La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 28 Dicembre 2022
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Il parere è nel suo complesso positivo e favorevole all’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti anche se, come viene spesso sottolineato nel documento, la complessità della realizzazione ed avvio del RENTRI richiede un impegno economico che nella bozza di decreto non viene preso in considerazione (art. 24 comma 2 “Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”). Si fa anche osservare che tale impegno di spesa era già previsto all’art. 6 comma 3-quater del D.L. 135 del 2018. Il CdS rileva anche l’assenza di riferimenti temporali specifici entro i quali il Ministero deve provvedere alla emanazione dei decreti operativi che permetteranno, in tempi certi, l’implementazione completa ed avvio del RENTRI stesso. Ovvero si rileva che la reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione di cui all’art.21 – Modalità operative (della bozza di decreto) che demanda a futuri decreti direttoriali – senza la previsione di termini di adozione, la definizione e concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operativa per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento; istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20.
Altra osservazione, che chi scrive ritiene sia fondamentale, è la necessità, che ormai sembra essere confermata, per le imprese che dovranno iscriversi al RENTRI di doversi dotare di apposito software per la trasmissione dei dati al RENTRI ed i conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Stato ha stimato un costo a carico degli iscritti che si aggira tra i 600 € ed i 1000 € oltre ai costi di iscrizione al RENTRI. Tale aspetto è importante da tenere in considerazione dato che, il RENTRI come il SISTRI, non si definisce un gestionale per la gestione dei rifiuti, e pertanto non potrà essere utilizzato in modo diretto dagli utenti. Se da un lato quindi si rilevano dei benefici, per le imprese del settore, grazie alla dematerializzazione di alcuni adempimenti, semplificazione e snellimento delle procedure e certezza delle norme, d’altro canto occorre considerare che si introducono nuovi oneri, informativi (iscrizione al RENTRI, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei registri cronologici di carico e scarico del formulario di identificazione) ed economici.
Tra le altre osservazioni degne di nota ritroviamo l’aver sottolineato, da parte del Consiglio di Stato, le definizioni di sede legale e dipendenti, che ritroviamo all’art. 3 dello schema di decreto. Il CdS sottolinea che deve essere evitato, in sede regolamentare, l’introduzione di termini e concetti giuridici generali, che trovano la loro compiuta definizione nelle pertinenti norme primarie.
Inoltre, il Consiglio di Stato fa osservare all’Amministrazione la necessità di acquisire la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell’impianto normativo che viene proposto.
Nelle 23 pagine che compongono il parere conclusivo, che vi invitiamo a leggere, il RENTRI, nella sua idea di infrastruttura informatica imperniata sulla dematerializzazione del registro cronologico e del formulario e sull’utilizzo di strumenti atti a garantire al meglio la piena tracciabilità dei rifiuti, viene considerato favorevole, anche nella misura del periodo transitorio che permetterà al sistema stesso di entrare in vigore (a differenza di quanto avvenne con il SISTRI).
Sicuramente vi sono ancora alcuni aspetti che richiederanno un approfondimento ed alcune parti del decreto stesso che dovranno essere migliorate sotto un profilo giuridico e tecnico evitando così il rischio di confusione da parte delle imprese che dovranno adempiere agli obblighi di iscrizione ed utilizzo del sistema. Ciononostante le basi sulle quali il RENTRI viene innestato sembrano essere più solide del suo predecessore ed auspichiamo che anche quelle incongruenze e quelle perplessità che sono emerse leggendo la bozza del decreto siano, nella fase finale, risolte.
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