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Decreto Ministeriale n. 91/2026: la nuova disciplina dei centri di raccolta comunali
1 Lug, 2026

Con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 marzo 2026, n. 91, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 ed efficace dal 14 maggio 2026, cambia in modo strutturale la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, finora regolata dai D.M. 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, ora integralmente abrogati.

Il provvedimento ridefinisce requisiti tecnico-strutturali, gestione operativa, tipologie di rifiuti conferibili e tracciabilità, imponendo ai centri già esistenti un termine di adeguamento di dodici mesi, quindi entro il 14 maggio 2027.

Questo decreto arriva dopo 18 anni dal DM 8 Aprile 2008 e rappresenta un adeguamento all’evoluzione del D.Lgs. 152/2006, rendendo così coordinata la disciplina dei centri di raccolta con quanto disposto dalla normativa di rango superiore.

Cosa cambia rispetto alla normativa previgente?

Il D.M. 91/2026 non è un correttivo o una semplice integrazione alla normativa già esistente per la gestione dei Centri di Raccolta: sostituisce integralmente l’impianto disegnato quasi vent’anni fa, aggiornandolo agli obiettivi di economia circolare e rafforzando in particolare tre ambiti:

  • sicurezza gestionale, con piani di emergenza interna e requisiti tecnici più stringenti;
  • tracciabilità dei flussi, tramite schedari e procedure di contabilizzazione codificate negli allegati;
  • qualità della raccolta differenziata, anche attraverso spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo.

Ambito di applicazione e definizioni (art. 1)

Il decreto disciplina i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/2006, definiti come aree presidiate e allestite dove si svolge la raccolta per raggruppamento differenziato di frazioni omogenee, conferite sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono individuate per rinvio a tre corpi normativi distinti, un punto su cui vale la pena essere precisi in fase di redazione del regolamento comunale:

  • le imprese produttrici dei rifiuti di cui all’allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, come individuate dall’allegato L-quinquies dello stesso decreto;
  • i soggetti che conferiscono RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 49/2014;
  • le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati agli urbani, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del DPR 254/2003.

È inoltre confermato l’accesso ai centri per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 della L. 349/1986, per il conferimento dei rifiuti raccolti nelle campagne volontarie di pulizia. La realizzazione dei centri resta competenza degli enti di governo d’ambito, ove costituiti, o dei Comuni, che li pianificano a livello comunale o intercomunale e ne disciplinano con regolamento l’organizzazione, l’accesso e le tipologie di rifiuti conferibili.

Caratteristiche tecnico-strutturali (art. 2)

Le prescrizioni progettuali diventano più puntuali rispetto al passato. I centri devono in particolare prevedere:

  • localizzazione preferibilmente su aree già impermeabilizzate o da riqualificare, servite dalla rete viaria di scorrimento urbano;
  • barriera esterna a impatto visivo ridotto (siepi, alberature o schermi mobili), recinzione di altezza non inferiore a 2 metri, viabilità interna e illuminazione;
  • pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito e un sistema di gestione delle acque meteoriche;
  • aree distinte e segnalate per rifiuti pericolosi e non pericolosi, queste ultime con pozzetto di raccolta a tenuta stagna o vasca di contenimento per gli sversamenti;
  • piano di emergenza interna, con comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 26-bis del D.L. 113/2018, e piano di ripristino del sito da attuare alla chiusura della struttura.

Una novità operativa rilevante è la procedura semplificata (art. 2, comma 8) per i centri costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a rifiuti non pericolosi da utenze domestiche, esonerati da alcuni requisiti strutturali (tra cui la viabilità interna) ma comunque tenuti al rispetto degli artt. 3, 4 e di specifici commi dell’art. 5.

Come si può osservare, alcuni aspetti progettuali e costruttivi, riportati nel DM 8 Aprile 2008 e s.m.i. sono stati confermati, mentre di nuovi se ne sono aggiunti per garantire una più efficiente, e normativamente coerente, realizzazione dei centri di raccolta.

Iscrizione all’Albo, gestione e personale (artt. 3-4)

Resta fermo il principio cardine: la gestione dei centri di raccolta richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, in Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, subordinata alla garanzia finanziaria prevista per la categoria dal D.M. Ambiente 8 ottobre 1996. I soggetti già iscritti in Categoria 1 integrano l’iscrizione senza ulteriori garanzie, purché non cambi la classe.

