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La classificazione dei rifiuti e le nuove linee guida SNPA

Pubblicato il 24 Settembre 2021

Nonostante il tempo passi, le norme si evolvano e spesso vengano rimarcati obblighi già stabiliti in precedenza, anche se per qualcuno sembrano essere del tutto nuovi con sua somma sorpresa, di tanto in tanto occorre ritornare a parlare di argomenti fondamentali, nel settore della gestione dei rifiuti, affinché se ne comprenda l’importanza e le sue implicazioni.

Quando si parla di “gestione dei rifiuti”, infatti, spesso si pensa semplicemente all’azione del Produttore (azienda) che affida i propri rifiuti al trasportatore che li conferirà in un qualche impianto ignorando di fatto tutti i passaggi necessari affinché ciò avvenga in sicurezza e soprattutto le responsabilità connesse ad ogni singolo soggetto della filiera.

Al fine di poter garantire in ogni impresa una corretta gestione dei rifiuti, il primo passo da compiere è una lettura attenta delle norme e relative disposizioni, circolari e documenti tecnici inerenti, al fine di avere un quadro completo della situazione evitando, di passare da un eccesso di “leggerezza” circa le proprie responsabilità ad un eccesso di burocratizzazione delle procedure che potrebbero essere controproducenti in alcuni casi.

Il primo aspetto che un Produttore di rifiuti deve analizzare, per una corretta gestione ambientale, è la classificazione dei rifiuti

Spesso si tende a semplificare troppo la “classificazione dei rifiuti” riducendo l’attività, di per sé articolata e complessa in alcuni casi, alla semplice attribuzione del codice CER al rifiuto che, nei casi migliori viene fatta dal Produttore, nei casi peggiori invece viene invece demandata a soggetti terzi non sempre in possesso di competenze e conoscenze tali da poter svolgere questa attività in modo corretto. Quest’ultima prassi denota una mancata comprensione delle motivazioni e delle responsabilità che il legislatore ha posto proprio in capo al Produttore quale soggetto principale della filiera.

La delega a terzi delle attività di classificazione dei rifiuti ricordiamo non sono vietate dalla norma ma, come per tutte le attività delegate a soggetti terzi, è bene che il delegante verifichi quali siano le effettive competenze del soggetto delegato e quali sono le proprie responsabilità in materia.

Le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 hanno destato particolare attenzione sul tema, benché tuttavia l’obbligo di classificazione fosse già da tempo introdotto e le sentenze emesse nel corso degli anni ne sono la prova.

Ne riportiamo un esempio: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47288 del 21 novembre 2019 (ud. del 29 marzo 2019)

Ma cosa è la classificazione dei rifiuti?

Potremmo definirla come il complesso delle attività tecnico-normative tese a caratterizzare il rifiuto dal punto di vista chimico-fisico al fine di poter attribuire il corretto (o meglio, il più vicino possibile, vista l’impossibilità di adeguare il Catalogo Europeo dei Rifiuti all’avanzamento tecnico-scientifico) codice CER e le eventuali caratteristiche di pericolo.

Come si evince dal periodo precedente, la classificazione dei rifiuti è un’attività articolata in più fasi e dovendo analizzare una serie di aspetti tipici e propri del rifiuto prodotto, richiede conoscenze multidisciplinari.

Al fine di rendere più lineare l’approccio alla classificazione dei rifiuti riteniamo sia utile provare a scindere il termine “classificazione” inteso in senso lato dal legislatore in due attività che seppur distinte si sovrappongono facilmente nel corso della loro esecuzione.

Da un punto di vista logico potremmo quindi definire:

  • Caratterizzazionecome il complesso di operazioni che mirano, attraverso un’analisi tecnica, ad individuare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e le sue eventuali caratteristiche di pericolo.
  • Classificazionecome l’operazione di ricerca ed attribuzione del codice CER al rifiuto

Scindendo in questo modo le due attività ben si comprende come non sia possibile giungere all’attribuzione immediata del codice CER senza passare per una conoscenza profonda (caratterizzazione) del rifiuto.

