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Il mese di Luglio risulta essere particolarmente importante per le novità introdotte dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ha pubblicato, tra il 14 e il 23 luglio 2026, tre provvedimenti che meritano attenzione da parte di imprese, professionisti e responsabili tecnici: la Deliberazione n. 4/2026, la Circolare n. 7/2026 e la Circolare n. 8/2026.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità a cui prestare attenzione.
Istituzione della sottocategoria 2-quater per i liberi professionisti
Con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026, il Comitato nazionale ha dato attuazione alla modifica dell’art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge di conversione n. 50/2026 del decreto PNRR n. 19/2026, istituendo la nuova sottocategoria 2-quater.
La novità riguarda i liberi professionisti iscritti in albi professionali il cui ordinamento preveda attività manutentive (pensiamo, ad esempio, a impiantisti o tecnici iscritti a ordini o collegi professionali): questi soggetti potranno iscriversi all’Albo per raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività manutentiva. Si ritiene opportuno segnalare che questa sottocategoria è riservata ai liberi professionisti ed è diversa dalla categoria 2-bis.
Punti chiave della delibera:
- Requisiti: iscrizione attiva all’albo professionale di riferimento, possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), c), d) e i) del Decreto 120/2014, disponibilità di uno o più veicoli conformi alla disciplina sull’autotrasporto.
- Procedura: domanda alla sezione regionale/provinciale di residenza, con attestazione dei dati anagrafici, dell’iscrizione all’albo professionale, delle attività manutentive svolte, delle tipologie di rifiuti non pericolosi trattati e degli estremi dei veicoli. Vanno allegate le carte di circolazione (o il titolo di disponibilità, se il mezzo non è di proprietà) e va versato il contributo annuo di 50 euro oltre ai diritti di segreteria.
- Limiti: l’iscrizione va rinnovata ogni cinque anni e non consente in alcun caso il trasporto di rifiuti pericolosi. Tale vincolo potrebbe, nella realtà, essere molto limitante considerando anche le modifiche apportate all’elenco dei codici EER delle batterie.
- Decorrenza: la deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026.
Vale la pena segnalare che lo stesso 22 luglio 2026 il Comitato ha adottato anche la Deliberazione n. 5, che approva i modelli di provvedimento di iscrizione e di diniego per la categoria 2-quater: un tassello operativo utile per le sezioni regionali e provinciali che dovranno gestire le domande.
Circolare n. 7/2026: come usare i codici EER dopo il nuovo decreto sui centri di raccolta
Il Decreto MASE 26 marzo 2026, che ha sostituito la vecchia disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009), ha ampliato l’elenco dei codici EER conferibili dalle utenze domestiche.
La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 fornisce le indicazioni operative conseguenti per l’iscrizione all’Albo:
- Categoria 1: sono utilizzabili i codici EER non compresi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, così come individuati dall’Allegato 1 al DM 26 marzo 2026. Le sezioni regionali dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione (o variazione) l’annotazione “rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026”.
- Categoria 4 (ed eventualmente 5): restano utilizzabili, pur essendo codici del capitolo 20, i seguenti rifiuti quando classificabili come speciali per la loro origine: 20 01 01 (carta e cartone), 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), 20 01 25 (oli e grassi commestibili) e 20 02 01, limitatamente ai rifiuti biodegradabili da taglio e sfalcio derivanti dalla preparazione del cantiere. Questi codici sono validi anche per la categoria 5, laddove questa ricomprenda al suo interno la categoria 4.
- La circolare abroga espressamente la precedente circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, che va quindi considerata superata.
Circolare n. 8/2026: nuovi codici EER per i rifiuti di batterie
La Circolare n. 8 del 23 luglio 2026 recepisce la Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 (e la successiva rettifica 2025/90657), che ha aggiornato l’elenco europeo dei rifiuti in relazione alle batterie, tenendo conto delle nuove chimiche (litio, sodio, nichel) e della nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie (adeguamento tecnico-scientifico). Vedi qui il nostro approfondimento sulla modifica delle autorizzazioni degli impianti di recupero – clicca qui per l’approfondimento
Due scadenze importanti da non dimenticare:
- Dal 14 ottobre 2026: le imprese già iscritte o che intendono iscriversi possono richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER (elencati nell’Allegato “B” della circolare) tramite istanza telematica. Si tratta di un elenco corposo che copre, tra l’altro, i nuovi codici per rifiuti di batterie al litio, al sodio, allo zinco, misti, e le relative scorie e frazioni di trattamento (famiglie 10 08 2x, 16 06 xx, 19 02 1x, 19 14 0x, 20 01 4x).
- Dal 9 dicembre 2026: scatta l’adeguamento d’ufficio, da parte dell’Albo, dei codici EER “storici” nelle autorizzazioni delle imprese già iscritte, secondo la tabella di correlazione riportata nell’Allegato “A” (ad esempio 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* e 16 06 06* vengono ridenominati, pur mantenendo lo stesso codice numerico, per riflettere la nuova terminologia unionale).
