Quali criticità presenza la semplificazione dell’Uno contro Uno? Cosa fare per essere a norma?
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Pubblicato il 10 Gennaio 2023
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6-quater del DDL n. 452-A (“Conversione in legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) modificando il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede la proroga fino al 31.12.2023 dell’obbligo di previa notifica a Ministero delle Imprese e Ministero degli Affari delle esportazioni delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi (scaduto il 31.12.2022) e restringe il campo di applicazione di tale obbligo, per quanto riguarda i rottami ferrosi, alle spedizioni riguardanti quantità superiori a 250 tonnellate (o superiori a 500 tonnellate nell’arco di un mese).
Il provvedimento stabilisce inoltre una sanatoria per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie.
Export metalli ferrosi 12.36 (testo 2)
Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
6-quater. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole “e, dopo la parola “Stato”, sono aggiunte le parole “ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea”.
- dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
“6-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ”all’obbligo di notifica di cui al comma 2.” sono aggiunte le seguenti: ”, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.”;
b) al comma 4 le parole:” fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: ”fino al 31 dicembre 2023”.
6-ter. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all’applicazione di sanzioni”.
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