E’ chiaro che non per tutti i rifiuti verrà richiesto un approfondimento al fine di individuare il corretto codice CER, ma se pensiamo ai rifiuti derivanti da processi artigianali ed industriali ci si rende conto che la questione si fa più complessa.

Ed è proprio questa complessità che ha condotto, giustamente, il Legislatore ad attribuire al Produttore l’obbligo di procedere alla caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti. Il Produttore è infatti l’unico conoscitore dei propri processi produttivi, delle materie prime coinvolte, degli scarti generati dai processi, delle relative quantità ecc..

Tutto quanto premesso, risulterà oltremodo difficile ipotizzare che un terzo soggetto possa agevolmente attribuire il CER corretto a rifiuti partendo unicamente da una semplice analisi visiva dei rifiuti o dal codice ATECO dell’impresa e senza possedere determinate competenze tecniche e profonda conoscenza dei processi produttivi aziendali da cui si originano i rifiuti.

Occorre infatti considerare le conseguenze che possono innescarsi a valle di una attribuzione arbitraria del codice CER:

  • Sanzioni per errata classificazione del rifiuto
  • Errato impianto di destino con il rischio di respingimento del carico
  • Costi più elevati di conferimento

Cerchiamo ora brevemente di mettere in evidenza le principali motivazioni per le quali è corretto che il Produttore effettui la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti.

  1. Conoscenza dei processi di produzione.Si è già affermato che il Produttore è l’unico conoscitore dei processi produttivi che giungono a generare degli scarti che quindi possono divenire rifiuti. Ne discende pertanto che non possono essere altri soggetti ad effettuare questa classificazione salvo la necessità di studiare, preliminarmente, i processi aziendali;
  2. Autorizzazioni impianto di destino.Anche se ai più ancora non è chiaro, gli impianti di destino dei rifiuti non sono tutti uguali. Essi differiscono per tipologia autorizzativa, tipologia di rifiuti che possono accettare, tipologie di trattamento che possono svolgere sui rifiuti (recupero o smaltimento, termini che non sono sinonimi), vincoli nell’accettazione in funzione di determinati parametri chimici ecc….

Ciò vuol dire che caratterizzare correttamente un rifiuto condurrà il Produttore o il soggetto terzo al quale si affida, ad esempio l’intermediario, ad individuare il più idoneo impianto di destino.

Ad esempio, ma è solo un caso molto generico, non possiamo dimenticare il principio di gerarchia di gestione dei rifiuti che dovrebbe far propendere le imprese ad optare quanto più possibile per soluzioni di riciclo e recupero dei rifiuti lasciando come opzione residua quella dello smaltimento (ora dovrebbe essere più chiaro come mai non sono sinonimi i termini di cui sopra). Si potrebbe anche prendere in considerazione il caso di quelli impianti autorizzati in procedura semplificata vincolati, secondo il DM 5 Febbraio 1998, ad accogliere rifiuti caratterizzati da un determinato codice CER e proveniente da specifiche attività. Chiaramente in questo caso entriamo anche in un’altra sfera di responsabilità che sono quelle determinate dalla necessità, per il Produttore, di controllare le autorizzazioni dell’impianto di destino prima che il rifiuto venga affidato al trasportatore.

