Circolare 1/2023 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti da manutenzione aree verdi

Con la circolare 1 del 14/02/2023 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o private, ma adibite ad uso pubblico, per le attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, anche se classificati come urbani, la categoria di iscrizione è la 2-bis.

La condizione essenziale, affinché l’impresa possa essere iscritta in categoria 2-bis, è che l’impresa che effettua l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti sia lo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde e che ha quindi prodotto tali rifiuti dalle proprie attività.

Al seguente link è possibile scaricare la circolare 177-Circ1_14.02.2023

Nota esplicativa Ministero dei Trasporti U0040141 del 21/12/2022 – Obbligo nomina Consulente ADR

Nelle ultime settimane si è discusso tanto sulla questione relativa all’obbligo di nomina del consulente ADR per tutti quei soggetti che, con la fine del periodo transitorio di cui al capitolo 1.6.1.44, dal 1 ° Gennaio 2023 di fatto si troverebbero nella condizione di non poter più usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento ADR.

Sulla questione si è scritto tanto, si è discusso tanto e molte sono state le richieste inviate al Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di ricevere chiarimenti in merito.

Ieri, 21 Dicembre 2022, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato la nota esplicativa n. 40141, dove viene “chiarito” che in Italia (si badi bene che questa circolare delimita il perimetro di azione di quanto verrà successivamente scritto al solo territorio italiano), le esenzioni disciplinate dal decreto ministeriale 4 Luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare del 14 Novembre 2000 n. A26 (nel frattempo son passati più di 20 anni), applicabili per i caricatori e trasportatori, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Pertanto, stando a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:

  • Le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada (ricordiamo che rientrano anche alcune tipologie di rifiuti, quali batterie al piombo o al litio), rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR:

  • Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni;
  • Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
  • Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
  • Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
  • Obbligo di formazione del personale

La responsabilità della corretta spedizione dei rifiuti in ADR è dello speditore e non del trasportatore o dell’impianto di recupero/smaltimento. E’ importante ricordare a chi sono attribuite le responsabilità nell’ambito della filiera.

Appare importante riportare anche quanto evidenziato da Flashpoint:

  1. L’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge nazionale e non è stata fornita alcuna indicazione a riguardo;
  2. L’esenzione per “spedizioni” occasionali di cui all’art. 2 del DM 04/07/2020 estesa agli speditori non è aderente alle disposizioni dell’ADR 2021 e ADRE 2023 ed in particolare con la sottosezione 1.8.3.2 b) ADR che non prevede l’operazione di spedizione tra le attività esonerabili. A conferma di tale assunto, il Regno Unito ha presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio dell’ 1.8.3.2 b) includendo il termine “spedizioni” (consignments) nell’edizione 2025 dell’Accordo ADR.

Come auspica Flashpoint stessa a questo link: https://www.linkedin.com/pulse/approfondimento-di-flashpoint-flashpointsrl/?trackingId=wV26k8hCE%2BsVQn7bpgG5Eg%3D%3D anche A&R auspica che il Ministero emani al più presto un decreto strutturato che chiarisca nel dettaglio la posizione di tutti gli attori coinvolti nel trasporto delle merci pericolose.

Appare infatti utile sottolineare anche il dibattito attualmente in corso in merito alla coincidenza della figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione con quella dello speditore che ha assunto forza nelle ultime settimane. Si ritiene possa essere utile a tal proposito che il Ministero di competenza fornisca dei chiarimenti in merito evitando le zone grigie che spesso si presentano in queste situazioni.

Ricordiamo infatti che non vi è una diretta correlazione tra le figure presenti nel settore della gestione dei rifiuti con quelle che vengono individuate dall’Accordo ADR.

Per le imprese che ricadono nelle situazioni di obbligo di nomina del consulente ADR, Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario agli adempimenti di legge.

Per le imprese che vogliono verificare la presenza o meno dell’obbligo di nomina in base alle attività che vengono svolte, vi invitiamo a contattarci per ricevere il supporto tecnico necessario dei nostri consulenti.

Nota esplicativa U40141 Ministero Trasporti

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Chiarimenti MiTE formulario trasporto rifiuti da attività di pulizia manutentiva reti fognarie

Il 1° Luglio 2022 è divenuto operativo a tutti gli effetti i modello unico di formulario per i rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (sulle particolarità e modalità di compilazione ne abbiamo parlato qui).

Termina così il periodo di sperimentazione e si entra nel vivo dell’operatività.

Il 30 giugno il MiTE ha fornito riscontro mediante circolare di chiarimenti aventi ad oggetto: “Criticità interpretative articolo 230, comma 5 D.Lgs. 152/2006 – riscontro nota prot. MiTE 62074 del 18/05/2022”.

La circolare reca chiarimenti al quesito posto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

l’Albo ha richiesto un chiarimento in merito al documento di trasporto di cui all’articolo 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, se debba cioè intendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto dal comma 1 dell’art. 193 del medesimo decreto”.

Il MiTE ha così risposto: “Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione di carattere speciale”.

Pertanto il nuovo modello di formulario non è da intendersi facoltativo ma il suo utilizzo è obbligatorio, in sostituzione del classico formulario di identificazione dei rifiuti, per il trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

Chiarimenti MiTE 81850 del 30/06/2022

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Legge Salva Mare – un tassello in più per l’Ambiente

La difesa dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti si sono arricchiti di un ulteriore tassello grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2022 della Legge 17 Maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nella acque interne e per la promozione dell’economia circolare” meglio conosciuta ora come legge “SalvaMare”.

 

Che i nostri mari, fiumi e laghi avessero necessità di essere tutelati era ormai indubbio. La norma di per sé non è la soluzione del problema ma solo uno strumento per poter rimediare, parzialmente ed in maniera minima, ai nostri gesti senza senso che ci hanno portato ad inquinare, senza alcun motivo logico se non pigrizia e scarso senso di responsabilità, una delle risorse più importanti del nostro pianeta.

Pertanto dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che seppur la norma sia necessaria questa deve accompagnarsi inevitabilmente ad una presa di coscienza da parte dell’Uomo che il mare ed i suoi fondali non devono più essere inquinati e quindi ad un cambiamento radicale dei propri comportamenti.

Per quanti hanno seguito la missione di sopralluogo del porto di Terrasini, svolte in collaborazione con l’associazione Abyss Cleanup, dovrebbe essere ormai chiaro ed evidente che se un porto come quello appena citato ha una distribuzione così vasta di rifiuti anche gli altri porti e fondali marini non sono messi meglio.

Obiettivi della norma

La norma persegue l’obiettivo nobile e condiviso da molti di contribuire a:

  • Risanamento dell’ecosistema marino
  • Promozione dell’economia circolare
  • Sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli di comportamento virtuosi

Azioni queste tutte volte a prevenire l’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Obiettivi nobili per l’appunto….per i quali abbiamo dovuto invocare il legislatore.

