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Soluzioni Compliance Ambientale
Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026 — attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
È un intervento atteso da tempo, che incide in modo diretto sul codice penale e sul D.Lgs. 231/2001 e che riguarda da vicino anche chi opera, a vario titolo, nella gestione dei rifiuti.
Vediamo insieme nel dettaglio cosa prevede il decreto e quali sono le implicazioni operative per le imprese.
La direttiva (UE) 2024/1203 nasce dall’esigenza di rafforzare il contrasto alla criminalità ambientale, in un quadro caratterizzato da reati sempre più diffusi e da reti che operano spesso su scala transnazionale. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 21 maggio 2026; l’Italia lo ha fatto attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. n. 91/2025), il cui art. 9 ha fissato i criteri direttivi poi attuati con il D.Lgs. 81/2026.
Il cambio di prospettiva è significativo: si passa da una tutela legata alle singole matrici ambientali (aria, acqua, suolo) a una visione unitaria ed ecosistemica dell’ambiente, inteso come bene giuridico autonomo da proteggere nel suo complesso.
Il decreto interviene sul Titolo VI-bis del codice penale (“Dei delitti contro l’ambiente”) con diverse modifiche sostanziali:
Sul piano sistemico, il decreto istituisce inoltre un coordinamento nazionale tra autorità giudiziarie per il contrasto ai reati ambientali e prevede la possibilità di pubblicare le sentenze di condanna, con un impatto reputazionale che si aggiunge a quello strettamente sanzionatorio.
Per le imprese, il fronte più delicato riguarda le modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, che disciplina i reati ambientali quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 81/2026 interviene su tre livelli:
Le aree operative più esposte sono quelle che già conosciamo bene: gestione dei rifiuti, scarichi, sostanze utilizzate, emissioni e filiera dei fornitori. Per le aziende dotate di Modello Organizzativo 231, l’aggiornamento della Parte Speciale dedicata ai reati ambientali non è più rinviabile.
L’estensione del concetto di “abusività” e l’inasprimento delle aggravanti legate a documentazione falsa o incompleta rendono ancora più centrale la qualità della gestione documentale lungo tutta la filiera dei rifiuti. In termini operativi, per le imprese del settore questo significa:
Il D.Lgs. 81/2026 conferma una tendenza ormai consolidata: la gestione ambientale non è più un’attività delegabile in modo informale, ma un processo organizzativo che richiede tracciabilità, controllo e capacità di dimostrare, con evidenze documentali, l’adeguatezza del proprio sistema di compliance.
Per le imprese che gestiscono rifiuti, anche nella componente del trasporto ADR, questo significa rivedere periodicamente procedure, autorizzazioni e formazione del personale, con il supporto di un consulente qualificato in grado di seguire l’evoluzione normativa e tradurla in azioni concrete.
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Partenza definitiva per i produttori di rifiuti pericolosi
Il nuovo modello per la dichiarazione annuale ambientale (MUD) è stato approvato ed a breve sapremo se il SISTRI continuerà il suo già prestabilito decorso o se il Ministero avrà voglia di rinviare i prossimi soggetti obbligati al suo utilizzo.
Ecomondo 2013
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