  • Riciclaggio dei rifiuti. In questi ultimi anni si parla molto di green economy, riciclo dei materiali, materie prime seconde in sostituzione di quelle vergini, ma ciò che spesso non si comprende è che affinché ciò possa avvenire la prima azione deve essere compiuta a monte ovvero nel momento in cui “classifichiamo” i nostri rifiuti per avviarli al corretto destino e ciò è valido sia in ambito domestico che in ambito aziendale.
  • Aspetto economico.Spesso si tende a pensare che optando per l’attribuzione del codice CER pericoloso, in via cautelativa, ai rifiuti si evitino i costi delle analisi chimiche. Un rifiuto pericoloso però in genere ha dei costi di conferimento più elevati. Se si prendesse in considerazione un processo produttivo continuo dal quale vengono generati rifiuti, l’effettuazione di una attività completa di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti potrebbe invece risultare più economico per l’impresa e con rischi più ridotti.
  • Applicazione principio di precauzione. Tale aspetto è direttamente collegato al punto precedente. L’applicazione del principio di precauzione con relativa attribuzione del codice CER pericoloso al fine di ridurre i costi delle analisi chimiche e delle attività di classificazione del rifiuto. Come già indicato al punto precedente il risparmio ottenuto dalle mancate analisi chimiche potrebbe non essere compensato dai costi di conferimento del rifiuto pericoloso in impianto di destino. Inoltre pur ammettendo che questa possa essere considerata una prassi corretta (ma come vedremo più avanti vi sono delle condizioni per le quali si può ricorrere a detto principio) occorre considerare un aspetto fondamentale spesso trascurato: l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo. Le caratteristiche di pericolo “HP” devono essere attribuite ai rifiuti non in modo arbitrario ma bensì a valle di una analisi tecnica dei rifiuti. L’arbitraria attribuzione delle caratteristiche di pericolo rappresenta una chiara violazione della norma con una esposizione a rischi di sanzione per il Produttore ma non solo. Infatti vi sono rischi legati anche alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti legati al regolamento ADR che potrebbe divenire applicabile.

Potremmo continuare ancora a lungo con l’elenco dei motivi per i quali è giusto e soprattutto doveroso effettuare una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti ma siamo certi che questi primi punti esposti saranno occasione di riflessione per i lettori.

Poste quindi le basi sul perché debba essere effettuata la classificazione dei rifiuti cerchiamo di comprendere come questa debba essere condotta.

Per fortuna in questo ambito ci vengono in aiuto le linee guida del SNPA di recente adozione (aggiornamento) che nella realtà già esistevano ma che ai più sono divenute note dopo l’introduzione dell’articolo 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 così come aggiornato dal D.Lgs. 116/2020 di cui riportiamo uno stralcio:

La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 Dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentitala conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con il decreto del Ministero della Transizione Ecologia n. 47 del 9 Agosto 2021 sono state approvate le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 Maggio 2021 n. 105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9. – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Il documento contenente le linee guida sulla classificazione dei rifiuti è un utile manuale di consultazione per principianti e veterani del settore da utilizzare come supporto nella classificazione dei rifiuti.

Il documento, composto di 173 pagine, si articola su 4 grandi capitoli e relative appendici.

Il SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, operativo dal 14 Gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 28 Giugno 2016 n. 132.

Il SNPA costituisce di fatto una vera e propria rete che fonde in sé quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali che coinvolgeva 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) oltre all’ISPRA.

Il legislatore ha attribuito al SNPA dei compiti precisi e fondamentali per la tutela dell’ambiente quali ad esempio le visite ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento ecc…

Le linee guida rappresentano, come scritto in precedenza, un valido supporto e non l’unico strumento, per poter procedere con la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti e nel corso dei suoi capitoli, in alcuni parti purtroppo ridondanti ma necessari, illustra in modo efficiente cosa sia di fatto la caratterizzazione.

Partiremo dunque proprio dalle linee guida per poter illustrare quali sono le fasi che il Produttore deve eseguire al fine di poter giungere alla corretta classificazione dei propri rifiuti.

E’ opportuno sottolineare che non tutte le fasi vanno affrontate per ogni singola tipologia di rifiuto poiché ve ne saranno alcune di più semplice classificazione che non richiederanno uno studio tecnico approfondito.

