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Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
25 Ago, 2026

Dal 1° gennaio 2027, sulla base della normativa attualmente vigente, le spedizioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea di RAEE, pericolosi e non pericolosi, dovrebbero avvenire con notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Questa previsione deriva dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 e dalle modifiche apportate alla disciplina delle spedizioni dei rifiuti elettrici ed elettronici a seguito delle decisioni assunte nell’ambito della Convenzione di Basilea.

In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2024/3230 ha previsto che le voci GC010 e GC020 possano continuare ad essere utilizzate, per le spedizioni di RAEE non pericolosi tra Stati membri, solo fino al 31 dicembre 2026.

A partire dal 1° gennaio 2027, secondo la disciplina attualmente vigente, tutti i rifiuti elettrici ed elettronici spediti all’interno dell’Unione dovrebbero essere classificati nelle voci A1181 o Y49 e sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Ma forse non sarà così per tutti i RAEE non pericolosi

La Commissione Europea ha infatti pubblicato il 18 agosto 2026 una bozza di Regolamento delegato che andrebbe a modificare gli allegati III, IIIA, IIIB e IV del Regolamento (UE) 2024/1157.

La proposta è attualmente sottoposta alla fase di raccolta delle osservazioni degli stakeholder, che terminerà il 15 settembre 2026, mentre l’adozione dell’atto è prevista nel quarto trimestre del 2026.

Come sappiamo, uno degli obiettivi principali del Regolamento (UE) 2024/1157 è facilitare gli spostamenti transfrontalieri di rifiuti destinati al riciclo tra gli Stati membri.

Dato che con il nuovo Regolamento sono state gettate anche le basi per la digitalizzazione delle informazioni relative alle spedizioni, sia per i rifiuti soggetti a notifica sia per quelli spediti secondo gli obblighi generali di informazione dell’articolo 18, l’obiettivo di semplificare le procedure e facilitare la transizione verso un mercato unico delle materie prime secondarie diventa particolarmente importante.

Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare che la facilitazione delle spedizioni tra gli Stati membri non dovrebbe comportare un aumento delle esportazioni di rifiuti al di fuori dell’Unione Europea come conseguenza di controlli ridotti lungo la catena di gestione.

È la stessa Commissione a richiamare espressamente questo aspetto nella proposta.

Quali rifiuti sono interessati dalla proposta?

I principali flussi di rifiuti presi in considerazione dall’atto delegato sono:

  • rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi;
  • miscele di rifiuti tessili con calzature, cappelli, cinture o altri accessori;
  • compositi polimerici rinforzati con fibre;
  • scarti di alluminio e acciaio provenienti da costruzione, edilizia e demolizione;
  • materassi non pericolosi;
  • magneti permanenti provenienti da RAEE, turbine eoliche a fine vita e relative infrastrutture o veicoli fuori uso;
  • rifiuti metallici provenienti da veicoli fuori uso.

Vediamo insieme quali sono le modifiche che verrebbero apportare agli allegati III, IIIA, IIIB e IV del Regolamento (UE) 2024/1157.

Allegato III

All’interno dell’Allegato III, Parte II, vengono eliminate le voci GC010 e GC020.

Non si tratta di una novità inattesa: il Regolamento delegato (UE) 2024/3230 aveva già stabilito che tali voci sarebbero state applicabili alle spedizioni all’interno dell’Unione soltanto fino al 31 dicembre 2026.

Allegato IIIA

Nell’Allegato IIIA, Parte 1, punto 4, viene aggiunta la possibilità di includere:

miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 e calzature, cappelli, cinture o altri accessori.

Allegato IIIB

È probabilmente questa la parte più interessante della proposta.

Nell’Allegato IIIB, punto 2, verrebbero infatti introdotte nuove voci europee dedicate a specifici flussi di rifiuti non pericolosi.

BEU06

Rifiuti non pericolosi composti da compositi polimerici rinforzati con fibre, come fibre di vetro incorporate in resine polimeriche, che possono includere anche rivestimenti, adesivi e materiali di base, purché destinati al riciclaggio.

BEU07

Rifiuti costituiti principalmente da alluminio, acciaio o entrambi, derivanti da attività di costruzione, edilizia e demolizione, inclusi telai di porte, telai di finestre, facciate continue e altri profili di intelaiatura.

