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Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 Aprile 2016
Ogni attività umana genera rifiuti. È un punto fermo e fondamentale che non bisogna mai trascurare quando parliamo di gestione dei rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri progetti che includano la riduzione della produzione dei rifiuti.
Se si parte da questo assunto appare chiaro che la riduzione della nostra impronta ambientale sul pianeta consiste, in gran parte, nel riuscire a produrre meno rifiuti o rifiuti altamente riciclabili. Ma non è solo questo, perché produrre meno rifiuti o produrne di riciclabili significa avere a disposizione anche degli impianti che siano in grado di trattarli, e facendo un ulteriore passo indietro, appare chiaro che in qualche maniera i rifiuti devono viaggiare dal luogo di produzione fino all’impianto. Questo “viaggio” rappresenta il cuore dell’articolo ossia il trasporto di rifiuti.
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato in duplice chiave di lettura, da un lato abbiamo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considerare l’aspetto normativo che disciplina il trasporto.
Questa è la fase che per alcuni versi risulta spesso critica, sottovalutata e che invece è esposta a numerosi controlli da parte degli organi di vigilanza.
Leggendo il Testo Unico Ambientale, il d.Lgs. 152/2006 con tutte le sue modificazioni accorse durante gli anni è facile comprendere come per il trasporto di rifiuti vi siano più modalità.
Tralasciando quelle che passano per il trasporto su gomma, rotaia, nave ed aereo, ciò su cui ci soffermeremo in questo articolo è una particolare modalità autorizzativa di trasporto.
Chi è già addentro alla tematica, saprà benissimo che sul mercato esistono operatori professionali che trasportano rifiuti. Affinché ciò sia possibile è necessario che essi siano autorizzati, innanzitutto con una licenza di trasporto merci, la quale può essere di due tipi:
- Trasporto di merci per conto di terzi;
- Trasporto di merci in conto proprio.
La differenza tra l’una e l’altra è molto profonda, spesso incompresa o trascurata da chi opera sul mercato ma che pone una evidente linea di demarcazione sulle attività che possono essere svolte.
Prima di addentrarci nel merito di quello che è l’argomento principale di questo articolo, è bene spendere due parole su queste due licenze.
Se un’azienda di trasporto è in possesso di una licenza di trasporto di merci per conto di terzi essa fa del trasporto la propria attività economica, pertanto ciò comporta lucro e le destinazioni delle merci possono essere le più disparate. Trasferendo questo concetto nel settore dei rifiuti ciò vuol dire che un trasportatore in possesso di una tale licenza e di una autorizzazione in regime ordinario, ossia iscritta in categoria 1 e/o 4 e/o 5 presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, potrà trasportare i rifiuti prodotti da terzi presso un qualsiasi impianto di destinazione a condizione che il trasportatore e l’impianto siano autorizzati per il codice CER del rifiuto in oggetto.
Ciò non è valido invece quando parliamo di un trasportatore che è in possesso di una licenza di trasporto conto proprio. Tale licenza viene rilasciata unicamente per le merci e beni che fanno parte delle attività dell’oggetto sociale dell’impresa. Un’azienda con questo tipo di licenza potrà iscriversi comunque all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4 e/o 5 e potrà trasportare rifiuti solo verso e da il proprio impianto di stoccaggio e/o trattamento. Ciò significa che l’Albo Gestori Ambientali nel rilasciare le relative autorizzazioni terrà ben presenti quali sono i codici CER oggetto dell’impianto autorizzato di proprietà dell’azienda.
Fatta questa breve ma necessaria premessa, spesso sottovalutata anche dai produttori di rifiuti, il primo promemoria che dobbiamo segnalare ai suddetti produttori, ma anche ai trasportatori, è proprio quello di verificare sempre le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui ci si avvale. Non è infatti inusuale che qualche trasportatore utilizzi una licenza conto proprio per il trasporto di rifiuti conto terzi. Chiaramente ciò non va bene in termini di concorrenza con aziende che hanno seguito l’intero iter per ottenere la licenza conto terzi, né da un punto di vista normativo.
