RENTRI: Istruzioni aggiornate per la compilazione del registro c/s e del formulario. Tutti i dubbi finalmente risolti? Quali semplificazioni sono state introdotte?
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E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale 319 del 30/10/2025 recante “Modalità operative in caso di mancanza di indisponibilità dei servizi RENTRI”.
Il decreto nasce dall’esigenza di fornire agli operatori informazioni utili su come comportarsi nei casi in cui si verifichi l’indisponibilità dei servizi RENTRI non dovuti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il decreto indica la possibilità di avvalersi delle modalità riportate nell’Allegato 1 a decorrere dall’apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblico dalla Direzione Generale ECB nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI e sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’utilizzo delle modalità, che vedremo a breve, è consentito sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione Generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale RENTRI.
Il decreto è corredato anche da un Allegato 2 relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Allegato 1 – casi di mancanza di disponibilità RENTRI NON dovuti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
Le misure indicate nel documento si articolano in:
- Misure di emergenza
- Misure di mitigazione
| Evento | Misure di emergenza | Misure di mitigazione |
| Impossibilità di accedere all’area contatti per l’invio di richieste di assistenza | E’ possibile trasmettere le richieste a mezzo e-mail all’indirizzo RENTRI | |
| Impossibilità di trasmettere la pratica di iscrizione | Gli operatori e i soggetti delegati potranno completare l’iscrizione entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023 | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di presentare la pratica di iscrizione entro le scadenze previste dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, per la mancanza di disponibilità delle applicazioni per l’iscrizione, gli operatori potranno utilmente avviare l’iscrizione al RENTRI anticipatamente rispetto alle scadenze previste dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023 n.59. La piattaforma RENTRI terrà traccia della data di creazione della pratica di iscrizione |
| Impossibilità di effettuare il versamento del contributo | Gli operatori e i soggetti delegati potranno completare l’iscrizione, il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se successivo alle scadenze previste dall’art. 13 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di presentare la pratica di iscrizione entro la scadenza, per la mancanza di disponibilità delle applicazioni per l’iscrizione, gli operatori potranno utilmente avviare l’iscrizione al RENTRI anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal DM 59/2023 |
| Impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico con servizi di supporto | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di vidimare digitalmente i registri di carico e scarico con i servizi di supporto, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente rispetto all’utilizzo, uno o più registri di carico e scarico per ogni unità locale | |
| Impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di c/s con servizi di supporto | Gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n.59. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione. | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di trasmettere i dati entro le scadenze previste dall’art. 15
del D.M. 4 aprile 2023, n.59 per la mancanza di disponibilità dei servizi per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, gli operatori potranno utilmente anticipare la trasmissione al RENTRI dei dati dei registri cronologici di carico e scarico. |
| Impossibilità di consultare le operazioni annotate sui registri cronologico di carico e scarico con servizi di supporto | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di consultare le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico tenuto con i servizi di supporto, gli operatori potranno utilmente utilizzare, con maggior frequenza, le funzioni di esportazione dei dati in formato .pdf, e di esportazione del file .xml del registro che rappresentano le due forme da utilizzare in caso di ispezione | |
| Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di supporto | I trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo esclusivamente con le altre modalità previste dall’art. 6 comma 5 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ovvero mediante consegna diretta o mediante posta elettronica certificata. | |
| Impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere FIR cartacei mediante applicazione web | Per limitare il rischio derivante dall’indisponibilità dei servizi di supporto per la gestione del FIR cartaceo, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all’utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR cartacei bianchi da compilare manualmente. | |
| Impossibilità di vidimare digitalmente i FIR cartacei mediante interoperabilità | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di vidimare digitalmente il FIR cartaceo mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente un numero di FIR, proporzionale al loro fabbisogno, da compilare attraverso i propri gestionali. | |
| Impossibilità di vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico con servizi di interoperabilità | Per limitare il rischio derivante dall’impossibilità di vidimare digitalmente, i registri cronologici di carico e scarico con i servizi per l’interoperabilità, gli operatori potranno utilmente vidimare anticipatamente rispetto all’utilizzo, uno o più registri cronologici di carico e scarico per ogni unità locale | |
| Impossibilità di trasmettere al RENTRI le operazioni annotate sul registro cronologico di c/s con servizi di interoperabilità | Gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. I Servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione. | Per evitare il rischio derivante dalla mancanza di disponibilità dei servizi in corrispondenza delle scadenze di legge per la trasmissione dei dati, gli operatori potranno anticipare la trasmissione rispetto alla scadenza |
| Impossibilità di trasmettere al produttore/detentore la copia completa del FIR mediante i servizi di interoperabilità | I trasportatori trasmettono la copia completa del FIR cartaceo con le altre modalità previste dall’art. 6 comma 5 del D.M 4 aprile 2023. n. 59 ovvero mediante consegna diretta o mediante posta elettronica certificata |
Evoluzioni del RENTRI
Dopo questo primo periodo di avvio del RENTRI, come si può osservare, assistiamo ad una serie di novità ed evoluzioni finalizzate a rendere il RENTRI quanto più performante possibile risolvendo una serie di dubbi e casi poco chiari che si sono manifestati in questi mesi.
Come già indicato nel nostro precedente articolo, a breve dovremmo poter leggere anche le istruzioni aggiornate per la compilazione del registro di carico e scarico e FIR
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