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La digitalizzazione dovrebbe semplificare gli adempimenti, ridurre duplicazioni e ridondanze e limitare l’esposizione a errori. Quando, però, l’operatività dipende da una piattaforma digitale, diventa essenziale disciplinare anche le situazioni in cui il sistema non è completamente indisponibile, ma funziona solo in parte.
Come avvenuto nel mese di febbraio 2026, a pochi giorni dalla piena ripartenza degli obblighi relativi all’utilizzo del formulario digitale – XFIR, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 254/2026, contenente una nuova fattispecie emergenziale di cui tener conto durante la “vita utile” del formulario digitale. A febbraio, il Decreto Direttoriale n. 25/2026 fu provvidenziale, visto quanto accadde nelle prime settimane di utilizzo del formulario digitale.
Questo nuovo decreto si aggiunge quindi ai due precedenti decreti direttoriali che disciplinano i casi di emergenza e interviene, in particolare, modificando alcune disposizioni del Decreto Direttoriale n. 25/2026.
Il nuovo decreto introduce una disciplina specifica per i casi in cui i servizi RENTRI a supporto del FIR digitale non risultino completamente indisponibili, ma siano temporaneamente degradati, limitati o non pienamente operativi.
L’obiettivo è consentire la continuità delle operazioni, prevedendo misure di emergenza puntuali, documentate e circoscritte al singolo FIR.
Una nuova casistica tra servizio disponibile e indisponibilità
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 viene introdotta una nuova procedura operativa dedicata alla gestione del FIR digitale quando i servizi RENTRI non sono completamente o gravemente indisponibili, ma presentano una condizione di degrado temporaneo.
È fondamentale tenere a mente questa distinzione.
I precedenti Decreti Direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026 disciplinano, infatti, i casi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI e le situazioni di indisponibilità della connettività Internet o dei servizi di autenticazione.
Il D.D. 254/2026 interviene invece in quella fascia intermedia nella quale il servizio risulta attivo, ma una o più funzionalità necessarie alla gestione del FIR digitale sono degradate, limitate o non pienamente operative e non consentono la continuità delle attività.
ATTENZIONE: il degrado temporaneo non coincide con la completa o grave indisponibilità dei servizi RENTRI. Il decreto prevede quindi misure emergenziali specifiche, utilizzabili solo quando il problema riguarda i servizi RENTRI a supporto del FIR digitale e impedisce all’operatore di completare la fase di propria competenza. È pertanto responsabilità dell’operatore coinvolto nel RENTRI (Produttore o detentore, Trasportatore o Destinatario) accertare in quale casistica si trovi e adottare conseguentemente la procedura prevista.
Che cosa si intende per “degrado temporaneo”
L’Allegato 1 definisce il degrado temporaneo come una condizione, rilevata anche attraverso i sistemi automatici di monitoraggio del RENTRI, nella quale una o più funzionalità a supporto della gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative durante l’orario di disponibilità del servizio, determinando l’impossibilità di proseguire normalmente le attività.
Il decreto individua anche quali elementi possono costituire evidenza del degrado:
- specifici codici di risposta e messaggi restituiti dagli endpoint dei servizi di interoperabilità (API);
- messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al FIR digitale.
Attenzione: la dichiarazione prevista dal decreto deve essere corredata obbligatoriamente da almeno un’evidenza del degrado riconducibile ai servizi RENTRI. Screenshot e ticket di assistenza sono previsti nel modulo come elementi facoltativi e integrativi, non come sostituti dell’evidenza richiesta.
A quali servizi si applica la nuova procedura
Le misure riguardano i servizi RENTRI collegati alle modalità operative definite dal D.D. n. 143 del 6 novembre 2023, in particolare:
- Modalità operativa 9: emissione e gestione in formato digitale del FIR;
- Modalità operativa 13: utilizzo del FIR digitale in mobilità;
- Modalità operativa 14: servizi di supporto all’emissione del FIR digitale;
- Modalità operativa 16: strumenti di identità, autenticazione e sottoscrizione.
La deroga è limitata al singolo formulario e alla durata della condizione di degrado. Può ricorrervi esclusivamente l’operatore che, nella fase di propria competenza, non sia in condizione di utilizzare i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale. Le modalità emergenziali restano applicabili fino alla cessazione della condizione di degrado e, per il singolo FIR interessato, sino alla chiusura del relativo ciclo di vita, ossia fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.
1. Impossibilità di emettere il FIR digitale
Il primo caso disciplinato riguarda il Produttore o detentore che, a causa del degrado temporaneo dei servizi RENTRI, non riesca a completare la compilazione, l’emissione o la firma del FIR digitale.
In questa situazione il decreto consente di emettere il FIR in formato cartaceo secondo il modello di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e di gestirlo secondo le regole previste dall’articolo 6 dello stesso decreto.
