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Gas Radon – Obbligo di monitoraggio per tutte le attività Pugliesi aperte al pubblico

Pubblicati il 23 febbraio 2018

Cos’è il Radon? Ne hai già sentito parlare? Sai quali effetti può avere sulla tua salute? Sai dove si trova?

Facciamo informazione per fare prevenzione…

In questo articolo cercheremo di dare una panoramica generale alla problematica che ha rilevanza mondiale.

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale presente sulla Terra (è presente ancor prima che l’Uomo comparisse nella sua forma attuale), che costituisce la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione mondiale. È un gas Nobile, incolore, inodore e chimicamente inerte.

Ciò vuol dire che non siamo in grado di accorgerci della sua presenza in maniera semplice.

Il Gas Radon è presente praticamente ovunque e misurarne la sua concentrazione potrebbe ridurre notevolmente il rischio di tumore polmonare.

Nonostante si accusi il Gas Radon di essere un killer silenzioso esso è in realtà poco reattivo da un punto di vista chimico, i veri killer sono i suoi figli, Polonio, Bismuto e Piombo che si formano dal decadimento del Radon. Essi sono molto più reattivi ed una volta formatisi vengono veicolati all’interno del corpo umano grazie a particelle di fumo, vapore acqueo, polveri ecc…

Giungi a livello polmonare queste sostanze si fissano ai tessuti e continuano ad emettere particelle alfa in grado di danneggiare il dna delle cellule in modo irreversibile.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il Radon come cancerogeno di prima classe per l’Uomo.

Questa breve premessa era doverosa per poter spiegare, più avanti, perché la Regione Puglia, prima regione in Italia, abbia obbligato tutte le attività aperte al pubblico al monitoraggio di questo gas.

Diamo ora uno sguardo più da vicino alla problematica per comprendere insieme in quali luoghi questo gas è più probabile che si presenti in concentrazioni maggiori.

I risultati degli studi medici hanno dimostrato che:

  • il rischio di tumore polmonare attribuibile al gas radon aumenta proporzionalmente all’aumentare della sua concentrazione;
  • il rischio di tumore polmonare attribuibile al gas radon aumenta proporzionalmente alla durata dell’esposizione;
  • L’aumento del rischio di cancro avviene proporzionalmente rispetto alla “normale” frequenza dei tumori polmonari;
  • A parità di concentrazione di radon e durata dell’esposizione, il rischio di tumore polmonare è molto più alto per i fumatori (cica 25 volte) rispetto ai non fumatori.

Qualche dato numerico per inquadrare il fenomeno:

  • Per persone esposte al radon per circa 30 anni, l’analisi degli studi epidemiologici effettuati in 11 Paesi Europei, tra cui l’Italia, ha evidenziato un aumento di rischio di circa il 16% ogni 100 Bq/m3 di concentrazione di radon
  • Quindi il rischio raddoppia per un’esposizione di circa 30 anni ad una concentrazione di circa 600 Bq/.m3. A 200 Bq/m3 e 400 Bq/m3 il rischio aumenta rispettivamente del 32% e del 64%.

L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in Italia il numero di casi di tumore polmonare attribuibili all’esposizione al radon è compreso tra 1.000 e 5.500 ogni anno (su un totale annuale di circa 31.000 tumori polmonari), la maggior parte dei quali tra i fumatori, a causa dell’effetto sinergico tra radon e fumo di sigaretta

Il rischio Radon può essere ridotto?

Il rischio può essere ridotto smettendo di fumare e riducendo l’esposizione al gas radon.

Anche se la problematica in Puglia sembra essere esplosa di recente con l’introduzione della Legge 30/2016, in realtà già a livello Europeo ed Italiano esistono delle norme che tutelano le abitazioni ed i luoghi di lavoro dall’esposizione al gas RadonLo sapevi?

Attualmente in Italia esistono obblighi solo per i luoghi di lavoro introdotti dal D.lgs. 230/95 come modificato dal D.lgs 241/2000 (attuazione direttive Euratom 89/618 – 90641 – 92/3 e 96/29).

Come puoi vedere la problematica ha una rilevanza enorme. Non solo coinvolge te stesso, ma anche i tuoi collaboratori e la tua clientela!