Per poter scendere nel dettaglio degli aspetti normativi è necessario dare uno sguardo alle nuove definizioni che vengono introdotte e che vanno ad arricchire ulteriormente il D.Lgs. 152/2006. Nello specifico:

  • Rifiuti accidentalmente pescati: rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
  • Rifiuti volontariamente raccolti: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune;
  • Campagna di sensibilizzazione: l’attività finalizza a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Introdotte quindi le nuove definizioni di cui dobbiamo tener conto, le modalità operative sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, vengono definite dall’articolo 2.

La norma fa riferimento all’attività di pesca che collateralmente potrebbe portare a pescare anche dei rifiuti. Una volta pescati, questi rifiuti non devono essere rigettati in mare ma la norma dispone che è compito del comandante della nave o del conducente del natante, conferire tali rifiuti all’impianto portuale di raccolta del porto nel quale approda.

La norma aggiunge inoltre che laddove l’imbarcazione dovesse ormeggiare in un’area non compresa nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono che i rifiuti siano conferiti in apposite strutture di raccolta. Queste potranno essere anche temporanee ed allestite in prossimità degli ormeggi.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati e conferiti presso l’impianto portuale di raccolta dovranno essere pesati all’atto del conferimento e conferiti gratuitamente ed andranno a popolare il deposito temporaneo secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

La gratuità del conferimento a favore del conferitore si trasformerà in un onere distribuito sull’intera collettività nazionale. Infatti i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati si aggiungeranno alla tassa sui rifiuti. Potremmo ipotizzare quindi che sia una sorta di incentivo per la popolazione a non inquinare i fondali. Se non inquiniamo non dovremmo subire il costo accessorio.

Infine e non meno importante, il legislatore dispone che il trasporto di questi rifiuti non necessita di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Un grande passo avanti nell’ottica di rendere meno burocratica la gestione dei rifiuti ma chi scrive ha qualche dubbio sul fatto che nel prossimo futuro non nasca una categoria apposita al fine di poter controllare attivamente la gestione di questi rifiuti

Di fianco ai rifiuti accidentalmente pescati, il legislatore disciplina, con l’articolo 3 le campagne di pulizia.

Grazie a queste attività potranno essere raccolti rifiuti depositati sui fondali marina attraverso l’adozione di pratiche e sistemi di cattura che non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

Per raggiungere tale obiettivo pertanto si renderà necessario il supporto di specialisti del settore che siano in grado di indirizzare chi organizza le campagne di sensibilizzazione e le autorità competenti nel pieno rispetto dell’ecosistema marino. Non possiamo infatti dimenticare che rifiuti abbandonati ormai da tempo sui fondali sono diventati la dimora di alcune specie marine e che quindi difficilmente si potrà pensare di rimuoverli senza alcuna interferenza. Probabilmente sarà necessaria un’analisi accurata dei potenziali rischi e danni che potrebbero derivare dal non rimuovere tali “rifiuti” dalla loro posizione.

Chi potrà avviare una campagna di sensibilizzazione?

La norma individua una serie di soggetti attivi: le autorità competenti o enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni di pescatori o loro cooperative, imprese di pesca, consorzi, associazioni di pescatori sportive e ricreative, associazioni sportive di subacquei e diportisti, associazioni di categoria, centri di immersione e di addestramento subacqueo e gestori degli stabilimenti balneari che presentano, alle autorità competenti di cui sopra, apposita istanza.

In pratica viene data la possibilità a numerosi attori di contribuire e partecipare alla difesa dei corsi d’acqua e dei mari. Sarà interessante vedere quali potranno essere le modalità operative e se queste saranno uniformi sul territorio nazionale o se assisteremo ad una distribuzione eterogenea delle procedure.

Gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

Se i fondali sono di estremo interesse, non possiamo dimenticare che le spiagge lo sono altrettanto. Sulle nostre spiagge si depositano biomasse vegetali derivanti da piante marine o alghe, oltre ai nostri rifiuti.

Le biomasse vegetali potranno essere gestite mediante:

  • Mantenimento in loco
  • Trasporto a impianti di gestione dei rifiuti autorizzati
  • Reimmissione nell’ambiente naturale mediante anche riaffondamento in mare
  • Trasferimento nell’area retrodunale

Tali attività devono essere condotte mediante una prima vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico e dalla frazioni di rifiuti di origine antropica.

La norma dispone inoltre che il processo di riaffondamento è una operazione di tipo sperimentale e che pertanto dovrà essere valutata di concerto con l’autorità competente individuando siti ritenuti idonei.

Per quanto riguarda invece gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina, sabbia ed altro materiale inerte e materiale antropico, il loro recupero prevede un’autorizzazione, caso per caso, rilasciata dall’autorità competente. Tale autorizzazione è mirata a verificare se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dal novero dei rifiuti o se esso sia riutilizzabile nell’ambito di operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante codice di recupero R10 o se possa essere qualificato come sottoprodotto. E’ bene ricordare che anche in questo caso è necessaria una vagliatura del materiale a monte del processo.

La sensibilizzazione…un dovere

Abbiamo detto in apertura che la norma è un utile strumento se accompagnato da una forte sensibilizzazione e dalla presa di coscienza della necessità di non gettare i rifiuti nel mare, nei laghi o nei fiumi. L’articolo 8 introduce le “campagne di sensibilizzazione” che mirano proprio al raggiungimento degli obiettivi che la norma stessa si è posta in apertura.

Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Questa norma non rappresenta il punto d’arrivo della tematica ma il punto di partenza, la prima pietra di quella che speriamo sia un’opera più strutturata e che con il tempo si consolidi portandoci a ripulire i fondali marini, i letti dei fiumi e dei laghi evitando di gettarvi altri rifiuti al loro interno.

Nel momento in cui finalmente comprenderemo che dal rispetto di tali risorse derivano anche il nostro benessere quello delle altre forme di vita marine e non solo, probabilmente proprio in quel momento avvieremo un nuovo processo di trasformazione della nostra società verso un futuro più verde.

Nel corso dei prossimi mesi ci attendiamo che il MiTE dia seguito a quanto riportato nella norma introducendo i decreti attuativi indicati

Prima di concludere riteniamo sia interessante dare uno sguardo alla risposta del MiTE all’interpello presentato sull’argomento.

In particolare il quesito riguarda:

  • se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
  • se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

Rinviando il lettore al link del MiTE dal quale scaricare e leggere l’intero documento, potremmo sintetizzare la risposta del MiTE nella seguente affermazione.

Sul primo quesito: al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti  delle navi attualmente in essere è subordinata all’approvazione ed entrata in operatività dei nuovi piani.

Sul secondo quesito: le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.

Appare quindi importante che si provveda ad un aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti delle navi al fine di poter adeguare la gestione dei rifiuti attuale a quanto disposto dalla norma.

