L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Pubblicato il 26 Gennaio 2024
Ci avviciniamo sempre di più all’aggiornamento del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Come già descritto nel nostro precedente articolo, a breve verrà varato il nuovo regolamento europeo che disciplinerà le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
“L’accordo di oggi ci fornirà il quadro necessario per recuperare e riutilizzare meglio i rifiuti come materia prima seconda. Allo stesso tempo, ci aiuterà a garantire che i rifiuti che esportiamo non siano dannosi per l’ambiente e la salute umana. Un altro passo importante verso gli obiettivi di inquinamento zero e neutralità climatica”
Così afferma Teresa Ribera Rodriguez, acting Spanish third vice-president of the government and minister for the ecological transition and the demographic challenge il 17 Novembre 2023
L’accordo che è stato raggiunto a livello europeo mira a garantire che i rifiuti che saranno oggetto di spedizione al di fuori dei confini dell’unione europea dovranno essere gestiti in modo ecologicamente corretto. Viene inoltre introdotto il divieto di esportazione dei rifiuti di plastica verso paesi non OCSE. Tale divieto si applicherà a partire da due anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento.
La finestra temporale che il legislatore aprono si rende necessaria per permettere a tutti di prepararsi adeguatamente all’entrata in vigore del regolamento, che ricordiamo non ha la necessità di essere recepito dagli stati membri, e di portare a conclusione eventuali notifiche già in atto.
Sui rifiuti di plastica viene previsto un giro di vite. Le esportazioni di rifiuti di plastica verso paesi OCSE saranno soggette a condizioni sempre più rigorose e, di pari passo, anche le spedizioni transfrontaliere all’interno dell’UE, saranno soggette a maggiori controlli e condizioni più incisive con lo scopo di contrastare le spedizioni illegali di rifiuti.
Cosa dobbiamo attenderci con il nuovo regolamento?
Avremo una leggera ma importante modifica delle definizioni di alcuni soggetti attivi della filiera.
Persona che organizza la spedizione: qualsiasi persona fisica o giuridica che pianifica o effettua una spedizione di rifiuti o che ha fatto effettuare una spedizione di rifiuti, e che figura nell’elenco seguente:
- Produttore iniziale di rifiuti;
- Nuovo produttore di rifiuti che, prima della spedizione, effettua operazioni che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- Un raccoglitore che, a partire da varie piccole quantità dello stesso tipo di rifiuti raccolti da diverse fonti, ha assemblato la spedizione che deve partire da un unico luogo;
- Un commerciante o un intermediario che agisce per conto di una delle categorie specificate ai punti precedenti
- Se tutti i soggetti di cui ai punti precedenti sono sconosciuti o insolventi, il detentore dei rifiuti
Spedizione illegale: “tranne in caso di errori materiali minori nella notifica o nei documenti di movimento” aggiunta alla definizione già nota
Instradamento (routing): si intende il punto di uscita e il punto di entrata in ciascun Paese interessato, compresi gli uffici doganali di entrata, uscita ed esportazione;
Percorso (route): l’itinerario tra il luogo in cui inizia la spedizione nel paese di spedizione, attraverso il punto di uscita e il punto di entrata in ciascuna paese interessato, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione.
Nuovi vincoli per commercianti (dealer) ed intermediari di rifiuti (broker)
Questi soggetti avranno bisogno di una autorizzazione ai sensi del capitolo VI della Direttiva Rifiuti per trasmettere una notifica.
Contratto per spedizioni soggette a notifica: se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto dovrà essere firmato anche dall’operatore.
Verranno ridefinite le modalità di calcolo della garanzia finanziaria al fine di determinare un semplice ed omogeneo metodo di calcolo basato su una valutazione del rischio.
Spedizioni intra-EU
Dal punto di vista procedurale, le richieste di informazioni e documenti, da parte delle autorità competenti interessate, devono essere trasmesse non più tardi di 10 gg lavorativi dalla ricezione della notifica.
Una eventuale seconda richiesta di informazioni e documenti deve avvenire entro 7 gg lavorativi e sono previste al massimo altre 2 richieste.
Nel caso in cui le autorità competenti non diano alcuna comunicazione, entro 30 gg dalla trasmissione, completa, di tutta la documentazione, il notificatore può chiedere chiarimenti.
Le autorità competenti disporranno di 30 gg dalla data in cui il notificatore viene informato della completezza della trasmissione della notifica per decidere:
- E’ confermata l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, se entro 30 gg non solleva alcuna obiezione.
- Validità massima dell’autorizzazione: 1 anno
Per le spedizioni con allegato VII
- Autorizzazione: la persona che organizza una spedizione e l’impianto di destino devono essere in possesso di un’autorizzazione o registrazione secondo quanto previsto dal capo IV della direttiva rifiuti
- Compilazione: la persona che organizza la spedizione deve completare le informazioni pertinenti al più tardi 2 gg lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
- Informazioni disponibili elettronicamente: ciò dovrà essere possibile anche durante la fase di trasporto
- Ricezione: conferma entro 2 gg lavorativi
Come avevamo già accennato nel precedente articolo, sarà istituto un Sistema Centrale Elettronico
Tale sistema sarà gestito dalla Commissione e consentirà la presentazione e lo scambio di informazioni e documenti per via elettronica.
Sono inclusi tutti i documenti relativi a: notifica, spedizioni con allegato VII, autorizzazione preventiva impianti.
Spedizioni coperte: tutte (all’interno dell’UE, con transito in paesi terzi, esportazioni dall’Unione, importazioni nell’Unione e transiti nell’Unione)
Tante novità in arrivo e per le quali sarà necessario adeguare le proprie competenze in materia per evitare errori.
Cosa accadrà ora, per giungere al varo del nuovo regolamento?
La commissione ENVI ha approvato l’11 Gennaio 2024, pertanto si voterà in plenaria nella sessione del 5-8 Febbraio o del 26-29 Febbraio 2024
Una volta adottato dai deputati in plenaria, il testo sarà inviato al Consiglio per l’approvazione, prima parte del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e poi da una successiva Configurazione per l’adozione finale.
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