Per gli ambienti residenziali e le acque per uso potabile esistono le raccomandazioni:

  • 90/143/Euratom (ambienti chiusi)
  • 928/2001/Euratom (acque potabili)

Il D.Lgs. 241/2000 dispone che all’inizio dell’attività lavorativa l’esercente abbia 25 mesi di tempo per eseguire un controllo radiometrico del radon nei luoghi di lavoro (con conseguente relazione tecnica). Il controllo deve essere effettuato secondo le linee guida emanate da una Commissione tecnica e per tale controllo l’esercente si avvale di organismi riconosciuti.

Passando a norme più recenti, la Direttiva 2013/59/Euroatom del Consiglio Europeo del 5 Dicembre 2013 stabilisce delle norme fondamentali di sicurezza relativamente alla radioprotezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

E’ importante sapere che tutti gli Stati Membri dovevano conformarsi alla direttiva entro il 6 Febbraio 2018

Fortunatamente la Regione Puglia si è mossa d’anticipo con la Legge Regionale Radon del 3 Novembre 2016 n. 30 modificata dall’art. 25 della L.R. 9 Agosto 2017 n. 36.

La Regione Puglia con questa norma intende assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione alle concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della  legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR)

Il Piano sarà predisposto con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e dell’Autorità di bacino della Puglia, eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia.

I contenuti del Piano Regionale Radon

  1. l’aggiornamento (o l’individuazione) delle aree a rischio
  2. l’individuazione degli edifici a rischio
  3. criteri, prescrizioni e modalità per il risanamento degli edifici
  4. limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, prescrizioni costruttive e accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare attenzione nelle aree a rischio di cui alla lettera a)
  5. realizzazione e gestione di una banca dati delle misure di radon, come strumento per le iniziative di prevenzione
  6. studi aggiornati sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con Osservatorio Epidem. Regionale e l’ISS
  7. la definizione di un sistema di informazione della popolazionedei rischi connessi all’esposizione al radon
  8. il procedimento di monitoraggio periodico e anche differenziato per destinazioni urbanistiche a maggiore rischio

Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i comuni, la Città metropolitana, le province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, integrando le relative norme tecniche difformi.

Cosa fare per tutelare sé stessi, i propri lavoratori, la propria clientela?

La Legge Regionale impone a tutti gli edifici strategici di cui al DM 14/01/2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne nonché per gli edifici esistenti ed aperti al pubblico (sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il      superamento del limite dimensionale previsto per     l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione) di procedere ad avviare le misurazioni delle concentrazione di gas radon su base annuale entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per tali edifici l’obbligo è valido se i locali sono ubicati a piano terra, interrati e seminterrati.

Al termine della campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi gli atti, entro un mese, al comune interessato ed all’ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle  misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, pena la  sospensione  della certificazione di agibilità.

Se l’esito delle misurazioni del livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite di 300 Bq/mc, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato entro sessanta giorni, un piano di risanamento con relativo crono-programma delle opere da realizzare entro un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere della ASL competente.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell’immobile.

Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.

Tutto chiaro? Proviamo a riassumere.

I soggetti interessati dalla norma sono:

  • Tutti gli edifici strategici (sedi di enti pubblici, scuole, ospedali, case di cura, caserme militari, asili, scuole di ogni ordine e grado ecc…)
  • Tutti gli edifici già esistenti a livello interrato, seminterrato e locali a piano terra, aperti al pubblico; ciò vuol dire che ogni attività commerciale aperta al pubblico è coinvolta dalla norma

Gli unici edifici esistenti esenti dalla norma, se aperti al pubblico, sono quelli con una superficie inferiore a 20 mq a condizione che tale locale non abbia connessioni con altre parti dell’edificio tale che il limite venga superato.

Tu rientri in queste categorie? Hai già avviato la tua campagna di monitoraggio?

Noi possiamo aiutarti grazie a radON.OFF marchio registrato della CMG Consulting.

La normativa ti permette di muoverti in piena autonomia ma è bene sapere cosa devi fare.