Legge Salva Mare – Gazzetta Ufficiale

Interpello MiTE rifiuti portuali

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Formulario per rifiuti da attività di pulizia reti fognarie

Con la delibera n. 14 del 21 Dicembre 2021, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito il nuovo modello unico ed i relativi contenuti del formulario dedicato al trasporto di rifiuti derivanti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il 21 Aprile 2022 è stata approvata la delibera 4 che integra e modifica la precedente. Tale delibera ha stabilito che il modello di formulario di cui all’allegato A della delibera 14 del 21 Dicembre 2021 è disponibile a partire dal 1° Giugno 2022 in via sperimentale per consentire, fino al 30 Giugno 2022, alle imprese interessate di testarne la funzionalità e la fruibilità.

Questo nuovo modello di formulario non può essere acquisito tramite i soliti canali dedicati ai formulari in carta chimica ma la sua acquisizione avviene unicamente tramite applicativo ViViFIR, sistema al quale le imprese interessate dovranno preventivamente accreditarsi per poterlo utilizzare.

Nella fase di sperimentazione le imprese potranno utilizzare, attraverso la propria area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la sezione “FIR Art. 230 c.5” per accedere all’area di test.

Le imprese dotate di software gestionali per la stampa dei formulari e dei registri di carico e scarico potranno usufruire anche dei sistemi di interoperabilità messi a disposizione da ViViFIR acquisendo così l’identificativo univoco del formulario.

Il modello approvato per la raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie è quello riportato di seguito.

Il formulario si compone complessivamente di 7 sezioni.

Nella parte alta, così come avviene per tutti i classici formulari vi è lo spazio per la serie e numero del formulario che verrà acquisito da ViViFIR, seguito dal campo riservato alla data di emissione e dal “numero di registro” per il collegamento con le annotazioni del registro di carico e scarico rifiuti.

Sezione 1

Dovrà essere compilata dal soggetto che effettua le attività di pulizia manutentiva ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 indicando i seguenti dati:

  • Denominazione o Ragione sociale
  • Codice Fiscale (non la partita IVA, salvo che non siano uguali)
  • Sede Legale
  • Estremi iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività
  • Cognome e Nome del conducente
  • Data e ora di inizio trasporto
  • Targa dell’automezzo
  • Targa dell’eventuale rimorchio

Sezione 2

Questa sezione è dedicata all’elenco dei punti di prelievo dei rifiuti. A differenza di quanto avviene con i classici formulari ai quali siamo abituati da tanto tempo, il soggetto che effettua l’attività manutentiva dovrà inserire all’interno di questa sezione l’indirizzo completo del luogo di intervento e la quantità “stimata” in Kg o litri dei rifiuti prelevati.

Laddove non sia possibile indicare l’indirizzo completo del luogo dove viene svolta l’attività di pulizia manutentiva è possibile indicare il comune e la località.

Se il numero di interventi oggetto del formulario superano i 10 è possibile riportare i successivi, in ordine cronologico, nel campo delle annotazioni. Ne discende quindi che l’ordine di inserimento dei luoghi di intervento deve essere sempre cronologico.

L’area dedicata alle annotazioni svolge la medesima funzione dei formulari già impiegati per il trasporto di rifiuti.

Sezione 3

Area dedicata alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che vengono raccolti. Come si può osservare la sezione 3 vede quale codice del rifiuto da trasportare un rifiuto appartenente al capitolo 20 e sotto capitolo 03. Non è possibile trasportare con questo modello di formulario rifiuti diversi da quelli di cui ai CER 200304 e 200306. Appare chiaro che il formulario deve essere riferito al singolo codice CER.

Tra i rifiuti identificati con il codice CER 200304 si intendono ricompresi, oltre ai fanghi delle fosse settiche, anche i fanghi derivanti da manufatti analoghi nonché dai sistemi individuali di cui all’articolo 100 comma 3 e dai bagni mobili, prodotti dall’attività manutentiva.

La sezione 3 richiede inoltre l’indicazione dello stato fisico del rifiuto che potrà essere:

  • 3 Fangoso palabile
  • 4 Liquido

Nei casi in cui dovesse rendersi necessario, e sia giustificabile, il soggetto che svolge l’attività manutentiva potrà indicare anche lo stato fisico 1 solido pulverulento o 2 solido non pulverulento.

Appare opportuno sottolineare che gli stati fisici del rifiuto sono alternativi tra di loro e che non è possibile indicarne più di uno per ogni formulario.

Il soggetto che svolge l’attività di manutenzione avrà cura inoltre, prima della partenza, di indicare il numero di cisterne e/o cassoni riempiti.

Infine, laddove il rifiuto sia da conferirsi in discarica, il gestore dovrà indicare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Sezione 4

Viene richiesto al gestore di indicare la quantità dei rifiuti trasportati, intesa come somma delle quantità indicate nella sezione 2, espressa in Kg o litri.

Sezione 5

Questa sezione si divide a sua volta in due sotto-sezioni.

Sotto sezione 5.1: dovrà essere compilata quando si intende usufruire della possibilità, fornita dal legislatore, di raggruppare temporaneamente i rifiuti presso la sede o una unità locale nella disponibilità del soggetto che svolge l’attività di pulizia. In tal caso andranno indicati i dati relativi all’indirizzo del sito presso il quale il raggruppamento viene effettuato il quale dovrà rispettare pienamente quanto prescritto dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

All’arrivo presso il deposito temporaneo dovranno essere indicate data e ora di arrivo.

Sotto sezione 5.2: dovrà essere compilata quanto il rifiuto viene conferito direttamente ad un impianto di trattamento. In tal caso dovranno essere riportati tutti i dati dell’impianto di destino ivi compresa la modalità di “recupero” o “smaltimento” seguito dal codice di competenza.

Se il rifiuto viene conferito ad un impianto di depurazione occorre indicare gli estremi della comunicazione ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 152/2006 e  spuntata la casella di competenza.

Le sotto sezioni 5.1. e 5.2 sono alternative tra di loro per singolo formulario.

Sezione 6

Riservata al soggetto che effettua la pulizia manutentiva che dovrà apporre la propria firma per assunzione di responsabilità di quanto riportato nei formulari ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 7

Questa sezione deve essere compilata nel caso di conferimento in impianto di trattamento (è stata compilata la sezione 5.2) e dovrà essere indicato se il rifiuto:

  • E’ stato accettato per intero, con relativo peso riscontrato dalla bilancia dell’impianto;
  • Parzialmente, con indicazione del peso accettato ed ovviamente sarà cura del destinatario indicare le motivazione del parziale respingimento
  • Oppure, integralmente respinto con le relative motivazioni.

All’accettazione il destinatario avrà cura di indicare data e ora dell’accettazione ed indicherà il proprio nome e cognome oltre ad apporre la propria firma per assunzione di responsabilità.

Così come avviene per tutti i formulari vidimati virtualmente, le copie del documento saranno 2 di cui una per il soggetto che effettua la pulizia ed una per il destinatario.

La prima copia resta in possesso del soggetto che effettua la pulizia manutentiva e la seconda copia accompagnerà i rifiuti fino alla destinazione.

Appare importante sottolineare che il formulario deve essere emesso dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva e che devono coincidere con chi effettua il trasporto del rifiuto.

