La Cassazione (sentenza n. 7095/2026) conferma la responsabilità del titolare d’impresa per i reati nella gestione dei rifiuti: obbligo di vigilanza, limiti della delega di funzioni e implicazioni operative per la compliance ambientale.
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Pubblicazione del 27 Giugno 2022
La difesa dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti si sono arricchiti di un ulteriore tassello grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2022 della Legge 17 Maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nella acque interne e per la promozione dell’economia circolare” meglio conosciuta ora come legge “SalvaMare”.
Che i nostri mari, fiumi e laghi avessero necessità di essere tutelati era ormai indubbio. La norma di per sé non è la soluzione del problema ma solo uno strumento per poter rimediare, parzialmente ed in maniera minima, ai nostri gesti senza senso che ci hanno portato ad inquinare, senza alcun motivo logico se non pigrizia e scarso senso di responsabilità, una delle risorse più importanti del nostro pianeta.
Pertanto dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che seppur la norma sia necessaria questa deve accompagnarsi inevitabilmente ad una presa di coscienza da parte dell’Uomo che il mare ed i suoi fondali non devono più essere inquinati e quindi ad un cambiamento radicale dei propri comportamenti.
Per quanti hanno seguito la missione di sopralluogo del porto di Terrasini, svolte in collaborazione con l’associazione Abyss Cleanup, dovrebbe essere ormai chiaro ed evidente che se un porto come quello appena citato ha una distribuzione così vasta di rifiuti anche gli altri porti e fondali marini non sono messi meglio.
Obiettivi della norma
La norma persegue l’obiettivo nobile e condiviso da molti di contribuire a:
- Risanamento dell’ecosistema marino
- Promozione dell’economia circolare
- Sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli di comportamento virtuosi
Azioni queste tutte volte a prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
Obiettivi nobili per l’appunto….per i quali abbiamo dovuto invocare il legislatore.
Per poter scendere nel dettaglio degli aspetti normativi è necessario dare uno sguardo alle nuove definizioni che vengono introdotte e che vanno ad arricchire ulteriormente il D.Lgs. 152/2006. Nello specifico:
- Rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- Rifiuti volontariamente raccolti: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
- Campagna di sensibilizzazione: l’attività finalizza a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
Introdotte quindi le nuove definizioni di cui dobbiamo tener conto, le modalità operative sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, vengono definite dall’articolo 2.
La norma fa riferimento all’attività di pesca che collateralmente potrebbe portare a pescare anche dei rifiuti. Una volta pescati, questi rifiuti non devono essere rigettati in mare ma la norma dispone che è compito del comandante della nave o del conducente del natante, conferire tali rifiuti all’impianto portuale di raccolta del porto nel quale approda.
La norma aggiunge inoltre che laddove l’imbarcazione dovesse ormeggiare in un’area non compresa nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono che i rifiuti siano conferiti in apposite strutture di raccolta. Queste potranno essere anche temporanee ed allestite in prossimità degli ormeggi.
Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati e conferiti presso l’impianto portuale di raccolta dovranno essere pesati all’atto del conferimento e conferiti gratuitamente ed andranno a popolare il deposito temporaneo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.
La gratuità del conferimento a favore del conferitore si trasformerà in un onere distribuito sull’intera collettività nazionale. Infatti i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati si aggiungeranno alla tassa sui rifiuti. Potremmo ipotizzare quindi che sia una sorta di incentivo per la popolazione a non inquinare i fondali. Se non inquiniamo non dovremmo subire il costo accessorio.
Infine e non meno importante, il legislatore dispone che il trasporto di questi rifiuti non necessita di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un grande passo avanti nell’ottica di rendere meno burocratica la gestione dei rifiuti ma chi scrive ha qualche dubbio sul fatto che nel prossimo futuro non nasca una categoria apposita al fine di poter controllare attivamente la gestione di questi rifiuti
Di fianco ai rifiuti accidentalmente pescati, il legislatore disciplina, con l’articolo 3 le campagne di pulizia.
Grazie a queste attività potranno essere raccolti rifiuti depositati sui fondali marina attraverso l’adozione di pratiche e sistemi di cattura che non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.