Ad esempio per imballaggi in carta e cartone che hanno contenuto delle apparecchiature elettroniche e per i quali siamo certi che non vi sia stata alcuna contaminazione sarà semplice giungere all’attribuzione del codice CER 150101. Per altri rifiuti invece tale procedura semplificata non sarà applicabile e si renderà necessaria l’attivazione anche delle fasi successive che vedremo qui di seguito.

Prima di procedere riteniamo importante riportare alcune citazioni relative alla Corte di Giustizia Europea che affronta proprio il tema della classificazione dei rifiuti e delle indagini che il Produttore deve svolgere sui propri rifiuti. Tali citazioni saranno sicuramente un utile spunto di riflessione per il lettore.

Sentenza corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 marzo 2019 (cause riunite C-487/17 a C-189/17): qualora dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 Marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17): per quanto riguarda le prove, occorre in primo luogo rilevare che la valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP3, come risulta dall’allego III della direttiva 2008/98, deve essere effettuata sulla base di tale metodo ove ciò sia “opportuno e proporzionato”. Ne consegue che, quando la valutazione della pericolosità di un rifiuto può essere fatta sulla base delle informazioni già ottenute in modo tale che il ricorso a una prova non sarebbe né opportuno né proporzionato, il detentore di tale rifiuto può procedere a classificarlo senza ricorrere ad una prova.

Comunicazione della Commissione europea contenente “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”: nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo <<scenario realistico più sfavorevole>> per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 Marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17): L’analisi chimica di un rifiuto deve, certamente, consentire al suo detentore di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98. Tuttavia, nessuna disposizione della normativa dell’Unione in questione può essere interpretata nel senso che l’oggetto di tale analisi consista nel verificare l’assenso, nel rifiuto di cui trattasi, di qualsiasi sostanza pericolosa. Il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano essere ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo.

Queste citazioni descrivono in modo esauriente la necessità, per il Produttore, di indagare sui propri rifiuti al fine di adempiere alle normative vigenti ed essere certo di aver correttamente classificato gli stessi.

La classificazione dei rifiuti in tre fasi

La caratterizzazione e classificazione dei rifiuti può essere svolta applicando un approccio a tre stadi.

Nei casi più semplici, come quello descritto in precedenza, i passaggi da svolgere saranno minimi e non si renderà necessaria l’esecuzione di tutte le fasi, nei casi più complessi invece si dovrà porre in essere uno studio tecnico completo che culminerà nella redazione di una “scheda di caratterizzazione”.

La prima attività che il Produttore deve svolgere è verificare se lo scarto prodotto sia effettivamente soggetto alla normativa rifiuti o se rientra nelle esclusioni e si renda quindi necessaria l’applicazione di una normativa specifica di settore.

L’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina le esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta ovvero dalla disciplina dei rifiuti. Sono infatti escluse:

  1. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccago in formazioni gelogiche prive di scambio di lfluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  2. Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articolo 239 e seguenti relativamente alla bonifici di siti contaminati;
  3. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  4. I rifiuti radioattivi;
  5. I materiali esplosivi in disuso;
  6. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre escluse, ai sensi del comma 2 dell’art. 185 del medesimo decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

  1. Le acque di scarico;
  2. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  3. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  4. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117;
  5. Sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’art. 3 paragrafo 2 lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Sono altresì esclusi i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000 e s.m.i. .

Rinviamo il lettore alla lettura delle linee guida per identificare tutte le possibili cause di esclusione del proprio scarto dalla normativa rifiuti.

La seconda fase è quella che vede concretizzare l’attività di caratterizzazione dei rifiuti con un’analisi dei processi al fine di poter giungere alla classificazione dei rifiuti e quindi l’attribuzione del codice CER.

La fase due della procedura di classificazione consiste nella individuazione, all’interno dell’elenco europeo dei rifiuti del codice CER pertinente. Tale attività come vedremo non potrà essere posta in essere senza un minimo di conoscenze dei processi produttivi che hanno generato il rifiuto stesso. Come si evince dallo schema infatti, la prima fase della ricerca del codice CER richiede proprio la conoscenza del processo produttivo al fine di poter individuare il capitolo di pertinenza all’interno del quale ricercare il CER competente.