Le modifiche saranno consultabili nella sezione “Elenco iscritti” del portale dell’Albo e nell’area riservata alle imprese.
Attenzione quindi: l’adeguamento d’ufficio riguarda solo alcuni codici EER che hanno visto mutare la descrizione nell’elenco europeo dei rifiuti. Per i nuovi codici EER e per il caso delle Batterie alcaline – 160604 – che da rifiuto non pericoloso verrà classificato come pericoloso, occorre presentare istanza di modifica.
Codici EER adeguati d’ufficio (tabella di correlazione applicabile a tutte le categorie di trasporto)
| Codice EER | Descrizione(allegato D della Parte IV D.lgs 152/2006, in vigore fino al 08.12.2026) | Codice EER | Descrizione(Decisione UE 2025/934, in vigore dal 09.12.2026) |
| 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 | 09 01 11* | macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 07 a 16 06 1 o 16 06 14 |
| 16 06 01* | batterie al piombo | 16 06 01* | rifiuti di batterie al piombo-acido |
| 16 06 02* | batterie al nichel-cadmio | 16 06 02* | rifiuti di batterie al nichel-cadmio |
| 16 06 03* | batterie contenenti mercurio | 16 06 03* | rifiuti di batterie contenenti mercurio |
| 16 06 06* | elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata | 16 06 06* | elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata |
Nuovi codici EER per i quali è necessario presentare istanza
| 10 08 21* | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 22 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio diverse da quelle di cui alla voce 10 08 21 |
| 10 08 23* | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose |
| 10 08 24 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel diverse da quelle di cui alla voce 10 08 23 |
| 10 08 25* | scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23 |
| 10 08 26 | scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie diverse da quelle di cui alla voce 10 08 25 |
| 16 06 04* | rifiuti di batterie alcaline (diversi da quelli di cui alla voce 16 06 03) |
| 16 06 07* | rifiuti di batterie al litio |
| 16 06 08* | rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2) |
| 16 06 09* | rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all’ossido di argento |
| 16 06 10* | rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11) |
| 16 06 11* | rifiuti di batterie al sodio-zolfo |
| 16 06 12 | altri rifiuti di batterie al sodio (con l’eccezione di quelli di cui alle voci 16 06 10 e 16 06 11) |
| 16 06 13* | rifiuti di batterie misti |
| 16 06 14* | altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 15 | rifiuti di batterie non altrimenti specificati, diversi da quelli di cui alle voci 16 06 12 e 16 06 14 |
| 16 06 22* | rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo) |
| 16 06 23 | rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido diversi da quelli di cui alla voce 16 06 22 |
| 16 06 24* | rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica) |
| 16 06 25 | rifiuti della fabbricazione di batterie al litio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 24 (ad esempio scarti anodici) |
| 16 06 26* | rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido) |
| 16 06 27 | rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 26 |
| 16 06 28* | rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 29 | rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline diversi da quelli di cui alla voce 16 06 28 |
| 16 06 30* | rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 31 | rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco diversi da quelli di cui alla voce 16 06 30 |
| 16 06 32* | rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose |
| 16 06 33 | rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio diversi da quelli di cui alla voce 16 06 32 |
| 16 06 34* | rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32 |
| 16 06 35 | rifiuti della fabbricazione di batterie diversi da quelli di cui alle voci 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 e 16 06 33 |
| 19 02 12* | sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie |
| 19 02 13* | altri rifiuti contenenti sostanze pericolose |
| 19 14 01* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al piombo-acido e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 02* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al litio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 03* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al nichel e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 04* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie alcaline e dei rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 05* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie allo zinco e dei rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 06* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi |
| 19 14 07* | frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 19 14 01 a 19 14 06 |
| 19 14 08 | leghe derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie (in forma massiccia) |
| 20 01 42* | rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 16 06 01 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07 |
| 20 01 43* | rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07 |
| 20 01 44 | rifiuti di batterie diversi da quelli di cui alle voci 20 01 42 e 20 01 43 |
Cosa significa in pratica
- Per chi opera nel settore rifiuti, le tre novità si traducono in azioni concrete da presidiare nei prossimi mesi: i liberi professionisti interessati alla nuova 2-quater dovranno preparare la documentazione per le domande a partire dal 15 ottobre;
- chi gestisce iscrizioni in categoria 1, 4 o 5 dovrà rivedere le annotazioni EER alla luce della Circolare 7;
- le imprese che trattano rifiuti di batterie dovranno pianificare, tra ottobre e dicembre 2026, l’aggiornamento dei codici EER in autorizzazione, verificando che i codici richiesti coincidano con l’effettiva composizione chimica delle batterie trattate.
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