Sentenza Corte di Giustizia Europea C-221/24 e C-222/24 sul tema della ripresa dei rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti illegale
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Pubblicato il 23 Agosto 2018
Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.
Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.
Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.
Articolo 14
Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
- Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
- Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
- Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
- Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
- Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
- Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
- Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE
Articolo 15
Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
- Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
- Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.
Articolo 16
Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
- Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
- Prevedere una disciplina sanzionatoria;
- Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
- Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
- Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
- Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
- Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
- Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
- Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
- Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
- Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
- Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
- Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
- Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
- Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
- Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
- Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
- Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
- Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
- Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
- Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
- Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
- Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
- Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
- Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
- Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
- In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
- Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
- Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisione finale;
- Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
- …OMISSIS….
Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.
Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).
Sintesi dei contenuti del disegno di legge
Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:
- Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
- Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
- In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
- In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
- In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio delle autorizzazioni sia più snello;
- In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complessi e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
- Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.
Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.
Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.
Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link: Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea
Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti
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