L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
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Pubblicato il 12 Giugno 2023
Rentri… tanto se ne è parlato, tanto se ne parla e tanto se ne parlerà a lungo tempo… visti i tempi necessari per raggiungere la piena operatività.
Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.
Visto il tanto allarmismo di questi giorni e le richieste di informazioni e chiarimenti che ci sono pervenute, appare doveroso cercare di dare qualche informazione in maniera chiara così da fugare quanti più dubbi possibili.
Il 15 Giugno 2023 è vero entreranno in vigore, formalmente, le disposizioni contenute nel decreto RENTRI, ma all’atto pratico per le imprese, i produttori di rifiuti, i trasportatori, intermediari ed impianti cosa cambia realmente dal giorno successivo? Al momento nulla!
Proprio per evitare l’effetto catastrofe creatosi con il SISTRI, il legislatore questa volta ha voluto procedere con molta più calma e per farlo ha scaglionato sin da subito le iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Infatti, con l’articolo 12 – Iscrizione al RENTRI – viene stabilito che i soggetti procedono all’iscrizione al RENTRI con le modalità di cui all’articolo 21 – Modalità operative – il quale a sua volta rimanda sin da subito (al comma 1) alla definizione entro 180 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, le modalità di iscrizione al sistema, istruzioni per l’accesso e modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ecc….
Come si osserva quindi, le modalità di iscrizione sono già differite a 180 gg dal 15 Giugno 2023, auspicando ovviamente che il Ministero definisca entro tale data le procedure promesse, ma il vero punto di partenza, la data dalla quale ci si potrà iscrivere e si dovrà iniziare ad usare il sistema RENTRI è definita dall’articolo 13 – Tempistiche di iscrizione che, per evitare i click-day del SISTRI, definisce i blocchi di partenza:
- A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15/12/2024 al 13/02/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori obbligati all’iscrizione (impianti di trattamento, trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, intermediari di rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti)
- A decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi ( dal 15/06/2025 al 14/08/2025) procedono all’iscrizione enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
- A decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (dal 15/12/2025 al 13/02/2026) procedono all’iscrizione tutti gli altri soggetti non inclusi nei primi due scaglioni.
Cosa fare quindi nel frattempo? Innanzitutto, non farsi prendere dal panico o preoccuparsi eccessivamente. Sicuramente è opportuno rimanere aggiornati sul tema, monitorando i propri canali di fiducia. Infatti, nel corso dei prossimi mesi assisteremo alla pubblicazione di manuali d’uso, guide, istruzioni e tutto ciò che sarà necessario per poter procedere sia all’iscrizione che alla gestione operativa. Conoscere questi documenti e studiarli sarà il primo passo per poter approcciare senza timore il RENTRI. Ambiente&Rifiuti promuoverà, tramite i propri canali, sessioni di aggiornamento e formazione per essere, come sempre, al fianco dei propri clienti e partner e supportandoli in ogni fase preparatoria al RENTRI.
Man mano che le istruzioni operative saranno pubblicate, le software house (sì perché il RENTRI non è un gestionale e andrà gestito tramite un software di cui l’iscritto dovrà dotarsi) dovranno man mano procedere con la realizzazione dei propri sistemi di interoperabilità per permettere a tutti i propri utenti di trasmettere i dati al RENTRI e procedere con la compilazione della documentazione richiesta per legge.
Come sempre consigliamo vivamente di leggere il testo di legge anche solo per comprendere, a grandi linee, quale sarà il funzionamento del RENTRI, anche se, occorre ammetterlo, è un continuo rimando ai successivi articoli del decreto stesso e a decreti direttoriali che dovranno essere pubblicati.
Assisteremo ad una rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti? La risposta è si ovviamente. Passeremo da un sistema di tracciabilità dei rifiuti interamente cartaceo ed obsoleto ad un sistema più evoluto e digitale con la possibilità di tracciare ogni nostra singola azione. Dovremo rivedere l’intero impianto di gestione dei rifiuti odierno, a volte troppo lento nella trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e sperare che non si venga a creare, nuovamente, quanto abbiamo vissuto con il SISTRI.
Leggendo il decreto, infatti, non si può non pensare che l’intero sistema poteva essere reso più snello e meno complesso e macchinoso, partendo dalle firme digitali, al dover assicurare sempre una linea internet funzionante ecc… Forse avremo a disposizione una serie di eccezioni come accadde per il SISTRI?
Sarà interessante vedere come il legislatore deciderà di gestire il doppio binario che verrà a crearsi tra quanti saranno iscritti al RENTRI e quanti non lo saranno e di conseguenza quale sarà l’aggravio di lavoro a carico degli operatori logistici i quali, proprio come avvenne in passato, videro duplicare il proprio lavoro.
Ecco perché è importante restare sempre aggiornati sul tema.
Tornando al tema della rivoluzione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più importanti riguarda l’abolizione dei decreti DM 145/98 e DM 148/98 (a decorrere dall’iscrizione del primo blocco di soggetti obbligati) che in questi anni ci hanno fatto da guida a favore di nuove disposizioni di legge che dovranno disciplinare i nuovi modelli di registro di carico e scarico e dei nuovi formulari di identificazione dei rifiuti.
Auspichiamo che la ricerca della tracciabilità perfetta dei rifiuti non si trasformi nell’inseguimento di una chimera a discapito di tutti i soggetti della filiera.
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