Ai fini dell’integrazione del formulario con il registro di carico e scarico, valgono le consuete regole di registrazione.

Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destino è possibile effettuare una sola annotazioni (contestuale di carico e scarico).

Se il rifiuto viene trasportato presso il proprio deposito temporaneo, il gestore indicherà nel proprio registro di carico e scarico una annotazione di carico indicando il numero univoco del formulario utilizzato.

Quando il rifiuto dovrà essere successivamente trasportato dal deposito temporaneo all’impianto di destino, si utilizzerà invece il classico formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

DL 21/2022 – Esportazione previa notifica per metalli ferrosi e materie prime critiche

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 Marzo 2022 del Decreto Legge n. 21, entrato in vigore il 22 Marzo 2022, recando “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, viene data attuazione anche di quanto ripotato all’articolo 30 “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche”.

La norma dispone che, con DPCM, vengono individuate le materie prime considerate critiche  per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione Europea sono soggette alla procedure di notifica. Altresì vengono sottoposte alle medesime disposizioni le esportazioni di rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, in quanto rientrano già tra le materie prime considerate critiche.

Pertanto le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione Europea le materie prime critiche o rottami ferrosi hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell’avvio delle operazioni, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una informativa completa relativa all’operazione stessa.

La norma dispone in campo sanzionatorio che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000 € per ogni singola operazione.

Le disposizioni restano in vigore, per il momento, fino al 31 Luglio 2022 Di seguito il link al decreto     Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Iscrizione in categoria 6 – nuova modulistica

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 13 del 14 Dicembre 2021 con la quale ha definito la nuova modulistica da adottare per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea, che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La delibera si compone di un solo articolo:

  1. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, presentano la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato A, parti 1, 2 e 3.
  2. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentante diplomatico-consolati italiane all’estero.

Clicca qui per leggere la delibera

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Etichettatura Ambientale degli imballaggi, si viaggia verso la modifica normativa

L’avvicinarsi del 1° Gennaio 2022 rappresenta per le imprese obbligate ad adeguare l’etichettatura ambientale dei propri imballaggi uno sforzo enorme in termini di risorse umane ed economiche.

Negli ultimi giorni si sono rincorse notizie relative a possibili proroghe o rinvii della norma.

Appare quindi utile segnalare l’interrogazione parlamentare C 5-05743 con la quale il MiTE ha fornito un riscontro alla richiesta di spiegazioni e chiarimenti inerenti la possibilità di adottare iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione per l’entrata in vigore della norma nel suo complesso.

Il MiTE ha riscontrato che si sta attivando per proporre una modifica della norma nazionale contenente la disciplina dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo una misura che chiarisca le modalità applicative di tale obbligo con l’obiettivo di assicurare certezza ed omogeneità, nonché il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico.

La modifica sarà inserita nel primo veicolo utile o correttivo del D.Lgs. 116/2020.

Ciò che ne discende quindi è che per il momento non sembra ravvisarsi una proroga dell’entrata in vigore della norma o forse assisteremo ad una entrata in vigore graduale dell’obbligo?

Se la tua impresa non ha ancora adempiuto all’obbligo, Ambiente&Rifiuti ed i suoi consulenti esperti in etichettatura ambientale degli imballaggi, accreditati dal CONAI, è a vostra disposizione per fornirvi tutto il supporto necessario.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti e le nuove linee guida SNPA

Nonostante il tempo passi, le norme si evolvano e spesso vengano rimarcati obblighi già stabiliti in precedenza, anche se per qualcuno sembrano essere del tutto nuovi con sua somma sorpresa, di tanto in tanto occorre ritornare a parlare di argomenti fondamentali, nel settore della gestione dei rifiuti, affinché se ne comprenda l’importanza e le sue implicazioni.

Quando si parla di “gestione dei rifiuti”, infatti, spesso si pensa semplicemente all’azione del Produttore (azienda) che affida i propri rifiuti al trasportatore che li conferirà in un qualche impianto ignorando di fatto tutti i passaggi necessari affinché ciò avvenga in sicurezza e soprattutto le responsabilità connesse ad ogni singolo soggetto della filiera.

Al fine di poter garantire in ogni impresa una corretta gestione dei rifiuti, il primo passo da compiere è una lettura attenta delle norme e relative disposizioni, circolari e documenti tecnici inerenti, al fine di avere un quadro completo della situazione evitando, di passare da un eccesso di “leggerezza” circa le proprie responsabilità ad un eccesso di burocratizzazione delle procedure che potrebbero essere controproducenti in alcuni casi.

Il primo aspetto che un Produttore di rifiuti deve analizzare, per una corretta gestione ambientale, è la classificazione dei rifiuti

Spesso si tende a semplificare troppo la “classificazione dei rifiuti” riducendo l’attività, di per sé articolata e complessa in alcuni casi, alla semplice attribuzione del codice CER al rifiuto che, nei casi migliori viene fatta dal Produttore, nei casi peggiori invece viene invece demandata a soggetti terzi non sempre in possesso di competenze e conoscenze tali da poter svolgere questa attività in modo corretto. Quest’ultima prassi denota una mancata comprensione delle motivazioni e delle responsabilità che il legislatore ha posto proprio in capo al Produttore quale soggetto principale della filiera.

La delega a terzi delle attività di classificazione dei rifiuti ricordiamo non sono vietate dalla norma ma, come per tutte le attività delegate a soggetti terzi, è bene che il delegante verifichi quali siano le effettive competenze del soggetto delegato e quali sono le proprie responsabilità in materia.

Le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 hanno destato particolare attenzione sul tema, benchè tuttavia l’obbligo di classificazione fosse già da tempo introdotto e le sentenze emesse nel corso degli anni ne sono la prova.

Ne riportiamo un esempio: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 47288 del 21 novembre 2019 (ud. del 29 marzo 2019)

Ma cosa è la classificazione dei rifiuti?

Potremmo definirla come il complesso delle attività tecnico-normative tese a caratterizzare il rifiuto dal punto di vista chimico-fisico al fine di poter attribuire il corretto (o meglio, il più vicino possibile, vista l’impossibilità di adeguare il Catalogo Europeo dei Rifiuti all’avanzamento tecnico-scientifico) codice CER e le eventuali caratteristiche di pericolo.

Come si evince dal periodo precedente, la classificazione dei rifiuti è un’attività articolata in più fasi e dovendo analizzare una serie di aspetti tipici e propri del rifiuto prodotto, richiede conoscenze multidisciplinari.

Al fine di rendere più lineare l’approccio alla classificazione dei rifiuti riteniamo sia utile provare a scindere il termine “classificazione” inteso in senso lato dal legislatore in due attività che seppur distinte si sovrappongono facilmente nel corso della loro esecuzione.

Da un punto di vista logico potremmo quindi definire:

  • Caratterizzazione come il complesso di operazioni che mirano, attraverso un’analisi tecnica, ad individuare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e le sue eventuali caratteristiche di pericolo.
  • Classificazione come l’operazione di ricerca ed attribuzione del codice CER al rifiuto

Scindendo in questo modo le due attività ben si comprende come non sia possibile giungere all’attribuzione immediata del codice CER senza passare per una conoscenza profonda (caratterizzazione) del rifiuto.

