DIWASS rinviato al 2027 per i rifiuti in lista verde. Come gestire l’allegato VII nel 2026? Regime transitorio e obblighi per le spedizioni di rifiuti.
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Il mese di marzo 2026 si presenta particolarmente rilevante sotto il profilo normativo per quanto riguarda le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con impatti diretti sulle imprese che effettuano il trasporto di rifiuti, sia in categoria 5 che in categoria 2-bis.
Le novità si inseriscono in un contesto già complesso, caratterizzato dalle modifiche introdotte dal cosiddetto “milleproroghe 2026”, che ha inciso sia sugli obblighi legati al formulario di identificazione rifiuti (FIR), sia sui requisiti tecnici per l’iscrizione all’Albo.
Doppio binario FIR e slittamento dei requisiti tecnici
Come noto, il decreto milleproroghe 2026 ha previsto:
- l’introduzione di un regime transitorio “a doppio binario” (cartaceo/digitale) per il FIR fino al 15 settembre 2026;
- lo slittamento al 1° luglio 2026 dell’obbligo di dimostrare il requisito tecnico relativo ai sistemi di geolocalizzazione per i mezzi iscritti (o da iscrivere) in categoria 5.
In origine, infatti, i trasportatori professionali iscritti in categoria 5 avrebbero dovuto dimostrare entro il 31 dicembre 2025 l’installazione dei dispositivi di geolocalizzazione, in attuazione del DM 59/2023.
Delibera n. 1 del 24 marzo 2026: geolocalizzazione obbligatoria
Con la Delibera n. 1 del 24/03/2026, l’Albo chiarisce e disciplina l’obbligo di installazione dei sistemi di geolocalizzazione.
Ambito di applicazione
Sono tenuti all’obbligo:
- i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI;
- che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- iscritti in categoria 5.
Per tali soggetti è necessario garantire la presenza, sugli autoveicoli dedicati, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo:
- i motoveicoli;
- gli autoveicoli iscritti in categoria 5 autorizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti non pericolosi.
Natura del requisito
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione costituisce un requisito di idoneità tecnica per i veicoli iscritti in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi che si aggiunge a quelli già presenti.
Scadenze e conseguenze operative
Il termine per adempiere è fissato al 30 giugno 2026 (entro tale data deve essere inviata l’istanza telematica di adeguamento)
In caso di mancato adempimento:
- a partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali procederanno alla cancellazione d’ufficio dei veicoli non conformi;
- la cancellazione riguarda esclusivamente la categoria 5.
Effetti sulla permanenza all’Albo
È fondamentale evidenziare che:
qualora la cancellazione dei veicoli comporti il venir meno dei requisiti minimi per l’iscrizione, l’impresa potrà essere oggetto di procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo.
Nuove iscrizioni e integrazione del parco veicolare
Per:
- nuove iscrizioni in categoria 5;
- inserimento di nuovi veicoli;
l’obbligo di dimostrare il requisito di idoneità tecnica decorre già in fase di presentazione dell’istanza.
Non è quindi previsto alcun periodo transitorio per i nuovi inserimenti.
Circolare n. 2 del 27 marzo 2026: chiarimenti operativi
Con la Circolare n. 2 del 27/03/2026, l’Albo fornisce indicazioni applicative di rilievo.
Invio delle istanze per parchi veicolari complessi
Le imprese con più veicoli possono:
- presentare più istanze distinte, ciascuna riferita a singoli autoveicoli;
- rispettando comunque il termine ultimo del 30 giugno 2026.
Veicoli già cancellati
Gli autoveicoli precedentemente cancellati per mancato adeguamento:
- possono essere reiscritti tramite nuova istanza telematica;
- fermo restando che il requisito di geolocalizzazione deve essere comunque attestato entro il 30 giugno 2026.
Circolare n. 1 del 26 marzo 2026: stop agli autoveicoli M1
Di particolare rilievo è anche la Circolare n. 1 del 26/03/2026, relativa agli autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1 (autovetture).
Divieto di nuova iscrizione
A partire dal 26 marzo 2026:
- non è più consentita l’iscrizione all’Albo di autoveicoli M1.
Veicoli già iscritti
Per le imprese che hanno già tali veicoli iscritti:
- è prevista la cancellazione d’ufficio entro il 29 gennaio 2027.
Impatti sulla categoria 2-bis
La misura assume particolare rilevanza per le imprese iscritte in:
- categoria 2-bis (trasporto in conto proprio).
Infatti:
qualora l’iscrizione sia basata esclusivamente su veicoli M1, la loro cancellazione comporterà anche la cancellazione dell’impresa dall’Albo per carenza dei requisiti minimi.
Considerazioni operative
Le disposizioni di marzo 2026 confermano un indirizzo chiaro:
- rafforzamento dei requisiti tecnici per il trasporto di rifiuti pericolosi;
- progressiva eliminazione di configurazioni operative non coerenti (es. utilizzo di veicoli M1);
- integrazione sempre più stretta tra obblighi tecnici e sistemi di tracciabilità (RENTRI).
Per le imprese è quindi essenziale:
- verificare tempestivamente la conformità del parco veicolare;
- pianificare gli adeguamenti entro le scadenze;
- evitare impatti operativi legati a cancellazioni d’ufficio.
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