Da oggi, 1 Luglio 2025, le nuove disposizioni ADR saranno obbligatorie in Italia. Analizziamo la normativa insieme.
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Con solo un giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito, è stato pubblicato in G.U. (Serie Generale) del 2 Marzo 2024, il DPCM recante il nuovo modello Unico di Dichiarazione Ambientale valido per l’anno 2024 (riferito alla gestione dei rifiuti 2023).
La pubblicazione tardiva del DPCM, come già anticipato nel precedente articolo, è dovuta all’introduzione di un nuovo format MUD da compilare per quest’anno.
Come ormai siamo abituati da qualche anno, l’introduzione di un nuovo modello comporta lo slittamento in avanti del termine ultimo per la presentazione del MUD (120 gg dalla pubblicazione in G.U.) portando quindi la scadenza al 1° Luglio 2024 (considerando che il 30 Giugno 2024 è un giorno festivo).
Le istruzioni per la compilazione del MUD sono riportate sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Cosa cambia con il MUD 2024?
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:
- introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma
aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021; - chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.
A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
1) Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
2) Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
3) Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti
all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato; - Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
- Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.
A partire dall’11 Marzo, come annunciato da Ecocamere, saranno disponibili i portali informatici per iniziare a presentare le dichiarazioni.
Se hai dubbi sulla compilazione del MUD o non sai se sei un soggetto obbligato, non esitare a contattarci. I nostri consulenti sono a tua disposizione.
Sanzioni:
Il comma 1 dell’art. 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che chi non effettua la comunicazione ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
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