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Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 — attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
È un intervento atteso da tempo, che incide in modo diretto sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 e che riguarda da vicino anche chi opera, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti.
Vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede il decreto e quali sono le implicazioni operative per le imprese.
Il contesto: dalla direttiva UE al recepimento italiano
La direttiva (UE) 2024/1203 nasce dall’esigenza di rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale, in un quadro caratterizzato da reati sempre più diffusi e da reti che operano spesso su scala transnazionale. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 21 maggio 2026; l’Italia lo ha fatto attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), il cui art. 9 ha fissato i criteri direttivi poi attuati con il D.Lgs. 81/2026.
Il cambio di prospettiva è significativo: si passa da una tutela legata alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo) a una visione unitaria ed ecosistemica dell’ambiente, inteso come bene giuridico autonomo da proteggere nel suo complesso.
Le principali novità sul piano penale
Il decreto interviene sul Titolo VI-bis del codice penale (“Dei delitti contro l’ambiente”) con diverse modifiche sostanziali:
- Nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.): punisce chi immette sul mercato o mette in circolazione prodotti il cui impiego comporti danni significativi e misurabili, con le stesse pene previste per l’inquinamento ambientale (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro).
- Estensione della tutela penale a ecosistema e habitat, attraverso la riformulazione dell’art. 452-bis c.p.
- Recepimento normativo della nozione di “abusività” (nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p.): non riguarda più soltanto le condotte prive di autorizzazione, ma si estende anche a quelle realizzate in violazione della normativa europea o nazionale, oppure sulla base di autorizzazioni ottenute in modo irregolare.
- Nuove circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.): le pene per i reati ambientali aumentano se dal fatto deriva un profitto di rilevante entità o se la condotta è commessa utilizzando dichiarazioni o documenti falsi.
- Inasprimento delle pene per morte o lesioni conseguenti a inquinamento ambientale o commercio di prodotti inquinanti (art. 452-ter c.p.).
- Sanzioni specifiche per la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso abusivo di sostanze lesive dell’ozono e di gas a effetto serra, con reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 80.000 euro.
- Reintroduzione della rilevanza penale delle violazioni prescrittive in materia di rifiuti non pericolosi (art. 12 del decreto), dopo la parziale depenalizzazione operata dalla Legge n. 147/2025 (conversione del Decreto Legge “Terra dei Fuochi” n. 116/2025).
Sul piano sistemico, il decreto istituisce inoltre un coordinamento nazionale tra autorità giudiziarie per il contrasto ai reati ambientali e prevede la possibilità di pubblicare le sentenze di condanna, con un impatto reputazionale che si aggiunge a quello strettamente sanzionatorio.
Le ricadute sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Per le imprese, il fronte più delicato riguarda le modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 81/2026 interviene su tre livelli:
- Ampliamento del catalogo dei reati presupposto, con l’inclusione del nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.
- Inasprimento delle sanzioni pecuniarie: la soglia massima prevista da alcune fattispecie passa da 900 a 1.200 quote.
- Introduzione di un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza delle circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 452-sexiesdecies c.p.
Le aree operative più esposte sono quelle che già conosciamo bene: gestione dei rifiuti, scarichi, sostanze utilizzate, emissioni e filiera dei fornitori. Per le aziende dotate di Modello Organizzativo 231, l’aggiornamento della Parte Speciale dedicata ai reati ambientali non è più rinviabile.
Cosa cambia, in pratica, per chi gestisce rifiuti e trasporti ADR
L’estensione del concetto di “abusività” e l’inasprimento delle aggravanti legate a documentazione falsa o incompleta rendono ancora più centrale la qualità della gestione documentale lungo tutta la filiera dei rifiuti. In termini operativi, per le imprese del settore questo significa:
- Verificare e aggiornare le autorizzazioni di impianti, intermediari e trasportatori coinvolti nella filiera, con controlli sistematici e non episodici. L’evidenza documentale del controllo diventa uno strumento operativo fondamentale.
- Rafforzare la coerenza tra classificazione dei rifiuti, formulario di trasporto (FIR/XFIR) e classificazione ADR, evitando disallineamenti che possono essere riletti come condotte abusive. La classificazione dei rifiuti e la classificazione ADR sono responsabilità del Produttore e non sono delegabili: rappresentano il punto di partenza imprescindibile per una corretta gestione dei rifiuti.
- Aggiornare il Modello 231 e la relativa Parte Speciale ambientale, includendo il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti e le aggravanti connesse a profitto rilevante e documentazione falsa.
- Strutturare correttamente le deleghe di funzioni in materia ambientale, con attribuzione di poteri reali e un adeguato sistema di controllo da parte del delegante.
- Mantenere evidenza documentale di audit interni, formazione del personale e verifiche periodiche, elementi sempre più rilevanti anche in sede di accertamento penale.
Considerazioni finali
Il D.Lgs. 81/2026 conferma una tendenza ormai consolidata: la gestione ambientale non è più un’attività delegabile in modo informale, ma un processo organizzativo che richiede tracciabilità, controllo e capacità di dimostrare, con evidenze documentali, l’adeguatezza del proprio sistema di compliance.
Per le imprese che gestiscono rifiuti, anche nella componente del trasporto ADR, questo significa rivedere periodicamente procedure, autorizzazioni e formazione del personale, con il supporto di un consulente qualificato in grado di seguire l’evoluzione normativa e tradurla in azioni concrete.
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