Tali rifiuti possono contenere quantità minime di rivestimenti, plastica, gomma, altri materiali o altri componenti metallici, purché l’alluminio o l’acciaio rimangano la frazione recuperabile dominante.

BEU08

Materassi di scarto, raccolti a secco e destinati al riciclaggio.

BEU09 – Rifiuti elettrici ed elettronici

Questa è sicuramente una delle modifiche di maggiore interesse, ma occorre prestare molta attenzione alle descrizioni in quanto non si tratta di una semplice riclassificazione dei rifiuti elettrici non pericolosi che potranno viaggiare con allegato VII, ma ci sono condizioni specifiche da rispettare.

La nuova voce BEU09 comprenderebbe:

  • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che abbiano subito un trattamento adeguato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva 2012/19/UE e nei quali nessuno dei componenti presenti proprietà di pericolo elencate nell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;
  • componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come ad esempio circuiti stampati, che non presentino proprietà di pericolo ai sensi dell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e che non siano già contemplati da un’altra voce degli Allegati III, IIIA o IIIB del Regolamento (UE) 2024/1157;
  • rifiuti derivanti dal trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche o dei loro componenti, come ad esempio frazioni derivanti dalla triturazione o dallo smantellamento, che non presentino proprietà di pericolo e che non siano già ricompresi in un’altra voce degli Allegati III, IIIA o IIIB.

L’inserimento della voce BEU09 consentirebbe quindi a questi specifici RAEE non pericolosi, componenti o frazioni derivanti dal loro trattamento di essere spediti tra Stati membri secondo gli obblighi generali di informazione previsti dall’articolo 18, evitando la procedura di notifica preventiva.

BEU10

Magneti permanenti solidi e inerti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto, turbine eoliche a fine vita e relative infrastrutture o veicoli a fine vita.

BEU11

Rifiuti metallici provenienti da veicoli fuori uso trattati conformemente agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2026/1738, che possono contenere quantità minime di altri materiali, come plastica o gomma, a condizione che il metallo rimanga la frazione recuperabile dominante.

E i RAEE non pericolosi che non rientrano nella BEU09?

La proposta non elimina la notifica per tutti i RAEE non pericolosi.

Nell’Allegato IV, Parte I, il punto g) verrebbe infatti sostituito prevedendo che, per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y49 della Convenzione di Basilea non si applichi e venga utilizzata invece la nuova voce:

EU49 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non contemplati dalle voci A1181 o BEU09.

I RAEE non pericolosi che non potranno essere classificati nella nuova voce BEU09 continuerebbero quindi a ricadere nell’Allegato IV e ad essere soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta.

Pertanto, molta attenzione dovrà essere posta, in vista del 1° gennaio 2027 in quanto avremo una distinzione molto importante:

RAEE non pericolosi classificabili BEU09 → articolo 18

RAEE non pericolosi non classificabili BEU09 → EU49 → notifica preventiva

Una distinzione che renderà fondamentale comprendere correttamente quando un RAEE, un componente o una frazione derivante dal trattamento possa effettivamente essere ricondotto alla voce BEU09.

Attenzione: per ora è solo una proposta

Al momento queste modifiche non sono ancora in vigore.

Il documento pubblicato il 18 agosto 2026 è una bozza di Regolamento delegato sottoposta alla raccolta delle osservazioni degli stakeholder fino al 15 settembre 2026.

Dovremo quindi attendere l’adozione definitiva da parte della Commissione e il completamento della procedura prevista dall’articolo 80 del Regolamento (UE) 2024/1157, che riconosce al Parlamento Europeo e al Consiglio un periodo per formulare eventuali obiezioni all’atto delegato.

Solo successivamente potremo fare riferimento al testo definitivo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Se la proposta dovesse essere confermata, quindi, dal 1° gennaio 2027 non tutti i RAEE non pericolosi spediti tra Stati membri dovranno necessariamente viaggiare con notifica.

E questa, considerando ciò che prevedeva fino ad oggi il quadro normativo, è sicuramente una novità da seguire con molta attenzione.

Vi invitiamo a monitorare attentamente l’evoluzione di questa tematica.

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