Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
1. Premessa
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 aggiorna finalmente le istruzioni operative RENTRI per:
- compilazione del Registro cronologico di carico e scarico rifiuti (Allegato 1)
- Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR (Allegato 2)
già approvate con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Questi aggiornamenti derivano, come avevamo già indicato in un precedente articolo del 2025 (link qui) da una consultazione con i portatori di interesse svolta nell’ottobre 2025 e sono finalizzati ad allineare il testo ai chiarimenti pubblicati sulle schede del portale RENTRI, a correggere refusi e a introdurre indicazioni utili per la gestione documentale e per il formato digitale del FIR. Tutti i punti dubbi sono risolti? Purtroppo no. Maggiori dettaglio avrebbero potuto fugare ulteriori dubbi ed alcune semplificazioni avrebbero potuto evitare il rischio di confusione operativa.
Il presente documento riporta un confronto puntuale tra le due versioni, articolato in tre tabelle: l’atto principale (decreto), l’Allegato 1 (Registro) e l’Allegato 2 (FIR).
Sono state segnalate esclusivamente le differenze di contenuto sostanziale o operativo;
2. Confronto tra il D.D. 251/2023 e il D.D. 210/2026
| Aspetto | Decreto n. 251/2023 | Decreto n. 210/2026 |
| Numero e data | Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023 – Direzione Generale Economia Circolare | Decreto direttoriale n. 210 del 31/07/2026 – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche |
| Natura del provvedimento | Prima approvazione delle istruzioni operative per il Registro (Allegato 1) e per il FIR (Allegato 2), ai sensi dell’art. 21, c.1, lett. d), DM 59/2023 | Approvazione degli aggiornamenti alle istruzioni già approvate con DD 251/2023 |
| Finalità dichiarata nelle premesse | Definire per la prima volta le modalità operative di compilazione dei modelli previsti dagli artt. 4 e 5 del DM 59/2023, a seguito di due consultazioni qualificate (luglio e novembre 2023) | Allineare il testo ai chiarimenti pubblicati nelle schede del portale RENTRI, correggere refusi e introdurre indicazioni sulla gestione documentale e sul formato digitale del FIR, a seguito di consultazione dei portatori di interesse (ottobre 2025) |
Allegato I – Istruzioni per il Registro cronologico di carico e scarico
| Aspetto | Versione 2023 (DD 251/2023) | Versione 2026 (DD 210/2026) |
| Decorrenza obbligo digitale (Premessa generale) | Non indicata nella Premessa | Aggiunta: “dal 13 febbraio 2026 il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente…” tramite servizio CCIAA-RENTRI |
| Obbligo digitale per gli impianti di trattamento (§2) | “Si ricorda che gli impianti di trattamento dei rifiuti terranno il registro esclusivamente in modalità digitale” (futuro, nessuna data) | “…tengono il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” (presente, con data) |
| Obbligo digitale per i trasportatori (§3) | “I trasportatori terranno il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” | “Si ricorda che i trasportatori tengono il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” (tempo verbale aggiornato al presente, obbligo ormai vigente) |
| Gestione rettifiche nel passaggio cartaceo → digitale | Paragrafo assente | Nuovo §1.7.3 dedicato, con due modalità operative alternative per collegare la rettifica alla registrazione originaria |
| Attività di trasporto funzionale all’impianto riferibile a un’unica unità locale | Paragrafo assente | Nuovo §2.7.3: consente un’unica registrazione per le due attività (trasporto + trattamento) sul medesimo registro |
| Riferimento al Regolamento UE su spedizioni transfrontaliere | Riferimento al solo Regolamento (CE) 1013/2006 | Riferimento aggiornato: Regolamento 1013/2006 “e successivamente Regolamento 2024/1157” (in tutte le occorrenze relative al trasporto transfrontaliero) |
| Rettifica “Esito conferimento” del produttore/detentore – data da riportare | Corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto) | Corrisponde alla data in cui è effettuata l’operazione di rettifica (criterio diverso) |
| Peso verificato a destino – più destinatari | Non specificato | Aggiunta: in presenza di più destinatari va indicata la somma dei pesi verificati; il campo va compilato anche se è barrata la casella “peso verificato in partenza” |