Per raggiungere tale obiettivo pertanto si renderà necessario il supporto di specialisti del settore che siano in grado di indirizzare chi organizza le campagne di sensibilizzazione e le autorità competenti nel pieno rispetto dell’ecosistema marino. Non possiamo infatti dimenticare che rifiuti abbandonati ormai da tempo sui fondali sono diventati la dimora di alcune specie marine e che quindi difficilmente si potrà pensare di rimuoverli senza alcuna interferenza. Probabilmente sarà necessaria un’analisi accurata dei potenziali rischi e danni che potrebbero derivare dal non rimuovere tali “rifiuti” dalla loro posizione.
Chi potrà avviare una campagna di sensibilizzazione?
La norma individua una serie di soggetti attivi: le autorità competenti o enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni di pescatori o loro cooperative, imprese di pesca, consorzi, associazioni di pescatori sportive e ricreative, associazioni sportive di subacquei e diportisti, associazioni di categoria, centri di immersione e di addestramento subacqueo e gestori degli stabilimenti balneari che presentano, alle autorità competenti di cui sopra, apposita istanza.
In pratica viene data la possibilità a numerosi attori di contribuire e partecipare alla difesa dei corsi d’acqua e dei mari. Sarà interessante vedere quali potranno essere le modalità operative e se queste saranno uniformi sul territorio nazionale o se assisteremo ad una distribuzione eterogenea delle procedure.
Gestione delle biomasse vegetali spiaggiate
Se i fondali sono di estremo interesse, non possiamo dimenticare che le spiagge lo sono altrettanto. Sulle nostre spiagge si depositano biomasse vegetali derivanti da piante marine o alghe, oltre ai nostri rifiuti.
Le biomasse vegetali potranno essere gestite mediante:
- Mantenimento in loco
- Trasporto a impianti di gestione dei rifiuti autorizzati
- Reimmissione nell’ambiente naturale mediante anche riaffondamento in mare
- Trasferimento nell’area retrodunale
Tali attività devono essere condotte mediante una prima vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico e dalla frazioni di rifiuti di origine antropica.
La norma dispone inoltre che il processo di riaffondamento è una operazione di tipo sperimentale e che pertanto dovrà essere valutata di concerto con l’autorità competente individuando siti ritenuti idonei.
Per quanto riguarda invece gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina, sabbia ed altro materiale inerte e materiale antropico, il loro recupero prevede un’autorizzazione, caso per caso, rilasciata dall’autorità competente. Tale autorizzazione è mirata a verificare se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dal novero dei rifiuti o se esso sia riutilizzabile nell’ambito di operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante codice di recupero R10 o se possa essere qualificato come sottoprodotto. E’ bene ricordare che anche in questo caso è necessaria una vagliatura del materiale a monte del processo.
La sensibilizzazione…un dovere
Abbiamo detto in apertura che la norma è un utile strumento se accompagnato da una forte sensibilizzazione e dalla presa di coscienza della necessità di non gettare i rifiuti nel mare, nei laghi o nei fiumi. L’articolo 8 introduce le “campagne di sensibilizzazione” che mirano proprio al raggiungimento degli obiettivi che la norma stessa si è posta in apertura.
Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.
Questa norma non rappresenta il punto d’arrivo della tematica ma il punto di partenza, la prima pietra di quella che speriamo sia un’opera più strutturata e che con il tempo si consolidi portandoci a ripulire i fondali marini, i letti dei fiumi e dei laghi evitando di gettarvi altri rifiuti al loro interno.
Nel momento in cui finalmente comprenderemo che dal rispetto di tali risorse derivano anche il nostro benessere quello delle altre forme di vita marine e non solo, probabilmente proprio in quel momento avvieremo un nuovo processo di trasformazione della nostra società verso un futuro più verde.
Nel corso dei prossimi mesi ci attendiamo che il MiTE dia seguito a quanto riportato nella norma introducendo i decreti attuativi indicati
Prima di concludere riteniamo sia interessante dare uno sguardo alla risposta del MiTE all’interpello presentato sull’argomento.
In particolare il quesito riguarda:
- se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
- se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.
Rinviando il lettore al link del MiTE dal quale scaricare e leggere l’intero documento, potremmo sintetizzare la risposta del MiTE nella seguente affermazione.
Sul primo quesito: al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi attualmente in essere è subordinata all’approvazione ed entrata in operatività dei nuovi piani.
Sul secondo quesito: le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.
Appare quindi importante che si provveda ad un aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti delle navi al fine di poter adeguare la gestione dei rifiuti attuale a quanto disposto dalla norma.
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