Sul piano gestionale (art. 4), il decreto codifica prassi già diffuse ma ora vincolanti (caldamente suggerita la predisposizione di procedure e istruzioni operative):

  • esame visivo dei rifiuti in ingresso e collocazione per flussi omogenei, con separazione pericolosi/non pericolosi e recupero/smaltimento;
  • divieto di operazioni di disassemblaggio dei rifiuti all’interno del centro;
  • rimozione, nelle giornate di apertura, dei rifiuti depositati fuori dai contenitori dedicati o all’esterno del centro;
  • personale qualificato e formato, con formazione specifica sui RAEE secondo le indicazioni del Centro di coordinamento ex art. 33 del D.Lgs. 49/2014; possibilità di percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. 381/1991.

Rifiuti conferibili e gestione delle categorie critiche (art. 5)

L’allegato 1 del decreto sostituisce il precedente elenco e associa a ciascun codice EER i soggetti conferitori ammessi (utenza domestica, non domestica, o entrambe). Suggeriamo di prestare la massima attenzione quindi ai soggetti conferitori al fine di evitare errori, in particolare per le utenze non domestiche.

I punti da presidiare con più attenzione sono:

  • rifiuti da C&D: ammessi solo da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore dell’abitazione, ed esclusivamente nei centri con adeguata disponibilità di superficie;
  • batterie al litio: raccolta nella posizione di montaggio per i mezzi leggeri (art. 3, punto 11, Reg. UE 2023/1542) e separata dagli altri rifiuti di batterie per quelle portatili (art. 3, punto 9); da segnalare l’aggiornamento dei codici EER (da 20 01 33*/20 01 34 a 20 01 42*/20 01 43* e 20 01 44) alla data di applicazione della Decisione delegata UE 2025/934 (Ricordiamo che entro la fine del 2026 l’elenco dei codici EER, relativamente alla batterie e ai dispositivi contenenti batterie sarà aggiornato con variazioni importanti e impatti sulle classificazioni dei rifiuti);
  • RAEE: raggruppamenti secondo l’allegato 1 del D.M. 185/2007, movimentazione con apparecchiature idonee escludendo i mezzi tipo ragno, sportelli chiusi e parti mobili fissate;
  • oli minerali usati: gestione secondo il D.Lgs. 95/1992 e il D.M. Industria 392/1996;
  • rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: doppio imballaggio con le diciture previste e contenitore rigido esterno;
  • rifiuti da articoli pirotecnici: deposito conforme all’art. 6 del D.M. 101/2016.

Sul fronte tempistiche, il deposito non può superare tre mesi (o 30 mc per i non pericolosi, 10 mc per i pericolosi) e comunque un anno; scendono a 72 ore per l’organico di cucine, mense e mercati e a 7 giorni per indifferenziato e prodotti assorbenti per la persona (30 giorni per il verde).

Tenuta dei registri e tracciabilità (art. 6)

  • registro di carico/scarico obbligatorio ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente ai rifiuti pericolosi, con possibilità di registrazione cumulativa per codice EER al momento dell’uscita;
  • annotazione del peso dei RAEE in uscita ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 49/2014;
  • schedario numerato (allegati 2 e 3) per la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso dalle utenze non domestiche e in uscita; la scheda dell’allegato 3 è sostituita dal formulario di identificazione per i soggetti tenuti alla sua compilazione ex art. 193, comma 16, D.Lgs. 152/2006;
  • conservazione dei dati per tre anni, da trasmettere su richiesta agli enti di programmazione e controllo.

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (art. 7)

Viene formalizzata la possibilità per gli enti d’ambito o i Comuni di individuare, all’interno dei centri, spazi distinti dedicati all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti per lo scambio tra privati, nonché aree per il deposito preliminare dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, in coordinamento con gli operatori professionali dell’usato autorizzati.

Decorrenza e adeguamento (artt. 8-9)

Il decreto abroga il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2009. I centri già esistenti continuano a operare ma devono conformarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 14 maggio 2027. È infine prevista la clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Serve supporto per adeguare il tuo centro di raccolta?

Il termine del 14 maggio 2027 sembra lontano, ma l’adeguamento richiede interventi su regolamento comunale, layout impiantistico, formazione del personale e procedure di tracciabilità: attività che vanno pianificate con largo anticipo, soprattutto per gli enti che gestiscono più centri sul territorio.

Se hai bisogno di una verifica di conformità del tuo centro di raccolta rispetto al D.M. 91/2026 o di supporto nella redazione del regolamento comunale, contattaci: analizzeremo insieme la tua situazione e definiremo un piano di adeguamento su misura.

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