| Campo 18 – Registro Pubblica Sicurezza (veicoli fuori uso) | Nessuna indicazione in caso di spazio insufficiente | Aggiunta: se lo spazio nel campo non è sufficiente, l’indicazione va riportata nel campo 42 (Annotazioni) |
| Numero di iscrizione all’Albo (Provenienza del rifiuto, impianti) | Nessuna eccezione esplicita | Aggiunte due eccezioni: iscrizione non richiesta per attività di trasporto non soggette all’obbligo di iscrizione; non richiesta per i Consorzi istituiti per recupero/riciclaggio |
| Quantità indicata dal trasportatore (campo 13, §3.1.1) | “Quantità desunta nel FIR” | Più dettagliato: “quantità desunta riportata nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) del FIR, se previsto, o da altra idonea documentazione” |
| Esito conferimento del trasportatore (§3.2) | Non specificato l’obbligo generale di compilazione | Aggiunta: “La sezione ESITO CONFERIMENTO deve essere sempre compilata ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR” |
| Quantità indicata dall’intermediazione (campo 13) | Quantità: quantità indicata nel FIR | Quantità: la quantità indicata nel FIR ove previsto, o desunta da altra idonea documentazione |
Come si può osservare, il legislatore continua a non fornire piena chiarezza per quanto riguarda il peso da indicare al campo 13 da parte degli intermediari. Nella versione del D.D. 251/2023 era indicato genericamente “quantità indicata nel FIR”, senza specificare se si dovesse far riferimento alla quantità presunta alla partenza: un’informazione poco precisa e poco utile per un intermediario che ha visibilità del formulario solo dopo che il conferimento è avvenuto. Nella versione del D.D. 210/2026 viene indicato, in modo comunque aleatorio, “la quantità indicata nel FIR ove previsto, o desunta da altra idonea documentazione”. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione ambigua, ma resta comunque fermo un punto sul quale conviene fare qualche riflessione. Quale utilità avrebbe l’intermediario nell’indicare la quantità alla partenza nel proprio registro cronologico di carico e scarico? Oggettivamente nessuna, considerando che quell’informazione è “presunta”, dato che al Produttore iniziale non viene richiesto di pesare ufficialmente il rifiuto prima di affidarlo al trasportatore, ma solo di effettuarne una stima. Su questo punto è sufficiente leggere quanto indicato per il Produttore iniziale in relazione alla compilazione del campo 13: “Quantità: quantità che può essere stimata in assenza…” Osserviamo ora quanto viene indicato per il Trasportatore in relazione alla compilazione del campo 13 nella versione del D.D. 210/2026: “quantità desunta riportata nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) del FIR, se previsto, o da altra idonea documentazione”. Come si può osservare, per il trasportatore l’indicazione è chiara e puntuale. Il trasportatore è obbligato a compilare il campo 13 rilevando l’informazione proprio dal campo 6 del formulario, mentre dovrà compilare la sezione “esito conferimento” con il peso verificato a destino dall’impianto.
Dato che le informazioni riportate nel registro cronologico di carico e scarico dovrebbero riguardare informazioni relative alla “tracciabilità” dei rifiuti, ci si attende che l’intermediario debba compilare il campo 13 rilevando la quantità a destino, non essendo per lui possibile compilare la sezione esito conferimento (e sarebbe interessante conoscerne le ragioni). Ciò potrebbe essere supportato proprio dal fatto che l’intermediario è quel soggetto che, dal punto di vista del formulario, non ha di fatto alcun ruolo attivo nella sua compilazione e che riceve una copia del formulario, e quindi visibilità dello stesso, solo dopo che il conferimento è avvenuto. Sarebbe utile se il RENTRI fornisse qualche chiarimento ufficiale in merito, visto che fino a questo momento le risposte ricevute anche tramite il sistema ticket di assistenza non hanno fornito alcuna informazione certa al riguardo. Inoltre, e sarebbe opportuno fare questa riflessione, laddove il RENTRI preveda di giungere, in un futuro non troppo lontano, a una precompilazione del MUD sulla base dei dati inseriti nel registro cronologico di carico e scarico, quale valenza avrebbe l’inserimento nel campo 13 della quantità presunta alla partenza, se il MUD deve invece basarsi su informazioni certe e confrontabili tra i vari attori della filiera?
