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Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 27 Marzo 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Febbraio 2019 è stato pubblicato il DPCM 24 Dicembre 2018 contenente il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Per la dichiarazione dell’anno 2019, riferita alla gestione dei rifiuti del 2018, sono state introdotte delle modifiche alle informazioni che devono essere trasmesse. Tali modifiche, riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono le attività di recupero ed il trattamento dei rifiuti ed i Comuni. Per i Produttori di rifiuti non vi sono modifiche rispetto al 2018.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:
Modalità di presentazione del MUD:
Diritti di segreteria:
Scadenza: 22 Giugno 2019
Tipologia di comunicazione:
Comunicazione Semplificata
La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:
La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
Istruzioni operative:
Ogni e-mail trasmessa dovrà contenere al proprio interno una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto solo ed esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
Si ricorda che la casella PEC non fornirà alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta secondo quanto indicato in precedenza.
Pertanto è importante tenere presente che non è possibile compilare la comunicazione rifiuti semplificata manualmente ed inviare la comunicazione rifiuti semplificata a mezzo posta.
Comunicazione Telematica
La comunicazione telematica dovrà essere utilizzata per la trasmissione delle seguenti comunicazioni:
Le comunicazioni telematiche devono essere trasmesse tramite il portale www.mudtelematico.it
Esclusivamente per:
Per poter compilare la Comunicazione telematica è necessario effettuare il download del software messo a disposizione da Ecocerved all’indirizzo: https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/126
Principali novità introdotte con la Comunicazione 2019
Nella scheda SA-AUT è stato inserito espressamente il caso in cui l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti. Il dichiarante dovrà riportare l’ente originario titolare della funzione dell’autorizzazione. In relazione all’attività autorizzata, se il provvedimento non riporta in maniera esplicita l’attività attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.
I produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti all’estero non possono compilare la comunicazione semplificata. Il nuovo DPCM prevede nel caso in cui il rifiuto abbia una destinazione non nazionale l’obbligo del dichiarante di specificare la quantità per singola attività svolta a destinazione.
Nella comunicazione Rifiuti sono state apportare le seguenti modifiche:
Quadro riassuntivo obblighi 2019
Chi | Cosa | Come |
Produttori | ||
Produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono a destinatari nazionali | Comunicazione Rifiuti Semplificata
Oppure |
Spedizione via PEC del modulo ottenuto da mudsemplificato.ecocerved.it
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica | |
Altri produttori, compresi i nuovi produttori | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Gestori (ricuperatori, trasportatori, smaltitori)
|
Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) | ||
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta) | ||
Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggio (se dovuta) | ||
Intermediari o commercianti senza detenzione | Comunicazione Rifiuti | Trasmissione telematica |
Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2 | Comunicazione imballaggi | Trasmissione telematica |
Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane | Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione | – Via Telematica
– Spedizione via PEC della scheda anagrafica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento | Comunicazione AEE | Via Telematica |
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono puniti : “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2019 sono quelle previste dall’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs.n. 205 del 2010.
La disposizione è confermata espressamente dall’ art. 6 comma 3 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.
Servizi di Consulenza: Ambiente & Rifiuti è a vostra disposizione come ogni anno per darvi supporto nella compilazione delle dichiarazioni MUD. Contattaci per richiedere maggiori informazioni ed un preventivo. Per richiedere info e preventivi: v.laforgia@ambiente-rifiuti.com
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I Gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, devono predisporre ed inviare le informazioni relativa alla Valutazione del rischio incendio dell’impianto.
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