Per i FIR gestiti con questa misura emergenziale non si applica l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.
L’operatore deve però rispettare una serie di adempimenti documentali:
- riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura prevista dal decreto: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
- compilare e sottoscrivere la dichiarazione contenuta nell’Appendice all’Allegato 1;
- trasmettere la dichiarazione via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della condizione temporanea di degrado;
- allegare obbligatoriamente almeno un’evidenza del degrado temporaneo dei servizi RENTRI.
Come misura preventiva, il decreto ritiene inoltre opportuno che gli operatori si dotino anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati proporzionato al proprio fabbisogno, così da poterli compilare manualmente qualora si renda necessario attivare la procedura emergenziale.
2. Degrado dei servizi durante il trasporto
Il secondo caso riguarda il Trasportatore che, nel corso del trasporto, non riesca ad aggiornare o sottoscrivere il FIR digitale in conseguenza di eventi che richiedano l’integrazione del formulario, come un trasbordo parziale o totale, una sosta tecnica o altri eventi sopravvenuti.
In tal caso il trasportatore può aggiornare la stampa del FIR digitale che accompagna il trasporto e sottoscriverla con data e firma autografa. Da quel momento la stampa assume il regime del FIR cartaceo, in deroga al principio secondo cui il formato scelto all’origine vincola l’intera filiera.
Le eventuali fasi successive vengono quindi gestite in modalità cartacea. Anche in questo caso, per il FIR gestito secondo la procedura emergenziale, non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI. La procedura richiede inoltre che:
- nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
- deve essere compilata e sottoscritta la dichiarazione prevista dall’Appendice;
- la dichiarazione deve essere inviata via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, con almeno un’evidenza obbligatoria del malfunzionamento;
- il cambio di formato deve essere comunicato al produttore o detentore tramite i servizi RENTRI previsti per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure tramite lo specifico servizio disponibile in Area Operatori o tramite interoperabilità, successivamente alla cessazione del degrado e comunque tempestivamente.
In relazione a quest’ultimo punto, considerando gli adempimenti a carico del Produttore, si ritiene opportuno che il Trasportatore comunichi tale situazione tempestivamente, adottando, in aggiunta e non in alternativa ai canali previsti dal decreto, ulteriori modalità di comunicazione utili a mantenere sempre aggiornato il Produttore del rifiuto.
È importante ricordare che ancora oggi molti Produttori non sono pienamente consapevoli delle difficoltà e dei rischi connessi alla corretta gestione dei rifiuti, né della rigidità operativa imposta dal sistema digitale.
Misura di mitigazione: il decreto richiama espressamente quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del D.M. n. 59/2023, ossia che il trasporto sia accompagnato dalla stampa del FIR digitale. Quella stampa diventa infatti il supporto sul quale poter effettuare le integrazioni manuali quando il degrado temporaneo dei servizi non consente di operare digitalmente.
3. Problemi in fase di accettazione presso il destinatario
La terza casistica riguarda l’arrivo del rifiuto presso l’impianto destinatario, quando il degrado temporaneo impedisce di completare le operazioni di accettazione, aggiornamento o sottoscrizione del FIR digitale.
Il Destinatario può integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza e sottoscrivere l’integrazione con data e firma autografa. Anche in questo caso la stampa assume il regime del formulario cartaceo e le eventuali fasi successive seguono le regole dell’articolo 6 del D.M. n. 59/2023. La procedura prevede inoltre che:
- il Destinatario deve compilare la dichiarazione prevista dall’Appendice al decreto;
- sul FIR deve essere riportata la dicitura prevista per il formulario “gestito in modalità cartacea”;
- la dichiarazione deve essere inviata via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, con almeno un’evidenza obbligatoria;
- il Trasportatore provvede a comunicare al Produttore o detentore il cambio di formato con le modalità stabilite dal decreto.
Per il destinatario il decreto non individua ulteriori misure di mitigazione preventive, ritenendo che le misure di emergenza previste per la fase di accettazione rappresentino già l’insieme delle attività da attuare.
La dichiarazione di utilizzo delle misure di emergenza
L’Appendice all’Allegato 1 contiene un modello di dichiarazione che assume un ruolo centrale nella nuova procedura. Il soggetto che ricorre alle misure di emergenza deve identificare l’operatore e l’unità locale, indicare il numero o i numeri dei FIR interessati, specificare il periodo nel quale si è verificato il degrado e precisare quale attività non sia stato possibile svolgere.
Le opzioni previste nel modello riguardano:
- emissione del FIR digitale;
- firma del FIR digitale;
- integrazione del FIR digitale nel corso del trasporto;
- accettazione del FIR digitale da parte del destinatario.