E’ chiaro che non per tutti i rifiuti verrà richiesto un approfondimento al fine di individuare il corretto codice CER, ma se pensiamo ai rifiuti derivanti da processi artigianali ed industriali ci si rende conto che la questione si fa più complessa.

Ed è proprio questa complessità che ha condotto, giustamente, il Legislatore ad attribuire al Produttore l’obbligo di procedere alla caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti. Il Produttore è infatti l’unico conoscitore dei propri processi produttivi, delle materie prime coinvolte, degli scarti generati dai processi, delle relative quantità ecc..

Tutto quanto premesso, risulterà oltremodo difficile ipotizzare che un terzo soggetto possa agevolmente attribuire il CER corretto a rifiuti partendo unicamente da una semplice analisi visiva dei rifiuti o dal codice ATECO dell’impresa e senza possedere determinate competenze tecniche e profonda conoscenza dei processi produttivi aziendali da cui si originano i rifiuti.

Occorre infatti considerare le conseguenze che possono innescarsi a valle di una attribuzione arbitraria del codice CER:

  • Sanzioni per errata classificazione del rifiuto
  • Errato impianto di destino con il rischio di respingimento del carico
  • Costi più elevati di conferimento

Cerchiamo ora brevemente di mettere in evidenza le principali motivazioni per le quali è corretto che il Produttore effettui la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti.

  1. Conoscenza dei processi di produzione. Si è già affermato che il Produttore è l’unico conoscitore dei processi produttivi che giungono a generare degli scarti che quindi possono divenire rifiuti. Ne discende pertanto che non possono essere altri soggetti ad effettuare questa classificazione salvo la necessità di studiare, preliminarmente, i processi aziendali;
  2. Autorizzazioni impianto di destino. Anche se ai più ancora non è chiaro, gli impianti di destino dei rifiuti non sono tutti uguali. Essi differiscono per tipologia autorizzativa, tipologia di rifiuti che possono accettare, tipologie di trattamento che possono svolgere sui rifiuti (recupero o smaltimento, termini che non sono sinonimi), vincoli nell’accettazione in funzione di determinati parametri chimici ecc….

Ciò vuol dire che caratterizzare correttamente un rifiuto condurrà il Produttore o il soggetto terzo al quale si affida, ad esempio l’intermediario, ad individuare il più idoneo impianto di destino.

Ad esempio, ma è solo un caso molto generico, non possiamo dimenticare il principio di gerarchia di gestione dei rifiuti che dovrebbe far propendere le imprese ad optare quanto più possibile per soluzioni di riciclo e recupero dei rifiuti lasciando come opzione residua quella dello smaltimento (ora dovrebbe essere più chiaro come mai non sono sinonimi i termini di cui sopra). Si potrebbe anche prendere in considerazione il caso di quelli impianti autorizzati in procedura semplificata vincolati, secondo il DM 5 Febbraio 1998, ad accogliere rifiuti caratterizzati da un determinato codice CER e proveniente da specifiche attività. Chiaramente in questo caso entriamo anche in un’altra sfera di responsabilità che sono quelle determinate dalla necessità, per il Produttore, di controllare le autorizzazioni dell’impianto di destino prima che il rifiuto venga affidato al trasportatore.

  • Riciclaggio dei rifiuti. In questi ultimi anni si parla molto di green economy, riciclo dei materiali, materie prime seconde in sostituzione di quelle vergini, ma ciò che spesso non si comprende è che affinché ciò possa avvenire la prima azione deve essere compiuta a monte ovvero nel momento in cui “classifichiamo” i nostri rifiuti per avviarli al corretto destino e ciò è valido sia in ambito domestico che in ambito aziendale.
  • Aspetto economico. Spesso si tende a pensare che optando per l’attribuzione del codice CER pericoloso, in via cautelativa, ai rifiuti si evitino i costi delle analisi chimiche. Un rifiuto pericoloso però in genere ha dei costi di conferimento più elevati. Se si prendesse in considerazione un processo produttivo continuo dal quale vengono generati rifiuti, l’effettuazione di una attività completa di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti potrebbe invece risultare più economico per l’impresa e con rischi più ridotti.
  • Applicazione principio di precauzione. Tale aspetto è direttamente collegato al punto precedente. L’applicazione del principio di precauzione con relativa attribuzione del codice CER pericoloso al fine di ridurre i costi delle analisi chimiche e delle attività di classificazione del rifiuto. Come già indicato al punto precedente il risparmio ottenuto dalle mancate analisi chimiche potrebbe non essere compensato dai costi di conferimento del rifiuto pericoloso in impianto di destino. Inoltre pur ammettendo che questa possa essere considerata una prassi corretta (ma come vedremo più avanti vi sono delle condizioni per le quali si può ricorrere a detto principio) occorre considerare un aspetto fondamentale spesso trascurato: l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo. Le caratteristiche di pericolo “HP” devono essere attribuite ai rifiuti non in modo arbitrario ma bensì a valle di una analisi tecnica dei rifiuti. L’arbitraria attribuzione delle caratteristiche di pericolo rappresentano una chiara violazione della norma con una esposizione a rischi di sanzione per il Produttore ma non solo. Infatti vi sono rischi legati anche alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti legati al regolamento ADR che potrebbe divenire applicabile.

Potremmo continuare ancora a lungo con l’elenco dei motivi per i quali è giusto e soprattutto doveroso effettuare una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti ma siamo certi che questi primi punti esposti saranno occasione di riflessione per i lettori.

Poste quindi le basi sul perché debba essere effettuata la classificazione dei rifiuti cerchiamo di comprendere come questa debba essere condotta.

Per fortuna in questo ambito ci vengono in aiuto le linee guida del SNPA di recente adozione (aggiornamento) che nella realtà già esistevano ma che ai più sono divenute note dopo l’introduzione dell’articolo 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 così come aggiornato dal D.Lgs. 116/2020 di cui riportiamo uno stralcio:

La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 Dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la Protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentitala conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con il decreto del Ministero della Transizione Ecologia n. 47 del 9 Agosto 2021 sono state approvate le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 Maggio 2021 n. 105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9. – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Il documento contenente le linee guida sulla classificazione dei rifiuti è un utile manuale di consultazione per principianti e veterani del settore da utilizzare come supporto nella classificazione dei rifiuti.

Il documento, composto di 173 pagine, si articola su 4 grandi capitoli e relative appendici.

Il SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, operativo dal 14 Gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 28 Giugno 2016 n. 132.

Il SNPA costituisce di fatto una vera e propria rete che fonde in sé quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali che coinvolgeva 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) oltre all’ISPRA.

