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RENTRI – Istruzioni aggiornate con il D.D. 210/2026
17 Ago, 2026

1. Premessa

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 aggiorna finalmente le istruzioni operative RENTRI per:

  • compilazione del Registro cronologico di carico e scarico rifiuti (Allegato 1)
  • Formulario di Identificazione del Rifiuto – FIR (Allegato 2)

già approvate con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Questi aggiornamenti derivano, come avevamo già indicato in un precedente articolo del 2025 (link qui) da una consultazione con i portatori di interesse svolta nell’ottobre 2025 e sono finalizzati ad allineare il testo ai chiarimenti pubblicati sulle schede del portale RENTRI, a correggere refusi e a introdurre indicazioni utili per la gestione documentale e per il formato digitale del FIR. Tutti i punti dubbi sono risolti? Purtroppo no. Maggiori dettaglio avrebbero potuto fugare ulteriori dubbi ed alcune semplificazioni avrebbero potuto evitare il rischio di confusione operativa.

Il presente documento riporta un confronto puntuale tra le due versioni, articolato in tre tabelle: l’atto principale (decreto), l’Allegato 1 (Registro) e l’Allegato 2 (FIR).

Sono state segnalate esclusivamente le differenze di contenuto sostanziale o operativo;

2. Confronto tra il D.D. 251/2023 e il D.D. 210/2026

 

Aspetto Decreto n. 251/2023 Decreto n. 210/2026
Numero e data Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023 – Direzione Generale Economia Circolare Decreto direttoriale n. 210 del 31/07/2026 – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche
Natura del provvedimento Prima approvazione delle istruzioni operative per il Registro (Allegato 1) e per il FIR (Allegato 2), ai sensi dell’art. 21, c.1, lett. d), DM 59/2023 Approvazione degli aggiornamenti alle istruzioni già approvate con DD 251/2023
Finalità dichiarata nelle premesse Definire per la prima volta le modalità operative di compilazione dei modelli previsti dagli artt. 4 e 5 del DM 59/2023, a seguito di due consultazioni qualificate (luglio e novembre 2023) Allineare il testo ai chiarimenti pubblicati nelle schede del portale RENTRI, correggere refusi e introdurre indicazioni sulla gestione documentale e sul formato digitale del FIR, a seguito di consultazione dei portatori di interesse (ottobre 2025)

Allegato I – Istruzioni per il Registro cronologico di carico e scarico

Aspetto Versione 2023 (DD 251/2023) Versione 2026 (DD 210/2026)
Decorrenza obbligo digitale (Premessa generale) Non indicata nella Premessa Aggiunta: “dal 13 febbraio 2026 il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente…” tramite servizio CCIAA-RENTRI
Obbligo digitale per gli impianti di trattamento (§2) “Si ricorda che gli impianti di trattamento dei rifiuti terranno il registro esclusivamente in modalità digitale” (futuro, nessuna data) “…tengono il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” (presente, con data)
Obbligo digitale per i trasportatori (§3) “I trasportatori terranno il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” “Si ricorda che i trasportatori tengono il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025” (tempo verbale aggiornato al presente, obbligo ormai vigente)
Gestione rettifiche nel passaggio cartaceo → digitale Paragrafo assente Nuovo §1.7.3 dedicato, con due modalità operative alternative per collegare la rettifica alla registrazione originaria
Attività di trasporto funzionale all’impianto riferibile a un’unica unità locale Paragrafo assente Nuovo §2.7.3: consente un’unica registrazione per le due attività (trasporto + trattamento) sul medesimo registro
Riferimento al Regolamento UE su spedizioni transfrontaliere Riferimento al solo Regolamento (CE) 1013/2006 Riferimento aggiornato: Regolamento 1013/2006 “e successivamente Regolamento 2024/1157” (in tutte le occorrenze relative al trasporto transfrontaliero)
Rettifica “Esito conferimento” del produttore/detentore – data da riportare Corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto) Corrisponde alla data in cui è effettuata l’operazione di rettifica (criterio diverso)
Peso verificato a destino – più destinatari Non specificato Aggiunta: in presenza di più destinatari va indicata la somma dei pesi verificati; il campo va compilato anche se è barrata la casella “peso verificato in partenza”
Campo 18 – Registro Pubblica Sicurezza (veicoli fuori uso) Nessuna indicazione in caso di spazio insufficiente Aggiunta: se lo spazio nel campo non è sufficiente, l’indicazione va riportata nel campo 42 (Annotazioni)
Numero di iscrizione all’Albo (Provenienza del rifiuto, impianti) Nessuna eccezione esplicita Aggiunte due eccezioni: iscrizione non richiesta per attività di trasporto non soggette all’obbligo di iscrizione; non richiesta per i Consorzi istituiti per recupero/riciclaggio
Quantità indicata dal trasportatore (campo 13, §3.1.1) “Quantità desunta nel FIR” Più dettagliato: “quantità desunta riportata nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) del FIR, se previsto, o da altra idonea documentazione”
Esito conferimento del trasportatore (§3.2) Non specificato l’obbligo generale di compilazione Aggiunta: “La sezione ESITO CONFERIMENTO deve essere sempre compilata ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR”
Quantità indicata dall’intermediazione (campo 13) Quantità: quantità indicata nel FIR Quantità: la quantità indicata nel FIR ove previsto, o desunta da altra idonea documentazione

