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Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
27 Lug, 2026

Quali modifiche apporta l’atto delegato

Il 14 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato un nuovo atto delegato — il regolamento delegato C(2026) 5031 final — che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie (“Regolamento Batterie”) introducendo sei nuove categorie di prodotti esentate dall’obbligo generale di rimovibilità e sostituibilità della batteria portatile da parte dell’utilizzatore finale. L’atto interviene puntualmente sull’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento.

E’ quindi fondamentale per i Produttori di AEE contenenti pile e accumulatori verificare se i prodotti immessi sul mercato rientrano o meno all’interno di questo elenco.

Si tratta del primo atto delegato adottato in forza della delega conferita alla Commissione dall’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento, che consente di ampliare nel tempo l’elenco delle deroghe sulla base dell’evoluzione tecnologica e di comprovate esigenze di sicurezza.

Il quadro normativo di riferimento: l’articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/1542

L’articolo 11 del Regolamento Batterie stabilisce, al paragrafo 1, la regola generale: chi immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili deve garantire che tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale in qualsiasi momento della vita del prodotto, senza necessità di utensili speciali, attrezzi proprietari, calore o solventi (salvo strumenti di uso commerciale comune o forniti gratuitamente col prodotto).

Il paragrafo 2 del suddetto regolamento prevede però una deroga: per alcune categorie di prodotti, la batteria può essere progettata in modo da risultare rimovibile e sostituibile solo da un professionista indipendente, anziché dall’utilizzatore finale.

Nella versione originaria del 2023, questa deroga era limitata a due sole categorie:

  • apparecchi progettati per funzionare in ambienti soggetti a spruzzi, flussi d’acqua o immersione, destinati a essere lavati o risciacquati (“wet appliances”, es. spazzolini elettrici, idropulsori orali);
  • dispositivi medici professionali per imaging e radioterapia, e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Le sei nuove categorie introdotte dall’atto delegato

L’articolo 1 dell’atto delegato sostituisce integralmente l’articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento. Rispetto al testo del 2023, la deroga per gli apparecchi “wet” viene ora estesa esplicitamente ai dispositivi indossabili (wearable), e vengono aggiunte le seguenti nuove lettere:

  1. Dispositivi indossabili miniaturizzati (lett. c) — smartwatch, fitness tracker, smart glass e altri dispositivi elettronici integrati in abbigliamento o accessori — quando le dimensioni ridotte non consentono all’utilizzatore finale di gestire in modo sicuro la sostituzione della batteria, oppure quando la tenuta stagna/l’integrità funzionale del dispositivo dipende da un involucro sigillato e compatto.
  2. Giocattoli elettrici con batteria ricaricabile (lett. d) — deroga transitoria, valida fino al 31 luglio 2030, in attesa che si applichi il regime specifico previsto dal Regolamento (UE) 2025/2509 sui giocattoli con parti piccole contenenti batterie.
  3. Sonde termometriche wireless per il contatto alimentare (lett. e) — utilizzate nella preparazione di alimenti, dove la rimozione della batteria da parte dell’utente comporterebbe un rischio di contaminazione in caso di danneggiamento della sigillatura.
  4. Prodotti destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive (lett. f) — rientranti nel campo di applicazione della direttiva ATEX 2014/34/UE (motori, sensori, pompe, mezzi di movimentazione a prova di esplosione).
  5. Sistemi di somministrazione “on-body” (lett. g) — dispositivi per la somministrazione sottocutanea di farmaci, dove la rimozione della batteria da parte dell’utente potrebbe comprometterne il corretto funzionamento e la sicurezza terapeutica.
  6. Dispositivi telematici per montaggio su tetto di macchine agricole e da cantiere (lett. h) — esposti normalmente a vibrazioni, polvere e umidità, e la cui manutenzione è tipicamente affidata a personale certificato.

Per tutte queste deroghe — ad eccezione di quella relativa ai dispositivi medici di imaging/diagnostica in vitro (lett. b), che resta priva di condizione aggiuntiva — resta fermo un vincolo generale: la deroga si applica solo se necessaria a garantire la sicurezza dell’utilizzatore e dell’apparecchio.

Le motivazioni dell’intervento della Commissione

Le motivazioni indicate nei “considerando” dell’atto delegato riguardano principalmente:

  • la crescente diffusione dei dispositivi indossabili dal 2023 a oggi, con conseguente esigenza di certezza giuridica per i produttori;
  • la miniaturizzazione delle batterie, che in alcuni casi rende la rimozione un’operazione a rischio di danneggiamento o foratura della cella;
  • situazioni in cui la rimovibilità da parte dell’utente finale potrebbe generare rischi per la sicurezza (ambienti esplosivi, somministrazione di farmaci, contatto alimentare, macchine agricole/da cantiere).

L’atto è stato preceduto da una call for applications rivolta agli stakeholder (febbraio–aprile 2025), dal confronto con il gruppo di esperti sui rifiuti (dicembre 2025 e febbraio 2026), da una consultazione pubblica sul portale “Have Your Say” (28 aprile – 26 maggio 2026) e dalla notifica al Comitato OTC dell’OMC (12 giugno – 11 luglio 2026).

Prossimi passi: l’atto non è ancora in vigore

Si ritiene opportuno segnalare che, anche ai fini della corretta pianificazione da parte degli operatori economici, l’adozione da parte della Commissione non equivale all’entrata in vigore.

L’atto delegato è ora trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE per il periodo di controllo, durante il quale le due istituzioni possono sollevare obiezioni. Solo in assenza di obiezioni l’atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Contestualmente, la Commissione ha adottato anche un aggiornamento delle linee guida esistenti sulla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri, per orientare i fabbricanti nell’applicazione pratica delle nuove deroghe.

Cosa cambia per le imprese

Per i produttori e gli importatori di dispositivi indossabili, giocattoli elettrici, sonde alimentari wireless, prodotti ATEX, dispositivi medicali per somministrazione sottocutanea e telematica per macchine agricole/da cantiere, questo atto delegato offre un margine di progettazione più ampio: la batteria potrà essere resa accessibile solo a un professionista indipendente, invece che al consumatore, purché la scelta sia effettivamente giustificata da esigenze di sicurezza del prodotto o dell’utilizzatore — condizione che resta comunque verificabile dalle autorità di vigilanza del mercato.

Qui trovate la bozza dell’atto delegato: Bozza atto delegato C(2026) 2031

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