Quali criticità presenza la semplificazione dell’Uno contro Uno? Cosa fare per essere a norma?
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 22 Dicembre 2022
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
Sulla questione si è scritto tanto, si è discusso tanto e molte sono state le richieste inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di ricevere chiarimenti in merito.
Ieri, 21 Dicembre 2022, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la nota esplicativa n. 40141, dove viene “chiarito” che in Italia (si badi bene che questa circolare delimita il perimetro di azione di quanto verrà successivamente scritto al solo territorio italiano), le esenzioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 Luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare del 14 Novembre 2000 n. A26 (nel frattempo son passati più di 20 anni), applicabili per i caricatori e trasportatori, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Pertanto, stando a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:
- Le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ricordiamo che rientrano anche alcune tipologie di rifiuti, quali batterie al piombo o al litio), rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR:
- Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni;
- Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
- Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
- Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
- Obbligo di formazione del personale
La responsabilità della corretta spedizione dei rifiuti in ADR è dello speditore e non del trasportatore o dell’impianto di recupero/smaltimento. E’ importante ricordare a chi sono attribuite le responsabilità nell’ambito della filiera.
Appare importante riportare anche quanto evidenziato da Flashpoint:
- L’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge nazionale e non è stata fornita alcuna indicazione a riguardo;
- L’esenzione per “spedizioni” occasionali di cui all’art. 2 del DM 04/07/2020 estesa agli speditori non è aderente alle disposizioni dell’ADR 2021 e ADRE 2023 ed in particolare con la sottosezione 1.8.3.2 b) ADR che non prevede l’operazione di spedizione tra le attività esonerabili. A conferma di tale assunto, il Regno Unito ha presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio dell’ 1.8.3.2 b) includendo il termine “spedizioni” (consignments) nell’edizione 2025 dell’Accordo ADR.
Come auspica Flashpoint stessa a questo link: https://www.linkedin.com/pulse/approfondimento-di-flashpoint-flashpointsrl/?trackingId=wV26k8hCE%2BsVQn7bpgG5Eg%3D%3D anche A&R auspica che il Ministero emani al più presto un decreto strutturato che chiarisca nel dettaglio la posizione di tutti gli attori coinvolti nel trasporto delle merci pericolose.
Appare infatti utile sottolineare anche il dibattito attualmente in corso in merito alla coincidenza della figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione con quella dello speditore che ha assunto forza nelle ultime settimane. Si ritiene possa essere utile a tal proposito che il Ministero di competenza fornisca dei chiarimenti in merito evitando le zone grigie che spesso si presentano in queste situazioni.
Ricordiamo infatti che non vi è una diretta correlazione tra le figure presenti nel settore della gestione dei rifiuti con quelle che vengono individuate dall’Accordo ADR.
Per le imprese che ricadono nelle situazioni di obbligo di nomina del consulente ADR, Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario agli adempimenti di legge.
Per le imprese che vogliono verificare la presenza o meno dell’obbligo di nomina in base alle attività che vengono svolte, vi invitiamo a contattarci per ricevere il supporto tecnico necessario dei nostri consulenti.
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