Allegato II – Istruzioni per il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
| Aspetto | Versione 2023 (DD 251/2023) | Versione 2026 (DD 210/2026) |
| Termine per l’annotazione del trasportatore sul registro | Entro dieci giorni dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino | Entro dieci giorni LAVORATIVI dalla consegna – termine di fatto più ampio, rilevante per il calcolo delle scadenze |
| Denominazione dell’allegato per più intermediari/intermodalità | L’allegato è denominato “sezione intermodale del FIR” (così richiamato ai Campi 4 e 5 e al §2.5) | Lo stesso allegato è ridenominato “Allegato FORMULARIO RIFIUTI” (stessa funzione, nuovo nome) |
| Attivazione dell’allegato in caso di soli intermediari aggiuntivi (oltre al primo) | Le istruzioni non prevedono, all’interno dell’allegato, una casella distinta per “Intermediario”: il Campo 5 si limita a dire che gli intermediari ulteriori vanno aggiunti nella sezione intermodale del FIR | Testo nuovo e più articolato: “questi dovranno essere aggiunti nell’allegato FORMULARIO RIFIUTI dove si dovrà barrare la casella ‘Intermediario’, SENZA barrare la casella ‘Intermodale’ del Campo 10 del FIR”. La casella “Intermodale” del Campo 10 resta riservata al trasporto realmente svolto su più tratte/mezzi. Il meccanismo risulta più articolato rispetto al 2023 e richiede maggiore attenzione in fase di compilazione |
| Stampa del FIR cartaceo | Non menzionata | Espressamente consentita la stampa fronte/retro |
| Ordine di utilizzo dei FIR vidimati | Non specificato | Chiarito: i FIR non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico di vidimazione |
| Campo 6 – Trasporto ADR | Campo denominato “Trasporto ADR”, riferito alla sola normativa ADR (strada) | Campo ridenominato “Trasporto ADR/RID”: esteso anche al RID (trasporto ferroviario di merci pericolose) |
| Trasporto di rifiuti in cisterna | Non disciplinato | Aggiunta istruzione specifica: usare la voce “n. colli/contenitori” e specificare nel campo 17 (Annotazioni) che si tratta di trasporto in cisterna |
| Campo “Descrizione del rifiuto” per codici EER non terminanti in 99 | “Non è da compilare” | Consentita in alternativa, se utile a identificare in modo univoco il rifiuto |
| Documentazione ADR non sostituita dal FIR | “Non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR” | “Non sostituiscono la documentazione prescritta dalla normativa ADR” (formulazione più ampia) |
| Campo 7 – Firma del produttore/detentore (FIR cartaceo) | Generico: “apporre la firma” | Più preciso: “stampare e firmare in maniera autografa due copie del FIR cartaceo” |
| Sezione riservata al destinatario – verifica analitica (campi 12 e 16) | Istruzione sintetica in un’unica frase | Paragrafo ampliato: chiarisce tempistica delle verifiche analitiche e rinvia alle prescrizioni delle autorizzazioni; stessa integrazione anche per il campo 16 (Secondo Destinatario) |
| Trasporto marittimo a tratta unica (produttore/detentore → destinatario) | Richiede il FIR, compilato secondo le istruzioni sul trasporto “diverso da un vettore terrestre” (con riferimento anche all’IMDG) | Nuovo §2.12: la tratta marittima unica NON richiede il FIR, se l’unità locale che produce il rifiuto è iscritta al RENTRI e il trasporto è accompagnato dalla documentazione marittima prevista dalla normativa vigente |
| Sezione “Trasporto intermodale” – tratta marittima | Compilabile (sospesa solo la sezione TERMINALISTA, in attesa di ulteriori disposizioni) | Sospesa anche la sezione TRATTA MARITTIMA, oltre alla TERMINALISTA, fino all’adozione di ulteriori disposizioni |
| Variazione del destinatario in corso di trasporto | Non disciplinata come paragrafo autonomo | Nuovo §2.13 dedicato, con istruzioni distinte per FIR cartaceo e FIR digitale |
| Tabelle Allegati – Operazioni di recupero (R) e smaltimento (D) | Non presenti come tabelle autonome nell’Allegato 2 | Aggiunte come Tabella 6 (Operazioni di recupero) e Tabella 7 (Operazioni di smaltimento), richiamate esplicitamente nel campo 3 (Destinatario) |
| Tabella 1 – Autorizzazioni per impianti di acque reflue urbane | Voce unica e imprecisa (“art. 110 comma e art. 208”) | Sdoppiata in due voci corrette e distinte: comunicazione ex art. 110, c. 3, e autorizzazione ex art. 110, c. 2 |
| Tabella 2 – HP5 (caratteristiche di pericolo) | “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di respirazione” | Corretto in “…Tossicità in caso di aspirazione” (terminologia conforme alla classificazione CLP) |
La modifica apportata relativamente alla non obbligatorietà di barrare la casella “intermodale” nel caso di presenza di più intermediari potrebbe avere come risultato quello di generare molta più confusione per i formulari in formato cartaceo. Allo stato attuale molto spesso il trasportatore non restituisce tutte le copie del formulario al Produttore e all’intermediario, limitandosi alla prima copia, ignorando così la presenza di altra documentazione ufficiale. Molto spesso sono i Produttori e gli intermediari che devono sollecitare l’invio delle pagine restanti del formulario e ciò è possibile proprio perchè la casella “intermodale” è barrata, ad indicare quindi la presenza dell’allegato formulario rifiuti compilato.