Il legislatore ha attribuito al SNPA dei compiti precisi e fondamentali per la tutela dell’ambiente quali ad esempio le visite ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento ecc…

Le linee guida rappresentano, come scritto in precedenza, un valido supporto e non l’unico strumento, per poter procedere con la caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti e nel corso dei suoi capitoli, in alcuni parti purtroppo ridondanti ma necessari, illustra in modo efficiente cosa sia di fatto la caratterizzazione.

Partiremo dunque proprio dalle linee guida per poter illustrare quali sono le fasi che il Produttore deve eseguire al fine di poter giungere alla corretta classificazione dei propri rifiuti.

E’ opportuno sottolineare che non tutte le fasi vanno affrontate per ogni singola tipologia di rifiuto poiché ve ne saranno alcune di più semplice classificazione che non richiederanno uno studio tecnico approfondito.

Ad esempio per imballaggi in carta e cartone che hanno contenuto delle apparecchiature elettroniche e per i quali siamo certi che non vi sia stata alcuna contaminazione sarà semplice giungere all’attribuzione del codice CER 150101. Per altri rifiuti invece tale procedura semplificata non sarà applicabile e si renderà necessaria l’attivazione anche delle fasi successive che vedremo qui di seguito.

Prima di procedere riteniamo importante riportare alcune citazioni relative alla Corte di Giustizia Europea che affronta proprio il tema della classificazione dei rifiuti e delle indagini che il Produttore deve svolgere sui propri rifiuti. Tali citazioni saranno sicuramente un utile spunto di riflessione per il lettore.

Sentenza corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 marzo 2019 (cause riunite C-487/17 a C-189/17): qualora dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 Marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17): per quanto riguarda le prove, occorre in primo luogo rilevare che la valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP3, come risulta dall’allego III della direttiva 2008/98, deve essere effettuata sulla base di tale metodo ove ciò sia “opportuno e proporzionato”. Ne consegue che, quando la valutazione della pericolosità di un rifiuto può essere fatta sulla base delle informazioni già ottenute in modo tale che il ricorso a una prova non sarebbe né opportuno né proporzionato, il detentore di tale rifiuto può procedere a classificarlo senza ricorrere ad una prova.

Comunicazione della Commissione europea contenente “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”: nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo <<scenario realistico più sfavorevole>> per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Decima sezione) del 28 Marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17): L’analisi chimica di un rifiuto deve, certamente, consentire al suo detentore di acquisire una conoscenza sufficiente della composizione di tale rifiuto al fine di verificare se esso presenti una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98. Tuttavia, nessuna disposizione della normativa dell’Unione in questione può essere interpretata nel senso che l’oggetto di tale analisi consista nel verificare l’assenso, nel rifiuto di cui trattasi, di qualsiasi sostanza pericolosa. Il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano essere ragionevolmente trovarvisi, e non ha pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo.

Queste citazioni descrivono in modo esauriente la necessità, per il Produttore, di indagare sui propri rifiuti al fine di adempiere alle normative vigenti ed essere certo di aver correttamente classificato gli stessi.

La classificazione dei rifiuti in tre fasi

La caratterizzazione e classificazione dei rifiuti può essere svolta applicando un approccio a tre stadi.

Nei casi più semplici, come quello descritto in precedenza, i passaggi da svolgere saranno minimi e non si renderà necessaria l’esecuzione di tutte le fasi, nei casi più complessi invece si dovrà porre in essere uno studio tecnico completo che culminerà nella redazione di una “scheda di caratterizzazione”.

La prima attività che il Produttore deve svolgere è verificare se lo scarto prodotto sia effettivamente soggetto alla normativa rifiuti o se rientra nelle esclusioni e si renda quindi necessaria l’applicazione di una normativa specifica di settore.

L’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina le esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta ovvero dalla disciplina dei rifiuti. Sono infatti escluse:

  1. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccago in formazioni gelogiche prive di scambio di lfluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  2. Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articolo 239 e seguenti relativamente alla bonifici di siti contaminati;
  3. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato natura escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  4. I rifiuti radioattivi;
  5. I materiali esplosivi in disuso;
  6. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre escluse, ai sensi del comma 2 dell’art. 185 del medesimo decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

  1. Le acque di scarico;
  2. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  3. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  4. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117;
  5. Sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’art. 3 paragrafo 2 lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Sono altresì esclusi i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000 e s.m.i. .

 Rinviamo il lettore alla lettura delle linee guida per identificare tutte le possibili cause di esclusione del proprio scarto dalla normativa rifiuti.

La seconda fase è quella che vede concretizzare l’attività di caratterizzazione dei rifiuti con un’analisi dei processi al fine di poter giungere alla classificazione dei rifiuti e quindi l’attribuzione del codice CER.

La fase due della procedura di classificazione consiste nella individuazione, all’interno dell’elenco europeo dei rifiuti del codice CER pertinente. Tale attività come vedremo non potrà essere posta in essere senza un minimo di conoscenze dei processi produttivi che hanno generato il rifiuto stesso. Come si evince dallo schema infatti, la prima fase della ricerca del codice CER richiede proprio la conoscenza del processo produttivo al fine di poter individuare il capitolo di pertinenza all’interno del quale ricercare il CER competente.

A tal proposito ci viene in supporto il legislatore che fornisce le “istruzioni per l’uso”.

L’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo “elenco dei rifiuti” dell’allegato alla decisione 2000/532/CE.

I diversi tipo di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.
  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Le prime due cifre che andremo dunque ad identificare si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), mentre la terza e la quarta cifra identificano la sub-categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato. (III livello).

Purtroppo duole osservare che il Catalogo Europeo dei Rifiuti seppur aggiornato minimamente nel corso degli anni non è ancora stato adeguato al processo tecnico-scientifico e non sono pochi i casi in cui risulta davvero difficoltoso individuare il corretto codice CER per i rifiuti prodotti dalle imprese. Su tale aspetto auspichiamo che il legislatore europeo decida nel più breve tempo possibile di raccogliere le segnalazioni pervenute dai diversi paesi europei ed adegui l’elenco.

Una volta che il codice CER del rifiuto è stato individuato, per i rifiuti non pericolosi, le attività sono concluse.

Se il codice CER individuato appartiene ad un rifiuto pericoloso occorre allora proseguire con le indagini al fine di poter attribuire le corrette caratteristiche di pericolo che, come anticipato nel corso di questo articolo, possono avere implicazioni sia sul piano della sicurezza sul lavoro (ad esempio determinate accortezze su come maneggiare il rifiuto) sia sul piano del trasporto del rifiuto stesso.

Con la fase tre il Produttore è chiamato ad effettuare un approfondimento relativo ai propri rifiuti. A tal proposito si renderà necessario disporre di una serie di informazioni, alcune in realtà già presenti nella fase due, ed altre aggiuntive.

Uno schema tipo è quello riportato di seguito:

  • Conoscenza dettagliata dei processi di produzione e delle attività di origine dei rifiuti;
  • Materie prime coinvolte nei processi e processi di trasformazione. Raccolta quindi delle schede di sicurezza aggiornate delle materie prime coinvolte;
  • Ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
  • Effettuazione, dove necessario ed obbligatorio, delle analisi chimiche di laboratorio;
  • Raccolta di ogni ulteriore documentazione tecnica che il Produttore ritenga necessaria per l’analisi.

