L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Pubblicato il 3 Settembre 2023
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 01/09/2023 del Decreto 10 Luglio 2023 n. 119, l’economia circolare si arricchisce di un ulteriore tassello (con un ritardo di non poco conto).
Infatti, il decreto introduce il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata ai sensi dell’art. 214-ter del D.Lgs. 152/2006.
Il decreto, composto da 10 articoli e 2 allegati va ad allargare i titoli autorizzativi per la gestione dei rifiuti sebbene si collochi nella prima fascia ovvero quello delle comunicazioni.
Data l’esigenza, per alimentare l’economia circolare, di nuove strutture, anche più snelle, in grado di riparare i nostri beni per prolungarne la vita utile, riducendo così la produzione dei rifiuti, il varo di questo decreto apre a molte opportunità.
Tra le nuove definizioni che vengono introdotte e che occorre leggere con attenzione per una corretta lettura del decreto:
- «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f) ; c)
- «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
- «Amministrazione»: la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
- «comunicazione di inizio attività»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»: l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
- «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
- «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
- «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
- «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per poter avviare una attività di preparazione al riutilizzo, il decreto prevede che si operi in conformità all’art. 216 commi e 2. L’esercizio delle operazioni è avviato decorsi 90 gg dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministratore territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal regolamento.
La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, deve essere compilata secondo l’allegato 2 del decreto.
Per quanto riguarda la preparazione al riutilizzo dei RAEE, rifiuti che ben si prestano a questo tipo di attività, l’avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, entro 60 gg dalla presentazione della comunicazione. La visita viene svolta ai fini di verifica di conformità della struttura alle prescrizioni di cui agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014.
Quali sono i rifiuti esclusi dalla preparazione al riutilizzo?
Art. 3 comma 4
- i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- i veicoli fuori uso.
Sono inoltre esclusi anche i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme, rifiuti radioattivi e articoli pirotecnici. In ogni caso occorre far riferimento alla tabella 1 dell’allegato 1 che riporta tutti i codici EER ammessi.
Nota importante riguarda il tanto discusso doppio R13 che anche in questo caso viene esplicitato:
Il passaggio tra centro di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazioni di recupero R13 è consentivo esclusivamente per una sola volta ai soli fini di cernita.
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