La Commissione Europea ha adottato nuovi regolamenti di esecuzione sui gas fluorurati a effetto serra
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Il nuovo regolamento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, Regolamento 1157/2024, entrato in vigore il 20 Maggio 2024, come sappiamo sarà completato, entro il 2026, con una serie di atti delegati, che andranno a rispondere ad una serie di nuovi obblighi.
Uno dei pezzi del puzzle è stato pubblicato il 29 Settembre 2024 con il Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.
Il regolamento delegato si compone di due soli articoli e due allegati.
Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento deve essere compilato secondo le istruzioni di cui all’allegato II.
L’entrata in vigore è fissata al 17 Ottobre 2024.
Il certificato si applica dal 21 Maggio 2026, nell’ambito dell’annunciato nuovo sistema di scambio di informazioni e documenti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Leggendo le istruzioni dell’allegato II, viene individuato immediatamente chi è il soggetto tenuto a compilarlo: L’impianto che effettua l’operazione intermedia (R12, R13, D8, D9, D13, D14, D15) compila le caselle 1 e 2 (indicandovi il numero del documento di notifica e il numero del documento o dei documenti di movimento corrispondenti) del certificato e chiede all’impianto che effettua la successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o intermedia o non intermedia di smaltimento di compilare le altre parti del certificato e presentarlo.
- Ogni impianto successivo compila le caselle da 3 a 8.
- Casella 3: informazioni sull’impianto successivo
- Caselle 4, 5 e 6: si riferiscono ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo
- La casella 4 si riferisce in particolare ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo.
- La casella 5 deve essere compilata indicando la data o le date in cui l’impianto successivo ha ricevuto i rifiuti, il quantitativo in tonnellate o, solo del caso, in metricubi di rifiuti ricevuti.
- La casella 6 richiede una descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti dall’impianto successivo rispetto al codice indicato nella casella 4.
- La casella 7 è riferisca al completamento del trattamento presso l’impianto indicato alla casella 3. Si richiede l’inserimento dei quantitativi o del volume di rifiuti recuperati o smaltiti ed il codice R o D delle operazioni effettuate.
- Infine, la casella 8 deve essere compilata, dal soggetto indicato alla casella 3, e certifica che tutte le informazioni inserite nelle caselle da 3 a 7 sono complete, esatte e che ha completato il recupero o lo smaltimento dei rifiuti descritti nel certificato.
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