Possiamo quindi affermare che l’adeguata conoscenza della composizione di un rifiuto si ottiene dalla combinazione delle diverse informazioni ottenibili dalle fonti precedentemente citate. Ognuno degli aspetti indicati richiederebbe in realtà degli approfondimenti viste le normative coinvolte, banche dati disponibili a livello europeo, tipologia di documentazione aggiuntiva che è possibile gestire, obbligatorietà o meno delle analisi chimiche e tecniche di campionamento dei rifiuti. Ciò dimostra ancora una volta come la classificazione dei rifiuti non sia in realtà un argomento esauribile in poche righe.

E’ importante soffermarsi un attimo sulla questione delle schede di sicurezza. Queste sono un valido strumento a disposizione del Produttore (se aggiornate) per effettuare delle valutazioni su materie prime o su miscele e sostanze che non sono state trasformate e divengono rifiuti, ma anche per conoscere le miscele risultanti dai processi di lavorazione.

Su tale argomento, le linee guida entrano nel dettaglio invitando il Produttore a consultare il sito ECHA dove sono raccolte le informazioni sulle sostanze pericolose immesse sul mercato. Ciò è dovuto alla possibilità che “produttori” diversi della medesima sostanza, in funzione delle informazioni in loro possesso, abbiano redatto schede di sicurezza più o meno complete e differenti, per alcuni aspetti, tra di loro. Accedere al sito dell’ECHA e individuare la sostanza in oggetto che abbia il maggior numero di notificatori permetterà al produttore di rifiuti di avere a disposizione informazioni più accurate.

Purtroppo non potremo entrare nel dettaglio dell’ECHA e dell’importanza delle schede di sicurezza, argomento affascinante sul quale ci sarà modo in futuro di ritornarci.

Se a valle delle analisi effettuate dal Produttore dovesse emergere che il rifiuto è di tipo pericoloso, si renderà necessario un ulteriore approfondimento teso ad individuare le corrette caratteristiche di pericolo.

Queste ultime ribadiamo non possono essere attribuite in modo arbitrario in quanto alcune di esse innescano ulteriori obblighi per il Produttore, ad esempio l’analisi degli obblighi derivanti dal regolamento ADR oppure verifiche di compatibilità delle HP dei rifiuti con quelle conferibili in impianto di destino.

A tal proposito le linee guida sono un importante strumento di ausilio al Produttore per comprendere come applicare le caratteristiche di pericolo, quali siano i valori soglia oltre i quali le HP devono essere attribuite, quali sono i casi in cui devono essere eseguite delle sommatorie ecc…

Anche in questo caso rinviamo il lettore ad una lettura approfondita dell’argomento che per ovvie ragioni di spazio non possiamo riassumere in questo articolo. E’ importante però sottolineare che la corretta attribuzione delle caratteristiche di pericolo passa attraverso il confronto delle concentrazioni rilevate nella sostanza o nella miscela rifiuto con i valori soglia definiti dalla normativa. Si riporta qui di seguito la tabella delle linee guida che esplicita in modo chiaro tale concetto.

Di seguito si riporta uno stralcio dello schema della procedura di classificazione di un rifiuto identificato da voci a specchio che sarà utile per il lettore nell’applicazione delle tre fasi di cui sopra.

Come si può quindi comprendere da questo brevissimo stralcio, la classificazione dei rifiuti intesa in senso lato è multidisciplinare e richiede l’accesso a molte informazioni e documentazione. Ciò ci permette di ribadire quanto già scritto in precedenza ovvero che non è sufficiente dare uno sguardo al codice ATECO dell’azienda ed ai rifiuti prodotti per comprendere quale codice CER attribuire.

La caratterizzazione e la classificazione di un rifiuto quindi si basa su aspetti tecnici, come la conoscenza approfondita del ciclo produttivo, l’analisi di documentazione tecnica, come le schede di sicurezza e la consultazione del sito ECHA e l’analisi di normative specifiche di riferimento ed analisi chimiche (argomento sempre spinoso).

Al fine di poter consultare le fonti disponibili riteniamo sia utile il seguente approccio definito dalle linee guida.

Come si è potuto osservare brevemente in queste pagine, la completa classificazione dei rifiuti non è una semplice questione di individuazione del codice CER ma racchiude in sé un’articolata serie di attività multidisciplinari che devono essere messe in campo al fine di poter essere certi di aver identificato il rifiuto.

A quanti si staranno chiedendo quanto sia utile questo esercizio di analisi dei rifiuti e se sia possibile metterlo in atto ogni volta,  ci sentiamo di rispondere che la classificazione seppur complessa è un’attività che ha dei vantaggi per le imprese e per la comunità.

Da un lato ci permette di adempiere agli obblighi normativi, dall’altra ci permette di avere sotto controllo nelle nostre aziende la produzione dei rifiuti in modo puntuale (in particolare se corredato da un completo sistema di gestione ambientale anche non certificato) ed infine dobbiamo considerare le ricadute sulla comunità.

Se tutti gli attori della filiera della produzione dei rifiuti avviassero un processo di classificazione dei rifiuti effettuato secondo le disposizioni tecnico-normative avremmo la possibilità di alimentare meglio il circuito del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, eviteremmo miscelazioni di rifiuti senza sbocco per il recupero, avremmo dei costi di gestione dei rifiuti più ridotti, capacità di incrementare la produzione di materie prime recuperate evitando di attingere ancora a quelle vergini, riduzione dei traffici illeciti, riduzione della possibilità per gestori scorretti di inserirsi nelle maglie del ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti.

La scheda di caratterizzazione dei rifiuti

Nel momento in cui un Produttore procede alla caratterizzazione di un rifiuto è opportuno che raccolga tutte le informazioni raccolte, documenti e foto del rifiuto stesso, all’interno di un fascicolo o in quella che potremmo definire: Scheda di caratterizzazione del rifiuto, che rappresenta di fatto una sorta di documento di identità del rifiuto stesso.

Una scheda di caratterizzazione dovrebbe contenere al suo interno tutte le informazioni tipiche del rifiuto in oggetto.

