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Soluzioni Compliance Ambientale
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 — attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
È un intervento atteso da tempo, che incide in modo diretto sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 e che riguarda da vicino anche chi opera, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti.
Vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede il decreto e quali sono le implicazioni operative per le imprese.
La direttiva (UE) 2024/1203 nasce dall’esigenza di rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale, in un quadro caratterizzato da reati sempre più diffusi e da reti che operano spesso su scala transnazionale. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 21 maggio 2026; l’Italia lo ha fatto attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), il cui art. 9 ha fissato i criteri direttivi poi attuati con il D.Lgs. 81/2026.
Il cambio di prospettiva è significativo: si passa da una tutela legata alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo) a una visione unitaria ed ecosistemica dell’ambiente, inteso come bene giuridico autonomo da proteggere nel suo complesso.
Il decreto interviene sul Titolo VI-bis del codice penale (“Dei delitti contro l’ambiente”) con diverse modifiche sostanziali:
Sul piano sistemico, il decreto istituisce inoltre un coordinamento nazionale tra autorità giudiziarie per il contrasto ai reati ambientali e prevede la possibilità di pubblicare le sentenze di condanna, con un impatto reputazionale che si aggiunge a quello strettamente sanzionatorio.
Per le imprese, il fronte più delicato riguarda le modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 81/2026 interviene su tre livelli:
Le aree operative più esposte sono quelle che già conosciamo bene: gestione dei rifiuti, scarichi, sostanze utilizzate, emissioni e filiera dei fornitori. Per le aziende dotate di Modello Organizzativo 231, l’aggiornamento della Parte Speciale dedicata ai reati ambientali non è più rinviabile.
L’estensione del concetto di “abusività” e l’inasprimento delle aggravanti legate a documentazione falsa o incompleta rendono ancora più centrale la qualità della gestione documentale lungo tutta la filiera dei rifiuti. In termini operativi, per le imprese del settore questo significa:
Il D.Lgs. 81/2026 conferma una tendenza ormai consolidata: la gestione ambientale non è più un’attività delegabile in modo informale, ma un processo organizzativo che richiede tracciabilità, controllo e capacità di dimostrare, con evidenze documentali, l’adeguatezza del proprio sistema di compliance.
Per le imprese che gestiscono rifiuti, anche nella componente del trasporto ADR, questo significa rivedere periodicamente procedure, autorizzazioni e formazione del personale, con il supporto di un consulente qualificato in grado di seguire l’evoluzione normativa e tradurla in azioni concrete.
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[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.