Fortunatamente i controlli su strada sono abbastanza frequenti per questo tipo di attività e gli illeciti vengono a galla. Ma per i produttori è importante effettuare questa verifica dato che è proprio in capo ad essi la responsabilità del controllo delle autorizzazioni dei propri fornitori.
Se non siete sicuri delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di cui vi avvalete, non esitate a contattare un consulente ambientale. Egli saprà indicarvi sempre la via giusta da percorrere ed eviterà che incorriate in sanzioni.
Addentriamoci ora nel vivo dell’argomento di questo articolo. Parleremo sempre di trasporto di rifiuti, ma faremo riferimento ad una particolare tipologia di autorizzazione che è possibile ottenere per agevolare il proprio lavoro.
Le aziende che operano sui cantieri o che fanno della propria attività principale la manutenzione e quindi operano spesso fuori dalla propria sede, al termine delle attività generalmente producono dei rifiuti.
Questi rifiuti, in quanto tali devono essere gestiti e sono soggetti alla disciplina generale del decreto legislativo n. 152/2006.
Per poter trasportare rifiuti è essenziale che l’azienda che ha prodotto i rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per poterlo fare, ed è in questo caso che ci viene incontro l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la categoria 2-bis, un tempo denominata “Light” o “semplificatissima”.
Questo particolare regime autorizzativo permette alle aziende che operano fuori sede di poter trasportare i propri rifiuti dal luogo di produzione presso un impianto di trattamento.
La richiesta di iscrizione in categoria 2-bis evita al produttore di rifiuti di incorrere in sanzioni per trasporto illecito di rifiuti. Capita spesso di confrontarsi con imprenditori che trasportano, inconsciamente, rifiuti dai cantieri presso i propri depositi esponendosi al rischio di sanzioni.
Proprio in questi giorni si assiste ad un susseguirsi di notizie di denunce ed arresti proprio per la gestione illecita di rifiuti, ed è quindi opportuno cercare di conoscere meglio le proprie attività lavorative e verificare se si sta operando correttamente o meno ed apportare le giuste correzioni.
Autorizzare la propria azienda in categoria 2-bis permette di mettersi al riparo da tutto ciò ed il tutto con una spesa minima.
Personalmente consiglio sempre di farla in quanto torna molto utile quando si vogliono trasportare i propri rifiuti presso un impianto di trattamento in completa tranquillità. Inoltre questa tipologia di autorizzazione permette anche di ottenere dei consistenti risparmi. Infatti laddove non si hanno mezzi autorizzati, si è costretti ad affidarsi a trasportatori terzi che vengano in cantiere e prendano in carico il rifiuto per trasportarlo presso l’impianto di trattamento. Ciò comporta spesso ritardi ed ovviamente costi aggiuntivi di trasporto che potrebbero essere ammortizzati dall’impresa.
Pertanto non c’è bisogno di spaventarsi quando si parla di rifiuti, sono gli scarti della nostra produzione e devono essere gestiti correttamente.
Nel momento in cui siamo certi che la nostra gestione è corretta e conforme alle normative vigenti, trasportare i propri rifiuti diviene una semplice attività accessoria alla normale operatività aziendale.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario effettuare una richiesta formale di iscrizione alla sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La richiesta prevede la compilazione di una serie di documenti formali che riguardano:
- L’imprenditore;
- L’impresa;
- Gli automezzi che si intendono autorizzare;
- I codici CER dei rifiuti che si intendono autorizzare.
Se per le prime due voci la documentazione è abbastanza standard e non diversa da qualsiasi altra richiesta fatta ad un ente pubblico per la richiesta di una qualsivoglia forma di autorizzazione, per le informazioni inerenti agli automezzi è necessario fornire i dati tecnici degli stessi. Infatti l’autorizzazione è ristretta agli automezzi idonei al trasporto di rifiuti.