Come si può osservare, il legislatore continua a non fornire piena chiarezza per quanto riguarda il peso da indicare al campo 13 da parte degli intermediari. Nella versione del D.D. 251/2023 era indicato genericamente “quantità indicata nel FIR”, senza specificare se si dovesse far riferimento alla quantità presunta alla partenza: un’informazione poco precisa e poco utile per un intermediario che ha visibilità del formulario solo dopo che il conferimento è avvenuto. Nella versione del D.D. 210/2026 viene indicato, in modo comunque aleatorio, “la quantità indicata nel FIR ove previsto, o desunta da altra idonea documentazione”. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione ambigua, ma resta comunque fermo un punto sul quale conviene fare qualche riflessione. Quale utilità avrebbe l’intermediario nell’indicare la quantità alla partenza nel proprio registro cronologico di carico e scarico? Oggettivamente nessuna, considerando che quell’informazione è “presunta”, dato che al Produttore iniziale non viene richiesto di pesare ufficialmente il rifiuto prima di affidarlo al trasportatore, ma solo di effettuarne una stima. Su questo punto è sufficiente leggere quanto indicato per il Produttore iniziale in relazione alla compilazione del campo 13: “Quantità: quantità che può essere stimata in assenza…” Osserviamo ora quanto viene indicato per il Trasportatore in relazione alla compilazione del campo 13 nella versione del D.D. 210/2026: “quantità desunta riportata nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) del FIR, se previsto, o da altra idonea documentazione”. Come si può osservare, per il trasportatore l’indicazione è chiara e puntuale. Il trasportatore è obbligato a compilare il campo 13 rilevando l’informazione proprio dal campo 6 del formulario, mentre dovrà compilare la sezione “esito conferimento” con il peso verificato a destino dall’impianto.

Dato che le informazioni riportate nel registro cronologico di carico e scarico dovrebbero riguardare informazioni relative alla “tracciabilità” dei rifiuti, ci si attende che l’intermediario debba compilare il campo 13 rilevando la quantità a destino, non essendo per lui possibile compilare la sezione esito conferimento (e sarebbe interessante conoscerne le ragioni). Ciò potrebbe essere supportato proprio dal fatto che l’intermediario è quel soggetto che, dal punto di vista del formulario, non ha di fatto alcun ruolo attivo nella sua compilazione e che riceve una copia del formulario, e quindi visibilità dello stesso, solo dopo che il conferimento è avvenuto. Sarebbe utile se il RENTRI fornisse qualche chiarimento ufficiale in merito, visto che fino a questo momento le risposte ricevute anche tramite il sistema ticket di assistenza non hanno fornito alcuna informazione certa al riguardo. Inoltre, e sarebbe opportuno fare questa riflessione, laddove il RENTRI preveda di giungere, in un futuro non troppo lontano, a una precompilazione del MUD sulla base dei dati inseriti nel registro cronologico di carico e scarico, quale valenza avrebbe l’inserimento nel campo 13 della quantità presunta alla partenza, se il MUD deve invece basarsi su informazioni certe e confrontabili tra i vari attori della filiera?

