Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 27 Marzo 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2019 è stato pubblicato il DPCM 24 Dicembre 2018 contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Per la dichiarazione dell’anno 2019, riferita alla gestione dei rifiuti del 2018, sono state introdotte delle modifiche alle informazioni che devono essere trasmesse. Tali modifiche, riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono le attività di recupero ed il trattamento dei rifiuti ed i Comuni. Per i Produttori di rifiuti non vi sono modifiche rispetto al 2018.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:
- Trasportatori di rifiuti;
- Intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti;
- Comuni
Modalità di presentazione del MUD:
- Semplificata
- Telematica
Diritti di segreteria:
- 15 € per le comunicazioni inviate secondo la modalità semplificata
- 10 € per le comunicazioni inviate secondo la modalità telematica
Scadenza: 22 Giugno 2019
Tipologia di comunicazione:
- Rifiuti
- Rifiuti semplificata
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- RAEE
- Rifiuti urbani ed assimilati
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Comunicazione Semplificata
La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:
- Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
- Utilizzano non più di 3 trasportatori
- Utilizzano non più di 3 destinatari
La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
Istruzioni operative:
- Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale all’indirizzo http://www.mudsemplificato.ecocerved.it
- Stampa del modello generato a seguito della compilazione
- Firma autografa del documento in formato cartaceo
- Trasformazione del documento in formato PDF
- Il file PDF dovrà essere nominato nel seguente modo: mud2018.pdf
- Il documento dovrà contenere al proprio interno:
- Copia della comunicazione rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
- Copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
- Copia del documento di identità del sottoscrittore
- Trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.itil documento
Ogni e-mail trasmessa dovrà contenere al proprio interno una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto solo ed esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
Si ricorda che la casella PEC non fornirà alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta secondo quanto indicato in precedenza.
Pertanto è importante tenere presente che non è possibile compilare la comunicazione rifiuti semplificata manualmente ed inviare la comunicazione rifiuti semplificata a mezzo posta.
Comunicazione Telematica
La comunicazione telematica dovrà essere utilizzata per la trasmissione delle seguenti comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia sezione Consorzi che Sezione gestori rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le comunicazioni telematiche devono essere trasmesse tramite il portale www.mudtelematico.it
Esclusivamente per:
- la Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati e raccolta in convenzione, il MUD va presentato attraverso il sito it
- La Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, il MUD va presentato esclusivamente attraverso il sito it
Per poter compilare la Comunicazione telematica è necessario effettuare il download del software messo a disposizione da Ecocerved all’indirizzo: https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/126
Principali novità introdotte con la Comunicazione 2019
Nella scheda SA-AUT è stato inserito espressamente il caso in cui l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti. Il dichiarante dovrà riportare l’ente originario titolare della funzione dell’autorizzazione. In relazione all’attività autorizzata, se il provvedimento non riporta in maniera esplicita l’attività attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.
I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti all’estero non possono compilare la comunicazione semplificata. Il nuovo DPCM prevede nel caso in cui il rifiuto abbia una destinazione non nazionale l’obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione.
Nella comunicazione Rifiuti sono state apportare le seguenti modifiche:
- Modulo RT: il dichiarante deve indicare per i rifiuti aventi codici CER appartenenti al sub-capitolo 19.12.xx e per i CER 19.05.01 e 19.05.03, se tali rifiuti hanno origine urbana;
- In riferimento ai rifiuti aventi codici CER 16.06.01 – 16.06.05 – 20.01.33 – 20.01.34, il dichiarante dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili;
- Sempre nel modulo RT, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento;
- Il modulo MG riporta un quadro aggiornato della “tipologia impianto” con la modifica di alcune voci e l’inserimento di nuove, quali:
- Impianto di trattamento chimico fisico biologico miscelazione (D8, D9, D14)
- Impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano
- Impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3)
- Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)
- Nel modulo DR, il dichiarante dovrà specificare relativamente ai rifiuti conferiti all’estero, il trattamento che il destinatario svolge su tali rifiuti;
- All’interno della Comunicazione Imballaggi, sezione Gestori, modulo IMB, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti da imballaggio, dovranno comunicare il rifiuto ricevuto da terzi avendo cura di distinguere il rifiuto ricevuto da “superficie pubblica” e “rifiuti ricevuto da superficie privata”. Questa nuova suddivisione sostituisce la precedente: “circuito CONAI” “Circuito extra CONAI”. Il dichiarante, inoltre, a decorrere dal 2019, dovrà distinguere le quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalle quantità di rifiuti prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale;
- Nella comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi, scheda SBOP, il Conai dovrà indicare il peso medio di ogni borsa;
- Nella comunicazione RAEE sono state introdotte due nuove voci, in aggiunta alle 10 già presenti. Vengono introdotte le categorie PF (Pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica). Per i pannelli fotovoltaici non deve quindi essere indicata la categoria 4 ma PF, idem dicasi per le lampade a scarica per le quali dovrà essere indicata la categoria LS.
- Nella comunicazione RAEE, il dichiarante all’interno del modulo RT-RAEE dovrà specificare relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
- Nella comunicazione Veicoli fuori uso, modulo RT-VEIC, il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.
Quadro riassuntivo obblighi 2019
Chi | Cosa | Come |
Produttori | ||
Produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono a destinatari nazionali | Comunicazione Rifiuti Semplificata
Oppure |
Spedizione via PEC del modulo ottenuto da mudsemplificato.ecocerved.it
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica | |
Altri produttori, compresi i nuovi produttori | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Gestori (ricuperatori, trasportatori, smaltitori)
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) | ||
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta) | ||
Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggio (se dovuta) | ||
Intermediari o commercianti senza detenzione | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2 | Comunicazione imballaggi | Trasmissione telematica |
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane | Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione | – Via Telematica
– Spedizione via PEC della scheda anagrafica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento | Comunicazione AEE | Via Telematica |
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti : “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2019 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.
La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comma 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.
Servizi di Consulenza: Ambiente & Rifiuti è a vostra disposizione come ogni anno per darvi supporto nella compilazione delle dichiarazioni MUD. Contattaci per richiedere maggiori informazioni ed un preventivo. Per richiedere info e preventivi: v.laforgia@ambiente-rifiuti.com
Interpello Centri di Raccolta Comunali – risponde il MASE
In data 3/05/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all’istanza di interpello della Città Metropolitana di Genova
Interpello MASE: luogo di custodia del registro e sanzioni
Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica ha fornito riscontro alla richiesta di interpello della Provincia di Macerata
Trasporto rifiuti: Il Produttore deve verificare la targa del mezzo
Il Produttore dei rifiuti è il primo attore della filiera di gestione dei rifiuti e su di esso ricadono diversi obblighi e responsabilità che è importante imparare a conoscere per difendersi da errori e sanzioni.
RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio
[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Dal 5 maggio in vigore i nuovi Raggruppamenti RAEE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Risposta MASE ad interpello su rifiuti tessili e raccolta volontaria
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
MUD 2023 – pubblicato il decreto e slittano i termini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
È stato approvato in Commissione Senato l’emendamento “Proroga obbligo di previa notifica export metalli ferrosi per grandi quantità” (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452).
Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.
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È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
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