Una scheda tipo potrebbe contenere:

  1. Dati identificativi dell’azienda
  2. Data di redazione
  3. Nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla redazione
  4. Codice CER
  5. Descrizione normativa
  6. Descrizione informale del rifiuto
  7. Analisi dei processi produttivi
  8. Elenco delle materie prime coinvolte nei processi, suddivisi per fare
  9. Foto rappresentative del rifiuto
  10. Indicazione della produzione se continuativa, stagionale ecc…
  11. Quantità stimate o storiche del rifiuto prodotto
  12. Indicazione delle modalità di recupero/smaltimento
  13. Modalità di confezionamento
  14. Dati caratteristici del rifiuto
    1. Urbano/speciale
    1. Pericoloso/non pericoloso
    1. Caratteristiche di pericolo
    1. Stato fisico
    1. Odore
  15. Indicazioni sulla sicurezza in relazione alle modalità di maneggiamento del rifiuto
  16. Pittogrammi obbligatori da porre sui colli
  17. Indicazioni ADR
  18. Riferimenti ad eventuali analisi chimiche condotte sui rifiuti
  19. Riferimenti normativi presi in considerazione ed eventuali note di corredo
  20. Note aggiuntive utili ad una migliore comprensione del rifiuto

Chiaramente ogni Produttore potrà redigere la scheda di caratterizzazione in modo personalizzato aggiungendo ulteriori informazioni ed avendo cura di mantenere quelle essenziali per l’identificazione del rifiuto.

Le finalità di questo documento sono diverse:

  • Documento disponibile per l’impresa e che aggiornerà nel corso del tempo in funzione dei cambiamenti dei processi produttivi e/o della variazione delle materie prime coinvolte. (Basti pensare ad esempio alla variazione di un olio lubrificante/refrigerante impiegato in un tornio che di conseguenza muterà i parametri chimico-fisici degli oli di risulta)
  • Documento disponibile per organi di controllo che potranno così verificare come l’impresa sia giunta all’attribuzione del corretto codice CER a valle di una indagine tecnico-normativa
  • Documento condivisibile con intermediari ed impianti di trattamento al fine di individuare l’impianto di destino più idoneo ed ottenere il prezzo di conferimento migliore in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Classificare un rifiuto è quindi in conclusione un processo fondamentale per l’intera filiera di gestione dei rifiuti, essa è la prima attività che deve essere volta affinché il Produttore possa affermare che il proprio sistema di gestione sia conforme alla normativa vigente e per poter dimostrare ad eventuali organi di controllo di aver identificato correttamente i propri rifiuti.

Questo processo innesca una serie di conseguenze che hanno un impatto su tutti gli attori della filiera. Ad esempio determineranno alcune modalità di gestione del deposito temporaneo, individuazione di un trasportatore di rifiuti che sia in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali della categoria 4 o 5, dell’intermediario di rifiuti che sia in possesso dell’iscrizione in categoria 8 per i soli rifiuti non pericolosi o anche per i rifiuti pericolosi, di un impianto appositamente autorizzato per accogliere quello specifico rifiuto.

Esaurire l’intero argomento con tutte le sue implicazioni, come ben si comprende, non è possibile ma se ne può concludere che la “semplice” classificazione dei rifiuti, punto di partenza per una corretta gestione, propaga i suoi effetti fino a valle della filiera dimostrando la necessità di una corretta esecuzione dell’attività stessa.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Novità normative di fine Luglio 2021

Con la fine di Luglio e l’avvento di Agosto abbiamo assistito ad una serie di novità normative di particolare rilievo che meritano attenzione.

Nel corso di questo rapido articolo pre-chiusura estiva cercheremo di riassumerle rapidamente, rinviando i lettori alla documentazione ufficiale per i soliti approfondimenti.

Tra le novità più importanti vi sono le delibere e le circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fine Luglio con le quali vengono fornite importanti indicazioni.

Delibera n. 7 del 28 Luglio 2021 “Adeguamento al D.Lgs. 116/2020”

La delibera affronta l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 del 3 Settembre 2020 la quale, come ricorderete, ha riclassificato alcuni rifiuti da speciali ad urbani creando non pochi dubbi ai trasportatori su quale fosse la categoria di iscrizione all’Albo da utilizzarsi a Gennaio 2021 per il trasporto di detti rifiuti senza rischi per le imprese.

La delibera stabilisce che i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4, ordinaria, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, a condizione che siano prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico, in armonia con le disposizioni normative vigenti.

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi in categoria 2-bis, per il trasporto in conto proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti, possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalle proprie attività ed inserita tra quelle dell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico o ad impianti privati, se gestiti al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell’art. 198 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006.

All’ultimo comma dell’articolo 1 la delibera stabilisce che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano apposita domanda alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente senza peraltro stabilire quale sia la modulistica di riferimento, se vi sia o meno la necessità di procedere alle modifiche autorizzative delle imprese già iscritte e quale sia il termine ultimo entro il quale adeguare le proprie iscrizioni considerando che l’applicazione AGEST sarà aggiornata solo a partire dal 1° Settembre 2021 data di entrata in vigore della delibera.

Delibera 8 del 28 Luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6”

La categoria 6, nata per disciplinare il trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, vede ora le prime scadenze delle prime iscrizioni. A tal proposito l’Albo ha deliberato per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione Europea ed il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea o cittadino di un altro stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o in un altro Stato dell’Unione europea, di presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’albo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato A parti 1, 2 e 3 della delibera stessa.

Delibera 9 del 28 Luglio 2021 “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 Maggio 2017”

La delibera affronta il tema del Responsabile Tecnico, necessario per l’iscrizione nelle categoria ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La delibera con un singolo articolo modifica le date di scadenza del transitorio.

Infatti al comma 1 dell’articolo 3 della delibera del 30 Maggio 2017, la data del 16 Ottobre 2022, termine ultimo per la scadenza del transitorio per i Responsabili Tecnici già in attività, diviene 16 Ottobre 2023.

Il comma 2 viene invece modificato come segue: il responsabile di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 Gennaio 2022.

Invitiamo i responsabili tecnici a controllare la scadenza delle proprie abilitazioni attraverso l’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Circolare n.9 del 29 Luglio 2021 – Proroga dello stato di emergenza

Ultimo aggiornamento da parte dell’Albo ma sicuramente non meno importante riguarda le implicazioni derivanti dalla proroga dello stato di emergenza al 31 Dicembre 2021.

La circolare chiarisce che con la proroga dello stato di emergenza, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Da ciò ne deriva che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 Gennaio 2020 ed il 31 Dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 Marzo 2022, fermo restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta comunque sempre inteso che, per il legittimo esercizio delle attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve:

  1. Rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
  2. Prestare per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie ordinarie 1, 5, 8 , 9 e 10) apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 Marzo 2022;
  3. Comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Approvazione linee guida SNPA per la classificazione dei rifiuti

Atteso da ormai 7 mesi, il 4 Agosto la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Transizione ecologica concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Le linee guida per la classificazione dei rifiuti non sono in realtà una novità visto che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce ormai da tempo immemore l’obbligo, spesso trascurato, per i Produttori di rifiuti di procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti. Nonostante tale obbligo fosse già presente nell’ordinamento ambientale, il legislatore ha sentito la necessità, nella modifiche apportate al TUA con il D.Lgs. 116/2020, di rimarcare tale obbligo stabilendo anche, all’art. 184 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente (oggi della transizione ecologica).

Ribadiamo quindi per i produttori di rifiuti l’obbligo di procedere, prima di affidare i propri rifiuti agli operatori di settore, ad una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti stessi.

Per maggiori informazioni: info@ambiente-rifiuti.com

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