Allegato II – Istruzioni per il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Aspetto Versione 2023 (DD 251/2023) Versione 2026 (DD 210/2026)
Termine per l’annotazione del trasportatore sul registro Entro dieci giorni dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino Entro dieci giorni LAVORATIVI dalla consegna – termine di fatto più ampio, rilevante per il calcolo delle scadenze
Denominazione dell’allegato per più intermediari/intermodalità L’allegato è denominato “sezione intermodale del FIR” (così richiamato ai Campi 4 e 5 e al §2.5) Lo stesso allegato è ridenominato “Allegato FORMULARIO RIFIUTI” (stessa funzione, nuovo nome)
Attivazione dell’allegato in caso di soli intermediari aggiuntivi (oltre al primo) Le istruzioni non prevedono, all’interno dell’allegato, una casella distinta per “Intermediario”: il Campo 5 si limita a dire che gli intermediari ulteriori vanno aggiunti nella sezione intermodale del FIR Testo nuovo e più articolato: “questi dovranno essere aggiunti nell’allegato FORMULARIO RIFIUTI dove si dovrà barrare la casella ‘Intermediario’, SENZA barrare la casella ‘Intermodale’ del Campo 10 del FIR”. La casella “Intermodale” del Campo 10 resta riservata al trasporto realmente svolto su più tratte/mezzi. Il meccanismo risulta più articolato rispetto al 2023 e richiede maggiore attenzione in fase di compilazione
Stampa del FIR cartaceo Non menzionata Espressamente consentita la stampa fronte/retro
Ordine di utilizzo dei FIR vidimati Non specificato Chiarito: i FIR non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico di vidimazione
Campo 6 – Trasporto ADR Campo denominato “Trasporto ADR”, riferito alla sola normativa ADR (strada) Campo ridenominato “Trasporto ADR/RID”: esteso anche al RID (trasporto ferroviario di merci pericolose)
Trasporto di rifiuti in cisterna Non disciplinato Aggiunta istruzione specifica: usare la voce “n. colli/contenitori” e specificare nel campo 17 (Annotazioni) che si tratta di trasporto in cisterna
Campo “Descrizione del rifiuto” per codici EER non terminanti in 99 “Non è da compilare” Consentita in alternativa, se utile a identificare in modo univoco il rifiuto
Documentazione ADR non sostituita dal FIR “Non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR” “Non sostituiscono la documentazione prescritta dalla normativa ADR” (formulazione più ampia)
Campo 7 – Firma del produttore/detentore (FIR cartaceo) Generico: “apporre la firma” Più preciso: “stampare e firmare in maniera autografa due copie del FIR cartaceo”
Sezione riservata al destinatario – verifica analitica (campi 12 e 16) Istruzione sintetica in un’unica frase Paragrafo ampliato: chiarisce tempistica delle verifiche analitiche e rinvia alle prescrizioni delle autorizzazioni; stessa integrazione anche per il campo 16 (Secondo Destinatario)
Trasporto marittimo a tratta unica (produttore/detentore → destinatario) Richiede il FIR, compilato secondo le istruzioni sul trasporto “diverso da un vettore terrestre” (con riferimento anche all’IMDG) Nuovo §2.12: la tratta marittima unica NON richiede il FIR, se l’unità locale che produce il rifiuto è iscritta al RENTRI e il trasporto è accompagnato dalla documentazione marittima prevista dalla normativa vigente
Sezione “Trasporto intermodale” – tratta marittima Compilabile (sospesa solo la sezione TERMINALISTA, in attesa di ulteriori disposizioni) Sospesa anche la sezione TRATTA MARITTIMA, oltre alla TERMINALISTA, fino all’adozione di ulteriori disposizioni
Variazione del destinatario in corso di trasporto Non disciplinata come paragrafo autonomo Nuovo §2.13 dedicato, con istruzioni distinte per FIR cartaceo e FIR digitale
Tabelle Allegati – Operazioni di recupero (R) e smaltimento (D) Non presenti come tabelle autonome nell’Allegato 2 Aggiunte come Tabella 6 (Operazioni di recupero) e Tabella 7 (Operazioni di smaltimento), richiamate esplicitamente nel campo 3 (Destinatario)
Tabella 1 – Autorizzazioni per impianti di acque reflue urbane Voce unica e imprecisa (“art. 110 comma e art. 208”) Sdoppiata in due voci corrette e distinte: comunicazione ex art. 110, c. 3, e autorizzazione ex art. 110, c. 2
Tabella 2 – HP5 (caratteristiche di pericolo) “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di respirazione” Corretto in “…Tossicità in caso di aspirazione” (terminologia conforme alla classificazione CLP)

La modifica apportata relativamente alla non obbligatorietà di barrare la casella “intermodale” nel caso di presenza di più intermediari potrebbe avere come risultato quello di generare molta più confusione per i formulari in formato cartaceo. Allo stato attuale molto spesso il trasportatore non restituisce tutte le copie del formulario al Produttore e all’intermediario, limitandosi alla prima copia, ignorando così la presenza di altra documentazione ufficiale. Molto spesso sono i Produttori e gli intermediari che devono sollecitare l’invio delle pagine restanti del formulario e ciò è possibile proprio perchè la casella “intermodale” è barrata, ad indicare quindi la presenza dell’allegato formulario rifiuti compilato.

 

3. Conclusioni

 

 

La revisione e conseguente aggiornamento delle istruzioni per la corretta compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti era sicuramente un’azione attesa e dovuta visti i dubbi ed i refusi presenti nella prima versione. Sarebbe stato auspicabile ricevere tali aggiornamenti in tempi più brevi ed allo stesso tempo auspichiamo di non dover attendere altri due anni per ricevere un nuovo aggiornamento e qualche chiarimenti in più.

Il suggerimento è quello di leggere attentamente le nuove istruzioni ricevute e di aggiornare le proprie procedure ed istruzioni interne al fine di adeguare i processi a questo piccolo adeguamento normativo, verificare eventuali impatti, gap normativi ed operativi interni così da giungere preparati al riavvio delle attività.

 

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