Alla dichiarazione deve essere allegata almeno un’evidenza del degrado tra quelle definite dal decreto. Il modulo consente inoltre di allegare, in via facoltativa e integrativa, screenshot, ticket di assistenza o altri elementi utili. La documentazione potrà essere oggetto di successive verifiche e controlli e l’operatore deve poter dimostrare la corrispondenza tra la dichiarazione, le evidenze del degrado e il FIR gestito con la procedura emergenziale.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali evidenze andrebbero condivise anche con gli altri operatori della filiera, evitando situazioni come quelle alle quali si è assistito in questi mesi, durante i quali, non di rado, formulari digitali sono stati convertiti in formato cartaceo con grande sorpresa del Produttore e senza che l’operatore che ha effettuato la conversione fornisse alcuna giustificazione.
Il D.D. 254/2026 modifica anche il Decreto Direttoriale n. 25/2026
Il provvedimento non si limita a introdurre la nuova disciplina del degrado temporaneo. L’articolo 2 interviene anche sul D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026, allineando le modalità di comunicazione al produttore o detentore del passaggio dal FIR digitale alla gestione cartacea nelle procedure emergenziali.
La comunicazione del cambio di formato viene effettuata dal trasportatore utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori o tramite interoperabilità, una volta cessata l’indisponibilità e comunque tempestivamente.
Che cosa cambia operativamente per le imprese
Dal punto di vista organizzativo, il D.D. 254/2026 rende necessario integrare le procedure interne dedicate alla gestione del FIR digitale. Non è sufficiente prevedere cosa fare in caso di completa indisponibilità del RENTRI: occorre disciplinare anche i casi in cui il sistema sia raggiungibile ma una funzione indispensabile risulti temporaneamente degradata.
In concreto, è opportuno che produttori, trasportatori e destinatari definiscano preventivamente:
- chi è autorizzato internamente a riconoscere e documentare la condizione di degrado;
- come acquisire e conservare l’evidenza restituita dal RENTRI, dall’Area Operatori, dall’app mobile o dalle API;
- dove reperire la dichiarazione prevista dall’Appendice e chi è incaricato di compilarla e sottoscriverla;
- chi deve effettuare l’invio PEC e controllare il rispetto del termine del primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado;
- come gestire il passaggio dal digitale al cartaceo nelle diverse fasi del trasporto;
- come conservare FIR, dichiarazioni ed evidenze in modo da renderli disponibili in caso di controllo;
- per i produttori o detentori, una dotazione adeguata di FIR cartacei bianchi vidimati da utilizzare in caso di necessità.
Riepilogo delle tre casistiche da tenere a mente
| Fase | Misura emergenziale | Soggetto che documenta il ricorso |
| Emissione | Emissione del FIR cartaceo | Produttore o detentore / operatore che non riesce a emettere il FIR digitale |
| Durante il trasporto | Aggiornamento e firma autografa sulla stampa del FIR digitale, che passa al regime cartaceo | Trasportatore |
| Accettazione | Integrazione e firma autografa sulla stampa del FIR digitale, che passa al regime cartaceo | Destinatario |
Un punto da non sottovalutare: non ogni malfunzionamento consente la deroga
È opportuno sottolineare, al fine di evitare un utilizzo troppo disinvolto di questo nuovo decreto direttoriale, che il passaggio dal digitale al cartaceo non deve essere letto come un’autorizzazione generalizzata a passare al cartaceo ogni volta che l’operatore incontra una difficoltà nell’utilizzo del sistema.
Il decreto lega espressamente il ricorso alle misure di emergenza alla presenza di un degrado temporaneo dei servizi RENTRI e alla disponibilità di un’evidenza riconducibile al sistema. Un utilizzo troppo “leggero” di tale procedura potrebbe esporre l’intera filiera a rischi elevati.
Questo elemento è particolarmente rilevante in chiave di controllo: la dichiarazione inviata al RENTRI può essere oggetto di verifica e deve trovare corrispondenza sia nell’evidenza tecnica del degrado sia nella documentazione cartacea utilizzata per il singolo FIR.
Conclusioni
Il Decreto Direttoriale n. 254/2026 completa il quadro delle procedure di emergenza legate al FIR digitale introducendo una disciplina specifica per i casi di degrado temporaneo dei servizi RENTRI. È un passaggio operativo rilevante perché affronta situazioni che, nella pratica, possono verificarsi anche in assenza di un blocco totale della piattaforma.
La continuità operativa viene resa possibile attraverso il ricorso al FIR cartaceo o alla stampa del FIR digitale, ma solo nel rispetto di condizioni precise: esistenza del degrado, tracciabilità dell’evento, annotazioni sul formulario, compilazione della dichiarazione, invio via PEC nei termini previsti e conservazione delle evidenze.
Diventa fondamentale ora, a pochi giorni dal riavvio dell’obbligo di utilizzo del formulario digitale, aggiornare le procedure interne aziendali includendo non solo i casi di indisponibilità totale, ma anche quelli di degrado temporaneo disciplinati dal D.D. 254/2026
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