A tal proposito ci viene in supporto il legislatore che fornisce le “istruzioni per l’uso”.

L’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo “elenco dei rifiuti” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE.

I diversi tipo di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.
  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Le prime due cifre che andremo dunque ad identificare si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), mentre la terza e la quarta cifra identificano la sub-categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato. (III livello).

Purtroppo duole osservare che il Catalogo Europeo dei Rifiuti seppur aggiornato minimamente nel corso degli anni non è ancora stato adeguato al processo tecnico-scientifico e non sono pochi i casi in cui risulta davvero difficoltoso individuare il corretto codice CER per i rifiuti prodotti dalle imprese. Su tale aspetto auspichiamo che il legislatore europeo decida nel più breve tempo possibile di raccogliere le segnalazioni pervenute dai diversi paesi europei ed adegui l’elenco.

Una volta che il codice CER del rifiuto è stato individuato, per i rifiuti non pericolosi, le attività sono concluse.

Se il codice CER individuato appartiene ad un rifiuto pericoloso occorre allora proseguire con le indagini al fine di poter attribuire le corrette caratteristiche di pericolo che, come anticipato nel corso di questo articolo, possono avere implicazioni sia sul piano della sicurezza sul lavoro (ad esempio determinate accortezze su come maneggiare il rifiuto) sia sul piano del trasporto del rifiuto stesso.

Con la fase tre il Produttore è chiamato ad effettuare un approfondimento relativo ai propri rifiuti. A tal proposito si renderà necessario disporre di una serie di informazioni, alcune in realtà già presenti nella fase due, ed altre aggiuntive.

Uno schema tipo è quello riportato di seguito:

  • Conoscenza dettagliata dei processi di produzione e delle attività di origine dei rifiuti;
  • Materie prime coinvolte nei processi e processi di trasformazione. Raccolta quindi delle schede di sicurezza aggiornate delle materie prime coinvolte;
  • Ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
  • Effettuazione, dove necessario ed obbligatorio, delle analisi chimiche di laboratorio;
  • Raccolta di ogni ulteriore documentazione tecnica che il Produttore ritenga necessaria per l’analisi.

Possiamo quindi affermare che l’adeguata conoscenza della composizione di un rifiuto si ottiene dalla combinazione delle diverse informazioni ottenibili dalle fonti precedentemente citate. Ognuno degli aspetti indicati richiederebbe in realtà degli approfondimenti viste le normative coinvolte, banche dati disponibili a livello europeo, tipologia di documentazione aggiuntiva che è possibile gestire, obbligatorietà o meno delle analisi chimiche e tecniche di campionamento dei rifiuti. Ciò dimostra ancora una volta come la classificazione dei rifiuti non sia in realtà un argomento esauribile in poche righe.

E’ importante soffermarsi un attimo sulla questione delle schede di sicurezza. Queste sono un valido strumento a disposizione del Produttore (se aggiornate) per effettuare delle valutazioni su materie prime o su miscele e sostanze che non sono state trasformate e divengono rifiuti, ma anche per conoscere le miscele risultanti dai processi di lavorazione.

Su tale argomento, le linee guida entrano nel dettaglio invitando il Produttore a consultare il sito ECHA dove sono raccolte le informazioni sulle sostanze pericolose immesse sul mercato. Ciò è dovuto alla possibilità che “produttori” diversi della medesima sostanza, in funzione delle informazioni in loro possesso, abbiano redatto schede di sicurezza più o meno complete e differenti, per alcuni aspetti, tra di loro. Accedere al sito dell’ECHA e individuare la sostanza in oggetto che abbia il maggior numero di notificatori permetterà al produttore di rifiuti di avere a disposizione informazioni più accurate.

