Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
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Pubblicato il 10 Febbraio 2021
Il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero il Decreto 22 Settembre 2020 n.188, entrerà in vigore il 24 Febbraio 2021 ed è stato pubblicato in GU n.33 del 09/02/2021.
Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali e divengono a tutti gli effetti dei prodotti andando così ad incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti alimentando l’industria Green.
Tra gli aspetti più importanti che devono essere sottolineati, dopo la lettura delle definizioni di base riportate all’articolo 2 del decreto, c’è l’applicazione esclusiva delle disposizioni della norma UNI EN 643 per la definizione dei criteri da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuti di carta e cartone.
Infatti, all’articolo 6 – Sistemi di gestione è possibile leggere:
- Il Produttore di carta e cartone recuperati (impianto di trattamento) applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
- Di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
- Del piano di campionamento.
- Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accredito ai sensi della normativa vigente.
- Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- Il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
- Il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione
- La revisione e il miglioramento del sistema di gestione
Per i titolari di impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da carta e cartone e che devono adeguarsi al presente regolamento appare importante l’articolo 7 relativo alle norme transitorie e finali, in particolare il comma 1:
Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso (quindi dal 24 Febbraio 2021), presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 215 del D.Lgs. 152/2006, indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, sub allegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allego 4 del DM 5 Febbraio 1998, o istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
Decreto 22 settembre 2020 n. 188 Download
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