FIR digitale RENTRI: emergenze operative e responsabilità degli operatori – Decreto n. 25/2026. Attenzione alle casistiche normative previste dalla normative. L’adeguamento delle procedure diventa fondamentale
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Pubblicato il 29 Ottobre 2021
A valle della pubblicazione del DPCM del 27 Agosto 2021, G.U. 240 del 07/10/2021, i Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.
La comunicazione deve avvenire mediante compilazione del Modulo Allegato 2 al DPCM che dovrà essere firmato da tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio e dal gestore dell’impianto.
La scadenza è fissata quindi al: 06 Dicembre 2021.
Questa scadenza non è un nuovo adempimento in realtà in quanto già con l’art. 26-bis della legge 1° Dicembre 2018 n. 132 fu prevista la redazione e presentazione del Piano di Emergenza Interno la cui scadenza era fissata al 04/03/2019 con validità tre anni. L’obbligo è tutt’ora vigente.
La finalità della presentazione di questa documentazione era ed è quella di permettere alle Prefetture di predisporre il Piano di Emergenza Esterno.
Grazie alle linee guida emanate con il DPCM del 27/08/2021, che contengono l’obbligo di comunicazione di cui sopra a carico dei gestori degli impianti di gestione dei rifiuti e la proroga dell’adempimento in carico alle Prefetture, i Piani di Emergenza Esterni dovranno essere redatti entro 1 anno dalla ricezione delle comunicazioni.
Appare utile sottolineare che se il Piano di Emergenza Interno era un obbligo posto in capo ai soli gestori di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, diversi dai Centri di Raccolta Comunali aperti ai sensi del DM 8 Aprile 2008 e s.m.i., la comunicazione di cui al presente articolo è invece estesa anche a questi ultimi soggetti.
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