3. Conclusioni
La revisione e conseguente aggiornamento delle istruzioni per la corretta compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti era sicuramente un’azione attesa e dovuta visti i dubbi ed i refusi presenti nella prima versione. Sarebbe stato auspicabile ricevere tali aggiornamenti in tempi più brevi ed allo stesso tempo auspichiamo di non dover attendere altri due anni per ricevere un nuovo aggiornamento e qualche chiarimenti in più.
Il suggerimento è quello di leggere attentamente le nuove istruzioni ricevute e di aggiornare le proprie procedure ed istruzioni interne al fine di adeguare i processi a questo piccolo adeguamento normativo, verificare eventuali impatti, gap normativi ed operativi interni così da giungere preparati al riavvio delle attività.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
Webinar Gratuito – RENTRI, istruzioni aggiornate con il DD 210/2026 e 254/2026
In questo webinar gratuito analizzeremo le istruzioni aggiornate con i DD 210/2026 e 254/2026, facendo chiarezza sulle principali novità, sui dubbi risolti e sugli aspetti che presentano ancora criticità. Un appuntamento pratico per comprendere gli aggiornamenti e gestire correttamente gli adempimenti RENTRI. Iscriviti ora!
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.
RENTRI dati online: aperta l’area di consultazione del MASE sui rifiuti in Italia
Online l’Area Consultazione del RENTRI: il MASE pubblica i dati aggregati su produzione, recupero e smaltimento rifiuti in Italia, filtrabili per territorio.
Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un atto delegato che modifica l’art. 11 del Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: sei nuove categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di rimovibilità della batteria da parte dell’utilizzatore finale.
Riclassificazione codici EER batterie – indicazioni per le modifiche autorizzative
Decisione UE 2025/934: dal 9/12/2026 nuovi codici EER per le batterie. La nota di Regione Lombardia su varianti, transitorio e casi 160604. Come adeguare le autorizzazioni degli impianti? Classificazione rifiuti, come devono adeguare i codici EER i Produttori?
RAEE Professionali Uno contro UNO obbligatorio
Con la Legge 50/2026 scatta l’obbligo di ritiro Uno contro Uno per tutti i distributori di AEE professionali. Scopri DDT, esonero RENTRI e gestione dei costi.
Decreto Ministeriale n. 91/2026: la nuova disciplina dei centri di raccolta comunali
D.M. 26 marzo 2026, n. 91: cosa cambia per i centri di raccolta rifiuti urbani. Analisi di requisiti strutturali, Albo Gestori e allegati.
D.Lgs. 81/2026: la nuova tutela penale dell’ambiente e cosa cambia per chi gestisce rifiuti
D.Lgs. 81/2026: tutela penale dell’ambiente, nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti e aggiornamento del Modello 231. Guida operativa per le imprese. Obbligo di classificazione rifiuti e controllo autorizzazioni
Responsabilità del titolare d’impresa nella gestione dei rifiuti: la Cassazione ribadisce il dovere di vigilanza
La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
Allegato VII senza DIWASS fino a fine 2026: indicazioni operative per gli operatori
DIWASS rinviato al 2027 per i rifiuti in lista verde. Come gestire l’allegato VII nel 2026? Regime transitorio e obblighi per le spedizioni di rifiuti.
ARTICOLI RECENTI
RENTRI e FIR digitale: cosa fare in caso di degrado temporaneo dei servizi – Decreto Direttoriale 254/2026
Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.
RENTRI dati online: aperta l’area di consultazione del MASE sui rifiuti in Italia
Online l’Area Consultazione del RENTRI: il MASE pubblica i dati aggregati su produzione, recupero e smaltimento rifiuti in Italia, filtrabili per territorio.
Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un atto delegato che modifica l’art. 11 del Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: sei nuove categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di rimovibilità della batteria da parte dell’utilizzatore finale.
Riclassificazione codici EER batterie – indicazioni per le modifiche autorizzative
Decisione UE 2025/934: dal 9/12/2026 nuovi codici EER per le batterie. La nota di Regione Lombardia su varianti, transitorio e casi 160604. Come adeguare le autorizzazioni degli impianti? Classificazione rifiuti, come devono adeguare i codici EER i Produttori?













