rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07
20 01 44 rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43

Cosa significa in pratica

  • Per chi opera nel settore rifiuti, le tre novità si traducono in azioni concrete da presidiare nei prossimi mesi: i liberi professionisti interessati alla nuova 2-quater dovranno preparare la documentazione per le domande a partire dal 15 ottobre;
  • chi gestisce iscrizioni in categoria 1, 4 o 5 dovrà rivedere le annotazioni EER alla luce della Circolare 7;
  • le imprese che trattano rifiuti di batterie dovranno pianificare, tra ottobre e dicembre 2026, l’aggiornamento dei codici EER in autorizzazione, verificando che i codici richiesti coincidano con l’effettiva composizione chimica delle batterie trattate.
Ambiente & Rifiuti - Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri Rifiuti
ti potrebbero interessare...

ARTICOLI RECENTI

CATEGORIE

gestione rifiuti novità normative in evidenza tutte le categorie