Purtroppo non potremo entrare nel dettaglio dell’ECHA e dell’importanza delle schede di sicurezza, argomento affascinante sul quale ci sarà modo in futuro di ritornarci.

Se a valle delle analisi effettuate dal Produttore dovesse emergere che il rifiuto è di tipo pericoloso, si renderà necessario un ulteriore approfondimento teso ad individuare le corrette caratteristiche di pericolo.

Queste ultime ribadiamo non possono essere attribuite in modo arbitrario in quanto alcune di esse innescano ulteriori obblighi per il Produttore, ad esempio l’analisi degli obblighi derivanti dal regolamento ADR oppure verifiche di compatibilità delle HP dei rifiuti con quelle conferibili in impianto di destino.

A tal proposito le linee guida sono un importante strumento di ausilio al Produttore per comprendere come applicare le caratteristiche di pericolo, quali siano i valori soglia oltre i quali le HP devono essere attribuite, quali sono i casi in cui devono essere eseguite delle sommatorie ecc…

Anche in questo caso rinviamo il lettore ad una lettura approfondita dell’argomento che per ovvie ragioni di spazio non possiamo riassumere in questo articolo. E’ importante però sottolineare che la corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolo passa attraverso il confronto delle concentrazioni rilevate nella sostanza o nella miscela rifiuto con i valori soglia definiti dalla normativa. Si riporta qui di seguito la tabella delle linee guida che esplicita in modo chiaro tale concetto.

Di seguito si riporta uno stralcio dello schema della procedura di classificazione di un rifiuto identificato da voci a specchio che sarà utile per il lettore nell’applicazione delle tre fasi di cui sopra.

Come si può quindi comprendere da questo brevissimo stralcio, la classificazione dei rifiuti intesa in senso lato è multidisciplinare e richiede l’accesso a molte informazioni e documentazione. Ciò ci permette di ribadire quanto già scritto in precedenza ovvero che non è sufficiente dare uno sguardo al codice ATECO dell’azienda ed ai rifiuti prodotti per comprendere quale codice CER attribuire.

La caratterizzazione e la classificazione di un rifiuto quindi si basa su aspetti tecnici, come la conoscenza approfondita del ciclo produttivo, l’analisi di documentazione tecnica, come le schede di sicurezza e la consultazione del sito ECHA e l’analisi di normative specifiche di riferimento ed analisi chimiche (argomento sempre spinoso).

Al fine di poter consultare le fonti disponibili riteniamo sia utile il seguente approccio definito dalle linee guida.

Come si è potuto osservare brevemente in queste pagine, la completa classificazione dei rifiuti non è una semplice questione di individuazione del codice CER ma racchiude in sé un’articolata serie di attività multidisciplinari che devono essere messe in campo al fine di poter essere certi di aver identificato il rifiuto.

A quanti si staranno chiedendo quanto sia utile questo esercizio di analisi dei rifiuti e se sia possibile metterlo in atto ogni volta,  ci sentiamo di rispondere che la classificazione seppur complessa è un’attività che ha dei vantaggi per le imprese e per la comunità.

Da un lato ci permette di adempiere agli obblighi normativi, dall’altra ci permette di avere sotto controllo nelle nostre aziende la produzione dei rifiuti in modo puntuale (in particolare se corredato da un completo sistema di gestione ambientale anche non certificato) ed infine dobbiamo considerare le ricadute sulla comunità.

Se tutti gli attori della filiera della produzione dei rifiuti avviassero un processo di classificazione dei rifiuti effettuato secondo le disposizioni tecnico-normative avremmo la possibilità di alimentare meglio il circuito del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, eviteremmo miscelazioni di rifiuti senza sbocco per il recupero, avremmo dei costi di gestione dei rifiuti più ridotti, capacità di incrementare la produzione di materie prime recuperate evitando di attingere ancora a quelle vergini, riduzione dei traffici illeciti, riduzione della possibilità per gestori scorretti di inserirsi nelle maglie del ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti.