Per quanto riguarda invece i codici CER da trasportare, dato che l’autorizzazione è concessa per il solo trasporto dei rifiuti prodotti dalle proprie attività, gli unici rifiuti che l’albo autorizza a trasportare sono quelli compatibili con l’oggetto sociale dell’impresa.
Ciò vuol dire che per un’impresa di costruzioni edili, saranno concessi i codici CER riguardanti proprio la demolizione e costruzione, ossia quelli della famiglia 17.xx.yy, ma non quelli relativi alla selvicoltura, per fare un esempio, e viceversa, le aziende che svolgono attività di manutenzione giardini, non potranno ottenere ad esempio il trasporto di rifiuti elettrici ed elettronici perché non compatibili con l’oggetto sociale.
A differenza delle categorie ordinarie di iscrizione all’Albo, per la categoria 2-bis non è prevista la nomina di un Responsabile Tecnico e non sono richieste fidejussioni.
Ovviamente ci sono delle limitazioni.
Non è possibile ottenere l’autorizzazione al trasporto di tutti i codici CER dei rifiuti, come scrivevamo poc’anzi, e per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, è possibile trasportarli solo nella misura di 30 Kg/litri al giorno.
Certo la limitazione è molto stringente ma è anche conforme alle attività che le imprese che richiedono questo tipo di autorizzazione svolgono. Inoltre è necessaria per evitare che questo regime autorizzativo semplificato diventi una sorta di escamotage per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Come sempre a causa delle nostre cattive abitudini, il legislatore ha dovuto elaborare delle forme di tutela per l’Uomo e l’Ambiente.
Sul fronte SISTRI, con le modifiche introdotte all’ormai imponente e debole comparto normativo di riferimento, le aziende che richiedono l’autorizzazione in categoria 2-bis per i rifiuti pericolosi, non sono obbligate ad iscriversi.
Di contro invece è sempre obbligatorio l’utilizzo dei formulari di identificazione rifiuti, per assicurare la completa tracciabilità dei rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi.
Va ricordato che i formulari di identificazione rifiuti, prima di poter essere utilizzati devono essere vidimati presso le camere di commercio.
Come tutte le autorizzazioni rilasciate dall’Albo Gestori Ambientali, anche questa è soggetta ad un diritto annuale di iscrizione, ma a differenza delle categorie ordinarie è molto basso e pari a 50,00 euro. Tale diritto va pagato entro il 30 aprile di ogni anno.
Le autorizzazioni ottenute hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovate presentando apposita documentazione.
A fronte di un costo di mantenimento annuale dell’iscrizione così basso, ritengo sia utile e necessario per le imprese esserne dotate per evitare sanzioni il cui importo è di gran lunga superiore.
E’ importante segnalare che l’Albo Gestori Ambientali provvede ogni anno a verificare, tramite gli attuali sistemi telematici, quali sono le aziende in regola con il pagamento dei diritti annuali, provvedendo alla sospensione d’ufficio dell’autorizzazione per le aziende inadempienti. L’autorizzazione ritorna ad essere vigente nel momento in cui l’imprese provvede al pagamento del diritto di iscrizione.
Siamo una società che vede ancora i rifiuti come qualcosa di sospetto da cui tenersi alla larga mentre sarebbe tempo di iniziare a rivoluzionare il nostro pensiero guardando i rifiuti come delle risorse che devono essere introdotte nei cicli di riciclaggio.
Noi tutti abbiamo potuto assistere alle notizie di interramento di rifiuti, smaltimenti illeciti ecc… se invece iniziassimo a conoscere meglio ciò che ci terrorizza probabilmente saremmo in grado di gestire correttamente tutte le nostre risorse senza arrecare più danno all’Ambiente e di conseguenza a noi stessi.
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