La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Pubblicato il 24 Maggio 2023
In data 3/05/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all’istanza di interpello della Città Metropolitana di Genova in merito ai seguenti aspetti:
Se presso i centri di raccolta, così come definiti dall’art. 183 comma 1, lett. mm) del D.Lgs. 152/2006, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento e recupero dei rifiuti.
Il quesito posto è molto interessante per chi si occupa di rifiuti urbani e di centri di raccolta e la risposta del MASE offre un punto di vista autentico su come debba essere gestita la situazione descritta nel quesito stesso al fine di evitare errori di gestione.
Il MASE ha argomentato il proprio riscontro partendo dai seguenti riferimenti normativi:
- l’art. 183, comma 1, lettera mm) definisce il “centro di raccolta” come “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’art. 196, comma 1, lettera b) che, tra i compiti della Regione in materia di rifiuti, riporta: “la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti (…)”;
- 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal d.lgs. 116/2020, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche, ed il particolare:
- l’art. 1, nell’individuare il campo di applicazione, specifica che i centri di raccolta comunali o intercomunali “sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;
- l’art. 2, comma 1, stabilisce che la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito “in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”.
- l’art. 2, comma 2, stabilisce che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni dell’Allegato I che costituisce parte integrante del decreto;
- l’Allegato I al punto 4.2 riporta l’elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere conferite nei centri di raccolta;
- l’Allegato I al punto 7, stabilisce che “la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi”.
Ciò premesso, come sappiamo, i soggetti abilitati al conferimento presso i centri di raccolta sono:
- utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati (secondo la vecchia definizione)
- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il rifiuto d’obbligo per questa categoria di soggetti è rappresentata dai distributori di AEE secondo gli obblighi di cui al DM 65 del 8 Marzo 2010)
Il regolamento comunale abilita il CDR al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica non deve superare i tre mesi, tranne nel caso della frazione organica umida per la quale il tempo massimo di deposito è di 72 ore.
Il comune territorialmente competente verifica la rispondenza del progetto del CDR alle disposizioni normative dell’allegato I al DM 8 Aprile 2008 e ne valuta la conformità con la normativa urbanistica e edilizia. La realizzazione del CDR non richiede alcun titolo abilitativo, in quanto non classificabile come impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti (quindi nei CDR non è possibile svolgere alcuna attività sui rifiuti ad eccezione del raggruppamento degli stessi. Eventuali attività di cernita, selezione, smontaggio ecc… ricordiamo che devono essere autorizzate).
L’attività descritta nel quesito, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, potrebbe configurarsi, secondo il Ministero, come un ampliamento delle attività rispetto a quanto descritto all’art. 2 comma 1 del DM 8 Aprile 2008. Infatti, secondo il MASE, ciò comporterebbe che:
- il CDR accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti
- il limite temporale del deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti da altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali
- i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolge nel centro
- la tracciabilità (che ricordiamo essere fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti) verrebbe compromessa.
L’attività rappresentata nell’istanza di interpello, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 Aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, secondo quanto disposto dall’art. 196, comma 1 lett. b).
Il MASE precisa, inoltre, che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.
Sulla base di quanto indicato dal MASE quindi, la gestione di Centri di Raccolta che possano accogliere rifiuti provenienti da altri comuni, così come descritto nel quesito di interpello, richiede una analisi di base attenta e molto più ampia di quella necessaria per un singolo CDR a servizio di un singolo comune ed inoltre, è necessario richiedere specifica autorizzazione.
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