  • Devi acquistare un numero di dosimetri congruo con la superficie del tuo locale secondo quanto previsto dalla normativa;
  • I dosimetri devono essere unicamente quelli previsti dalla normativa vigente;
  • Devi evitare che possano essere danneggiati o influenzati dal radon ancor prima di porli nei tuoi locali;
  • Devi posizionare correttamente i dosimetri al fine di ottenere un campionamento corretto dei dati;
  • Devi evitare che per errore i dosimetri vengano rimossi o spostati in altro luogo. In tal caso dovrai ricominciare tutto da zero e dovrai giustificarlo;
  • Devi ricordarti allo scadere della prima sessione di monitoraggio di rimuoverli e sostituirli con quelli nuovi per la seconda sessione;
  • Devi provvedere ad inviare i dosimetri, corredati di apposita scheda di misurazione ad un laboratorio certificato ed accreditato e che sia in grado di analizzare i dosimetri;
  • Una volta ricevuto il rapporto di prova dovrai leggerlo ed estrapolare i dati grezzi;
  • Dovrai elaborare i dati grezzi ottenuti dal rapporto di prova per elaborarli secondo le direttive imposte dall’ARPA Puglia;
  • Dovrai redigere una relazione tecnica;
  • Dovrai inviare il tutto entro un mese dal termine della campagna di monitoraggio al Comune territorialmente competente ed all’ARPA Puglia

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito le equazioni di calcolo previste per elaborare i dati estrapolati dal rapporto di prova.

La concentrazione di radon misurata dall’i-esimo dosimetro, relativa al periodo di misura Ts (espresso in ore), è data da:

L’incertezza associata alla concentrazione di radon misurata dall’i-esimo dosimetro è data da:

Pertanto, la concentrazione media annua C annua, calcolata sui due semestri mediante media pesata sulle durate temporali (Ts1 e Ts2) dei periodi di misura è data:

 

 

Come vedi i passaggi sono tanti ed il rischio di sbagliare è elevato. Hai già visto che non rischi una sanzione ma la perdita dell’agibilità dell’immobile in cui svolgi la tua attività lavorativa.

Ambiente & Rifiuti dell’Ing. Vito la Forgia, partner affiliato di radON.Off è in grado di fornirti un servizio completo che ti assolve da ogni incombenza e soprattutto  evita che, muovendoti  in autonomia, tu possa rischiare di fornire al Comune e all’Arpa Puglia dati errati.

Cosa possiamo fare per te e la tua attività?

  • Sopralluogo preliminare ed acquisizione delle planimetrie dell’immobile;
  • Elaborazione del piano di monitoraggio dei tuoi locali;
  • Fornitura e posizionamento dei campionatori passivi conformi a quanto sancito dalla “Guida Tecnica per le misure di concentrazione media annua di radon in aria in luoghi di lavoro, abitazioni e luoghi aperti al pubblico” per la prima sessione di campionamento;
  • Rimozione ed invio al laboratorio di analisi dei campionatori passivi;
  • Posizionamento dei campionatori passivi per la seconda sessione di campionamento;
  • Rimozione ed invio al laboratorio di analisi dei campionatori passivi;
  • Ricezione dei rapporti di prova a firma di tecnico specializzato attestante la concentrazione di gas radon per ciascun ambiente monitorato e successiva elaborazione dei dati;
  • Redazione della relazione tecnica illustrativa relativa alla campagna di monitoraggio;
  • Invio della relazione di monitoraggio agli Enti preposti ai controlli (ARPA PUGLIA e Comune);
  • Attribuzione del marchio depositato radON.OFF

Il laboratorio a cui verranno inviati i campionatori passivi è un certificato laboratorio di rilevanza internazionale.

 

L’attribuzione del marchio radON.OFF garantirà ai tuoi clienti che la tua attività è Radon free.

La campagna di monitoraggio del Radon non è un ulteriore balzello imposto alle attività per fare cassa ma è uno strumento di prevenzione per te, i tuoi lavoratori ed i tuoi clienti. Essere certo che i locali in cui lavori tutto il giorno presenti concentrazioni di Radon inferiori ai limiti di legge (e di pericolosità per la salute) ti permetterà di lavorare più sereno e di evitare di perdere il certificato di agibilità dell’immobile con conseguente paralisi della tua attività.

Ti ricordiamo che per tutte le attività coinvolte dalla normativa, la campagna di monitoraggio dovrà essere avviata entro il mese di Maggio 2018.

Vuoi saperne di più? Visita il sito www.radonoff.com

Il video qui sotto ti darà qualche altra informazione utile sul Radon.

https://www.youtube.com/watch?v=e6botuPSpUs

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