Per evitare di ritrovarsi con una mole di lavoro ingestibile, il consiglio che diamo, come ogni anno, è quello di ritagliarsi del tempo per verificare che, alla ripresa delle attività, l’intero sistema di gestione dei rifiuti aziendale sia in perfetto ordine e pronto a ripartire.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 13 Marzo 2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
Come era ormai ben noto, la pubblicazione tardiva e la sostituzione del modello MUD utilizzato l’anno scorso con quello più recente riportato dal DPCM 2023, comporta lo slittamento del termine ultimo per la consegna che passa dal 30 Aprile al 8 Luglio 2023 (120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto).
Anche se l’articolo 2 recita che “il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 Gennaio 1994 n.70, aldilà del “pasticcio” normativo che si è venuto a creare nei giorni scorsi, non dovrebbero essere dubbi sulla scadenza indicata al paragrafo precedente.
QUI il link al documento normativo DPCM 3/02/23
MUD: soggetti obbligati all’invio
La Legge 70/1994 prevede che tutti gIi obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un ModeIIo Unico di Dichiarazione ambientaIe MUD, aIIa Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura territorialmente competente per l’unità locale dichiarante.
I soggetti che svoIgono attività di soIo trasporto e gIi intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD aIIa Camera di commercio deIIa provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII’impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbIigata, daIIe norme vigenti, aIIa presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
I soggetti obbligati aIIa presentazione deI MUD sono:
- Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
- Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Tipologie di comunicazione
IL MUD 2023 si compone di 6 distinte comunicazioni, ossia:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)
Il modello è da presentarsi con riferimento a ciascuna unità locale dell’impresa. Ogni soggetto è tenuto a verificare a quali e quanti comunicazioni fare.
Ricordiamo che, come già avvenuto l’anno scorso, per la Comunicazione rifiuti urbani, e raccolti in convenzione, i soggetti obbligati sono individuati dall’art. 189 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Rientrano neIIa definizione di rifiuto urbano, ai sensi deII’articoIo 183, comma 1, Iettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccoIta differenziata provenienti da aItre fonti e che sono simiIi per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati neII’aIIegato L-quater prodotti daIIe attività riportate neII’aIIegato L-quinquies. Sono tenuti aIIa presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui aI comma 3 deI medesimo articoIo 189, che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie.
I soggetti che raccoIgono Ie tipoIogie di rifiuti individuate daII’articoIo 183, comma 1, Iettera b ter), punto 2, presso Ie utenze non domestiche che si avvaIgono di quanto disposto daII’articoIo 198, comma 2-bis, Iimitatamente a taIi tipoIogie comunicano annuaImente, secondo Ie modaIità previste daIIa Iegge 25 gennaio 1994, n. 70, Ie seguenti informazioni reIative aII’anno precedente:
- a) Ie quantità di rifiuti raccolti presso Ie utenze non domestiche;
- b) i soggetti che hanno provveduto aIIa gestione dei rifiuti, specificando Ie operazioni svoIte, Ie tipoIogie e Ia quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) I’eIenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccoIti i rifiuti.
Costi per la presentazione del MUD 2023
La presentazione del MUD prevede il versamento di un diritto di segreteria.
- 10,00 euro, per la comunicazione telematica per ogni unità locale per la quale viene presentata la dichiarazione
- 15,00 euro per la comunicazione MUD in versione semplificata
Sanzioni
Sono previste sanzioni per la presentazione in ritardo della dichiarazione o per mancata dichiarazione o per errata comunicazione.
La presentazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 € a 160,00 e.
La presentazione oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 10.000,00 €
Dal 15 Giugno 2023 entra in vigore il RENTRI…e ora?
Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.
Interpello Centri di Raccolta Comunali – risponde il MASE
In data 3/05/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all’istanza di interpello della Città Metropolitana di Genova
Interpello MASE: luogo di custodia del registro e sanzioni
Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha fornito riscontro alla richiesta di interpello della Provincia di Macerata
Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo
Il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.
RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio
[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Dal 5 maggio in vigore i nuovi Raggruppamenti RAEE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Risposta MASE ad interpello su rifiuti tessili e raccolta volontaria
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21122022 – Obbligo nomina Consulente ADR
Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.
ARTICOLI RECENTI
MUD 2024 – slitta il termine di scadenza
Con la pubblicazione sulla G.U. del 2 Marzo 2024 del nuovo modello MUD, slitta la data di scadenza per la presentazione della Comunicazione MUD senza incorrere in sanzioni.
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: stretta decisiva sulle plastiche
Come vi avevamo anticipato nei precedenti articoli, il Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sta subendo una evoluzione. A breve sarà pubblicato il nuovo regolamento.
MUD 2024 – Quale scadenza?
Interpello gestione sfalci di potatura e deposito temporaneo
Si avvicina il nuovo Regolamento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Ci avviciniamo sempre di più all’aggiornamento del Regolamento 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Da Gennaio 2024 nuove agevolazioni per il ritiro dei RAEE da installatori
Dal 10 Gennaio 2024 sono operative le agevolazioni previste per il ritiro dei RAEE, derivanti dall’Uno contro Uno (DM 65 del 8 Marzo 2010), dai luoghi di raggruppamento realizzati dagli installatori.