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RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio

Pubblicato il 26 Aprile 2023

[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]

Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

Con decreto 20 febbraio 2023, n. 40 è stato adottato il “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185″. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 93 del 20 aprile 2023. 

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il “Raggruppamento 2″ include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

La Direzione generale competente sta avviando la procedura finalizzata alla rettifica del refuso sopra evidenziato.

Link: https://www.mase.gov.it/notizie/decreto-raggruppamenti-raee

[fine aggiornamento – la tabella indicata nell’articolo è aggiornata]

L’evoluzione tecnologica ci ha abituati a gestire sempre più nuove forme di rifiuti e di pari passo all’evoluzione scientifica è necessario che la normativa si adatti e si evolva conseguentemente.

In tal senso le disposizioni normative sui RAEE fanno un passo avanti e dal 5 Maggio 2023 entrerà il DM Ambiente n.40 del 20 Febbraio 2023 che introduce i nuovi raggruppamenti RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta, di cui all’articolo 4, comma 1 lettera mm) del D.Lgs. 49/2014.

Il regolamento DM 40/23 sostituisce a tutti gli effetti l’allegato I del DM 185/2007 in risposta alla necessità di adeguamento, risalente al 15 Agosto 2018 che, come ricordiamo, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 49/2014, ampliava il campo di applicazione della disciplina RAEE a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche avviando la fase Open Scope.

Il DM stabilisce che i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come nella tabelle riportate qui di seguito.

Inoltre viene stabilito che, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER (codici CER dei rifiuti) dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tabella recante i nuovi Raggruppamenti RAEE dei Centri di Raccolta

Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
Le apparecchiature indicate ai punti 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2. dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 di seguito elencate:
1.1 Frigoriferi
1.2 Congelatori
1.3 Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
1.4 Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
1.5 Radiatori ad olio
1.6 Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua
4.2 Asciugatrici
Raggruppamento 2 – Altri Grandi Bianchi
Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 di seguito elencate:
4.1 Lavatrici
4.3 Lavastoviglie
4.4 Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
Raggruppamento 3 – TV e Monitor
Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq indicati al paragrafo 2 dell’allego IV del D.Lgs. 49/2014 di seguito elencati
2.1 Schermi
2.2 Televisori
2.3 Cornici digitali LCD
2.4 Monitor
2.5 Laptop, notebook
Raggruppamento 4 – IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del D.Lgs. 49/2014, di seguito elencate
4.5 Lampadari
4.6 Apparecchiature pe riprodurre i suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
4.7 Macchine per cucire, macchine per maglieria
4.7 Mainframe
4.6 Grandi stampanti
4.9 Grandi copiatrici
4.10 Grandi macchine a gettoni
4.11 Grandi dispositivi medici
4.12 Grandi strumenti di monitoraggio e controllo
4.13 Grandi apparecchi che distribuzioni automaticamente prodotti e denaro
5.1 Aspirapolvere
5.2 Scope meccaniche
5.3 Macchine per cucire
5.4 Lampadari
5.5 Forni a microonde
5.6 Ventilatori elettrici
5.7 Ferri da stiro
5.8 Tostapane
5.9 Coltelli elettrici
5.10 Bollitori elettrici
5.11 Sveglie e orologi
5.12 Rasoi elettrici
5.13 Bilance
5.14 Apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
5.15 Calcolatrici
5.16 Apparecchi radio
5.17 Videocamere, videoregistratori
5.18 Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 Giocattoli
5.20 Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc..
5.21 Rilevatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo
5.22 Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
5.23 Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati
6.1 Telefoni cellulari
6.2 Navigatori satellitari (GPS)
6.3 Calcolatrici tascabili
6.4 Router
6.5 PC
6.6 Stampanti
6.7 Telefoni
Altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5  e 6 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014.
Raggruppamento 4- Sezione A “Pannelli Fotovoltaici”
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014
4.14 Pannelli fotovoltaici
Raggruppamento 5 – Sorgenti Luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allego IV del D.Lgs. 49/2014 di seguito elencate
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 Lampade fluorescenti compatte
3.3 Lampade fluorescenti
3.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5 LED

Decreto 20 febbraio 2023 n. 40 Nuovi raggruppamenti RAEE

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