La scheda di caratterizzazione dei rifiuti

Nel momento in cui un Produttore procede alla caratterizzazione di un rifiuto è opportuno che raccolga tutte le informazioni raccolte, documenti e foto del rifiuto stesso, all’interno di un fascicolo o in quella che potremmo definire: Scheda di caratterizzazione del rifiuto, che rappresenta di fatto una sorta di documento di identità del rifiuto stesso.

Una scheda di caratterizzazione dovrebbe contenere al suo interno tutte le informazioni tipiche del rifiuto in oggetto.

Una scheda tipo potrebbe contenere:

  1. Dati identificativi dell’azienda
  2. Data di redazione
  3. Nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla redazione
  4. Codice CER
  5. Descrizione normativa
  6. Descrizione informale del rifiuto
  7. Analisi dei processi produttivi
  8. Elenco delle materie prime coinvolte nei processi, suddivisi per fare
  9. Foto rappresentative del rifiuto
  10. Indicazione della produzione se continuativa, stagionale ecc…
  11. Quantità stimate o storiche del rifiuto prodotto
  12. Indicazione delle modalità di recupero/smaltimento
  13. Modalità di confezionamento
  14. Dati caratteristici del rifiuto
    1. Urbano/speciale
    2. Pericoloso/non pericoloso
    3. Caratteristiche di pericolo
    4. Stato fisico
    5. Odore
  15. Indicazioni sulla sicurezza in relazione alle modalità di maneggiamento del rifiuto
  16. Pittogrammi obbligatori da porre sui colli
  17. Indicazioni ADR
  18. Riferimenti ad eventuali analisi chimiche condotte sui rifiuti
  19. Riferimenti normativi presi in considerazione ed eventuali note di corredo
  20. Note aggiuntive utili ad una migliore comprensione del rifiuto

Chiaramente ogni Produttore potrà redigere la scheda di caratterizzazione in modo personalizzato aggiungendo ulteriori informazioni ed avendo cura di mantenere quelle essenziali per l’identificazione del rifiuto.

Le finalità di questo documento sono diverse:

  • Documento disponibile per l’impresa e che aggiornerà nel corso del tempo in funzione dei cambiamenti dei processi produttivi e/o della variazione delle materie prime coinvolte. (Basti pensare ad esempio alla variazione di un olio lubrificante/refrigerante impiegato in un tornio che di conseguenza muterà i parametri chimico-fisici degli oli di risulta)
  • Documento disponibile per organi di controllo che potranno così verificare come l’impresa sia giunta all’attribuzione del corretto codice CER a valle di una indagine tecnico-normativa
  • Documento condivisibile con intermediari ed impianti di trattamento al fine di individuare l’impianto di destino più idoneo ed ottenere il prezzo di conferimento migliore in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Classificare un rifiuto è quindi in conclusione un processo fondamentale per l’intera filiera di gestione dei rifiuti, essa è la prima attività che deve essere volta affinché il Produttore possa affermare che il proprio sistema di gestione sia conforme alla normativa vigente e per poter dimostrare ad eventuali organi di controllo di aver identificato correttamente i propri rifiuti.

Questo processo innesca una serie di conseguenze che hanno un impatto su tutti gli attori della filiera. Ad esempio determineranno alcune modalità di gestione del deposito temporaneo, individuazione di un trasportatore di rifiuti che sia in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali della categoria 4 o 5, dell’intermediario di rifiuti che sia in possesso dell’iscrizione in categoria 8 per i soli rifiuti non pericolosi o anche per i rifiuti pericolosi, di un impianto appositamente autorizzato per accogliere quello specifico rifiuto.

Esaurire l’intero argomento con tutte le sue implicazioni, come ben si comprende, non è possibile ma se ne può concludere che la “semplice” classificazione dei rifiuti, punto di partenza per una corretta gestione, propaga i suoi effetti fino a valle della filiera dimostrando la necessità di una corretta esecuzione dell’attività stessa.

 

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