L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 13 Febbraio 2019
La caduta del SISTRI, dopo le giuste lamentele da parte delle imprese operanti nel settore dei rifiuti, ha aperto la strada verso un nuovo orizzonte.
Se è vero che per ogni innovazione occorre attendersi dei fallimenti prima di raggiungere l’obiettivo, forse il SISTRI ha tracciato la strada verso la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
Per quanti siano convinti che la chiusura del SISTRI abbia chiuso definitivamente il capitolo della digitalizzazione, ci spiace dovervi informare che così non è.
Infatti con la legge 11 Febbraio 2019 n. 12, di conversione con modifiche del Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n.135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione, viene ufficialmente istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. (art. 6 del D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato)
Saranno tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico:
- Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi
- Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006
Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.
L’iscrizione al Registro Elettronico non sarà gratuita ma comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.
Importi e modalità di versamento dovranno essere stabiliti dal decreto citato prima.
Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.
Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:
- Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
- Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
- Presentazione del MUD
Quali criticità aspettarci?
Questo primo approccio al nuovo Registro Elettronico presenta delle criticità che dovranno in qualche modo essere superate. Se i soggetti obbligati ad utilizzare il Registro Elettronico sembrano essere tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con i rifiuti pericolosi, tutti gli adempimenti relativi ai rifiuti non pericolosi come dovranno essere gestiti? Assisteremo nuovamente alla compresenza della tracciabilità classica con una digitale? Che vantaggi ci saranno allora per le imprese?
Ci saranno limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico? Sarà nuovamente il numero di dipendenti a fare da discriminante o si passerà ad un criterio più razionale come le quantità di rifiuti pericolosi prodotti durante un anno?
La normativa sui soggetti obbligati alla tenuta del registro varierà? E’ possibile ipotizzare che i rifiuti non pericolosi non saranno più annotati sul registro di carico e scarico?
Assisteremo ad una evoluzione digitale del formulario?
Dovremo attenderci un periodo transitorio fatto di un doppio binario? (e speriamo non lungo quanto quello appena concluso)
Le domande aperte sono ovviamente tante e non possiamo riportarle tutte qui. Molti di questi interrogativi furono già sollevati al tempo del SISTRI ed auspichiamo che lo sviluppo del Registro Elettronico ne abbia tenuto conto al fine di assicurare realmente la tracciabilità dei rifiuti ma senza pesare eccessivamente sulle imprese.
Per le imprese che ancora non si siano dotate di un sistema interno efficiente di gestione dei rifiuti, potrebbe essere questo un buon momento per fare un’analisi dei propri cicli di gestione e prepararsi, per tempo, al nuovo sistema di tracciabilità.
Come ricordiamo spesso ai nostri clienti, è preferibile prepararsi con calma ai cambiamenti per evitare che siano troppo radicali per la propria azienda.
Al seguente link potete scaricare il decreto legge 14 Dicembre 2018 n. 135 coordinato
Al seguente link potete scaricare la Legge 11 Febbraio 2019
Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
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