Rimani informato sulle novità del settore per conoscere per primo procedure e normative

Iscriviti alla newsletter



Consulenza Ambiente & Rifiuti

Soluzioni Compliance Ambientale

D.Lgs. 81/2026: la nuova tutela penale dell’ambiente e cosa cambia per chi gestisce rifiuti
1 Lug, 2026

Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 — attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

È un intervento atteso da tempo, che incide in modo diretto sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 e che riguarda da vicino anche chi opera, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti.

Vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede il decreto e quali sono le implicazioni operative per le imprese.

Il contesto: dalla direttiva UE al recepimento italiano

La direttiva (UE) 2024/1203 nasce dall’esigenza di rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale, in un quadro caratterizzato da reati sempre più diffusi e da reti che operano spesso su scala transnazionale. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 21 maggio 2026; l’Italia lo ha fatto attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), il cui art. 9 ha fissato i criteri direttivi poi attuati con il D.Lgs. 81/2026.

Il cambio di prospettiva è significativo: si passa da una tutela legata alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo) a una visione unitaria ed ecosistemica dell’ambiente, inteso come bene giuridico autonomo da proteggere nel suo complesso.

Le principali novità sul piano penale

Il decreto interviene sul Titolo VI-bis del codice penale (“Dei delitti contro l’ambiente”) con diverse modifiche sostanziali:

  • Nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.): punisce chi immette sul mercato o mette in circolazione prodotti il cui impiego comporti danni significativi e misurabili, con le stesse pene previste per l’inquinamento ambientale (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro).
  • Estensione della tutela penale a ecosistema e habitat, attraverso la riformulazione dell’art. 452-bis c.p.
  • Recepimento normativo della nozione di “abusività” (nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p.): non riguarda più soltanto le condotte prive di autorizzazione, ma si estende anche a quelle realizzate in violazione della normativa europea o nazionale, oppure sulla base di autorizzazioni ottenute in modo irregolare.
  • Nuove circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.): le pene per i reati ambientali aumentano se dal fatto deriva un profitto di rilevante entità o se la condotta è commessa utilizzando dichiarazioni o documenti falsi.
  • Inasprimento delle pene per morte o lesioni conseguenti a inquinamento ambientale o commercio di prodotti inquinanti (art. 452-ter c.p.).
  • Sanzioni specifiche per la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso abusivo di sostanze lesive dell’ozono e di gas a effetto serra, con reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 80.000 euro.
  • Reintroduzione della rilevanza penale delle violazioni prescrittive in materia di rifiuti non pericolosi (art. 12 del decreto), dopo la parziale depenalizzazione operata dalla Legge n. 147/2025 (conversione del Decreto Legge “Terra dei Fuochi” n. 116/2025).

Sul piano sistemico, il decreto istituisce inoltre un coordinamento nazionale tra autorità giudiziarie per il contrasto ai reati ambientali e prevede la possibilità di pubblicare le sentenze di condanna, con un impatto reputazionale che si aggiunge a quello strettamente sanzionatorio.

Le ricadute sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)

Per le imprese, il fronte più delicato riguarda le modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 81/2026 interviene su tre livelli:

  • Ampliamento del catalogo dei reati presupposto, con l’inclusione del nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.
  • Inasprimento delle sanzioni pecuniarie: la soglia massima prevista da alcune fattispecie passa da 900 a 1.200 quote.
  • Introduzione di un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza delle circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 452-sexiesdecies c.p.

Le aree operative più esposte sono quelle che già conosciamo bene: gestione dei rifiuti, scarichi, sostanze utilizzate, emissioni e filiera dei fornitori. Per le aziende dotate di Modello Organizzativo 231, l’aggiornamento della Parte Speciale dedicata ai reati ambientali non è più rinviabile.

Cosa cambia, in pratica, per chi gestisce rifiuti e trasporti ADR

L’estensione del concetto di “abusività” e l’inasprimento delle aggravanti legate a documentazione falsa o incompleta rendono ancora più centrale la qualità della gestione documentale lungo tutta la filiera dei rifiuti. In termini operativi, per le imprese del settore questo significa:

  • Verificare e aggiornare le autorizzazioni di impianti, intermediari e trasportatori coinvolti nella filiera, con controlli sistematici e non episodici. L’evidenza documentale del controllo diventa uno strumento operativo fondamentale.
  • Rafforzare la coerenza tra classificazione dei rifiuti, formulario di trasporto (FIR/XFIR) e classificazione ADR, evitando disallineamenti che possono essere riletti come condotte abusive. La classificazione dei rifiuti e la classificazione ADR sono responsabilità del Produttore e non sono delegabili: rappresentano il punto di partenza imprescindibile per una corretta gestione dei rifiuti.
  • Aggiornare il Modello 231 e la relativa Parte Speciale ambientale, includendo il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti e le aggravanti connesse a profitto rilevante e documentazione falsa.
  • Strutturare correttamente le deleghe di funzioni in materia ambientale, con attribuzione di poteri reali e un adeguato sistema di controllo da parte del delegante.
  • Mantenere evidenza documentale di audit interni, formazione del personale e verifiche periodiche, elementi sempre più rilevanti anche in sede di accertamento penale.

Considerazioni finali

Il D.Lgs. 81/2026 conferma una tendenza ormai consolidata: la gestione ambientale non è più un’attività delegabile in modo informale, ma un processo organizzativo che richiede tracciabilità, controllo e capacità di dimostrare, con evidenze documentali, l’adeguatezza del proprio sistema di compliance.

Per le imprese che gestiscono rifiuti, anche nella componente del trasporto ADR, questo significa rivedere periodicamente procedure, autorizzazioni e formazione del personale, con il supporto di un consulente qualificato in grado di seguire l’evoluzione normativa e tradurla in azioni concrete.

Ambiente & Rifiuti - Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri Rifiuti
ti potrebbero interessare...
RENTRI: contributo annuo 2025 per gli iscritti nel 2024 (ma non per chi si è iscritto nel 2025!)

RENTRI: contributo annuo 2025 per gli iscritti nel 2024 (ma non per chi si è iscritto nel 2025!)

Se sei già iscritto al RENTRI e hai completato l’iscrizione nel 2024 sei tenuto a versare il contributo annuale. Se, invece, hai completato l’iscrizione entro i termini nel 2025 l’obbligo al contributo annuale scatterà dal prossimo anno. Entro quando dovrai versare il contributo? Quanto dovrai versare? Come versarlo? Leggi l’articolo completo per saperne di più!

leggi tutto

ARTICOLI RECENTI

CATEGORIE

gestione rifiuti novità normative in evidenza tutte le categorie