Il tanto atteso decreto RENTRI (Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 31/05/2023 ed entrerà in vigore il 15 Giugno 2023.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 10 Febbraio 2021
Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che disciplina l’iscrizione all’albo di carrozzerie mobili.
Con l’entrata in vigore di tale delibera assistiamo di fatto a due modifiche importanti.
Da un lato il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come avrete potuto vedere, ha cambiato veste ed è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa. Questa sezione si popolerà nel tempo man mano che le imprese adegueranno le proprie iscrizioni.
Dall’altro lato le imprese già iscritte e quelle che intendono iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili, devono prestare attenzione alla compilazione delle istanze telematiche di iscrizione e variazione.
L’Albo ha fornito una mini-guida sufficientemente esaustiva per affrontare la tematica ed è scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Clicca qui per scaricare
Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?
Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono, entro il 31 dicembre 2021, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quindi quali sono le carrozzerie mobili associate ad ogni veicolo scarrabile.
La conseguenza di questa variazione si può così sintetizzare:
- Il veicolo scarrabile non avrà più codici CER associati (a differenza di quanto avveniva prima del 2 Febbraio 2021)
- Le carrozzerie mobili associate al veicolo di cui al punto precedente devono essere associate ai codici CER che possono essere trasportati.
Pertanto, il veicolo scarrabile sarà autorizzato a trasportatore solo ed esclusivamente i codici CER della carrozzeria mobile montata.
Per procedere con la variazione del proprio profilo, ma ciò vale anche per le imprese che intendono presentare istanza di iscrizione e per i nuovi mezzi che devono essere integrati nell’iscrizione, le imprese devono:
- Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare, tra quelle disponibili: Cassoni, Cisterne, Container, Casse mobili, compattatori, pianali)
- Associare le carrozzerie mobili alle categorie per le quali l’impresa è iscritta (1, 4, 5, 6 e 2-bis)
- Abbinare i codici CER ad ogni tipologia di carrozzeria mobile inserita
- Associare quindi ogni veicolo scarrabile alle categorie
Infine occorre l’attestazione del RT per ogni carrozzeria mobile secondo il nuovo schema aggiornato che è possibile ritrovare allegato alla delibera 3/2020.
L’entrata in vigore della delibera potrebbe portare avere impatti per le imprese che usufruiscono del servizio di interoperabilità dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per verificare la corrispondenza delle targhe dei trasportatori con i codici CER trasportabili.
Infatti, all’interno dei software gestionali che utilizzano i tracciati messi a disposizione dall’Albo, la ricerca di una targa relativa ad un veicolo scarrabile potrebbe non fornire alcun riscontro positivo in merito ai codici CER che possono essere trasportati proprio in virtù della cancellazione dei CER dai suddetti veicoli a favore delle carrozzerie mobili. Ciò potrebbe quindi rappresentare un problema, in particolare se l’esito di quel controllo è vincolante per la chiusura delle registrazioni di carico e scarico.
Ci si chiede quindi come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.
Sarà necessario indicarlo in ogni formulario? Il Produttore dovrà premurarsi di verificare il codice identificativo della carrozzeria mobile prima di ogni trasporto? E l’intermediario come potrà effettuare dei controlli per essere certo che i trasportatori di cui si avvale abbiano agito in conformità alle proprie iscrizioni all’Albo?
Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
Interpello Centri di Raccolta Comunali – risponde il MASE
In data 3/05/2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato risposta all’istanza di interpello della Città Metropolitana di Genova
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RAEE – I nuovi Raggruppamenti in vigore dal 5 Maggio
[AGGIORNAMENTO del 15/05/2023]
Dal 5 maggio in vigore i nuovi Raggruppamenti RAEE
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/04/2023 Serie Generale n. 93 del DM Ambiente 20 Febbraio 2023 n. 40, viene introdotto il Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati all’allegato I del Decreto 25 settembre 2007 n. 185.
Risposta MASE ad interpello su rifiuti tessili e raccolta volontaria
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito la strada che percorreremo nel prossimo futuro in relazione alla gestione di questa tipologia di rifiuti ed ha posto alcuni paletti interessanti che delimitano il perimetro d’azione della raccolta in attesa che venga emanato l’apposito decreto.
MUD 2023 – pubblicato il decreto e slittano i termini
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 del 10/03/2023 del DPCM del 3 Febbraio 2023 viene ufficializzato il nuovo modello da utilizzarsi per la dichiarazione MUD del 2023, riferita alla gestione rifiuti del 2022.
Proroga al 31/12/2023 obbligo di previa notifica export metalli ferrosi
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Circolare 12023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi
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Parere del Consiglio di Stato sul decreto RENTRI
È stato pubblicato il Parere consultivo n. 2058 del 22 Dicembre 2022 da parte del Consiglio di Stato che, in data 20 Dicembre 2022, si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006”.
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