L’ADR riguarda direttamente il Produttore sin dalla fase della classificazione dei rifiuti. Il formulario deve essere coerente con la classificazione rifiuti e la classificazione ADR. Quanti errori vengono ancora commessi?
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
Pubblicato il 26 Aprile 2021
Un nuovo impulso al comparto ambientale spingendo il nostro paese verso il vero futuro della transizione ecologica.
Tra i temi caldi troviamo la richiesta di snellimento dei controlli sugli impianti di riciclo rifiuti “end of waste” autorizzati caso per caso, visto l’irrigidimento creatosi precedentemente, rafforzamento del personale tecnico in forza al nuovo Ministero della Transizione Ecologica e riduzione della frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato ponendo quindi uno stop alle forme di gestione autonoma. A valle dell’approvazione del decreto, le forme di gestione autonoma avranno poi un anno di tempo, dall’entrata in vigore del decreto, per confluire nella gestione unica.
All’interno della bozza troviamo anche un intervento sull’attestazione di avvenuto smaltimento che ha creato non poco scompiglio nel settore, sostituendola con una versione più allargata, ed a nostro parere più coerente con gli obiettivi che si intendono raggiungere, di un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Auspichiamo non si tratti di un semplice duplicato del formulario ma dell’avvio di un vero sistema di tracciabilità delle tratte secondarie. Ciò andrebbe a responsabilizzare meglio ed ulteriormente gli attori della filiera.
Verranno inoltre eliminati i riferimenti ai rifiuti “assimilati” dato che questi non esistono più grazie all’introduzione del D.Lgs. 116/2020 (ne abbiamo parlato nei nostri articoli sul nostro blog) con tutte le conseguenze del caso.
In materia di end of waste, che abbiamo accennato poc’anzi, degna di nota appare la richiesta di semplificare i sistemi di controlli sui nulla osta agli “end of waste” caso per caso che, in un’ottica di implementazione di economia circolare appare fin troppo farraginoso e scoraggiante per le imprese del settore.
Mantenendoci nel campo delle autorizzazioni ci si attendono importanti novità con la istituzione di una Commissione Tecnica speciale dedicata ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere relative al Piano Nazionale Energia e Clima e al PNRR.
Nei casi di interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica di assoggettabilità “rientranti nel campo di competenza statale e in parte in quella regionale” si prevede di fissare in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto proponente la determinazione da parte della Regione, Provincia autonoma o Ministero, l’autorità competente in merito. Qualora tale soggetto coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la VIA viene rilasciata nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
Infine si prevede l’introduzione di una versione rivista dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, allineandola alle più recenti disposizioni Europee.
Tante quindi le novità che ci troveremo a dover analizzare e studiare il prossimo mese al varo del nuovo decreto e tante le opportunità per le imprese italiane. Non ci resta quindi che attendere e sperare che la nuova norma sia tanto efficace quanto chiara nella sua definizione.
Se davvero si vuole innescare il processo di cambiamento del tessuto industriale italiano e si intende giungere ad una transizione ecologica che renda “green” (per davvero) il nostro paese, è tempo di ridurre i complessi meccanismi burocratici che spesso assomigliano più ad ingranaggi ormai arrugginiti e non in grado di adeguarsi al rapido cambiamento sociale e tecnologico.
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