RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: il Decreto Direttoriale n. 275/2026 definisce requisiti, dati e modalità di trasmissione dei percorsi e rinvia la decorrenza al 13 settembre 2027.
Consulenza Ambiente & Rifiuti
Soluzioni Compliance Ambientale
L’ 08/10/2024 sul sito del RENTRI è stato pubblicato un aggiornamento importante relativo al tema di “immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale”.
Cosa si intende per immodificabilità?
Secondo quanto indicato nel portale RENTRI, la caratteristica di “immodificabilità” del registro riguarda la disciplina sulla “formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”
La nota effettua un primo distinguo tra:
- Annotazioni cronologiche che seguono le disposizioni di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006
- Registro di carico e scarico in quanto documento informatico
Come si osserva si introduce un concetto al quale, per la tracciabilità dei rifiuti, non si era abituati. Si innesca così un processo che deve separare nettamente l’adempimento normativo ambientale di cui al testo unico ambientale, le annotazioni di carico e scarico, dall’adempimento informatico di immodificabilità del registro una volta scaricato.
Attualmente tale processo in realtà non è così netto in quanto nel momento in cui inseriamo una annotazione di carico o di scarico sul registro e vi si appone il numero di protocollo progressivo, già in quel momento il documento non dovrebbe più essere modificabile.
Secondo quanto stabilito dal DM 59/2023, il registro cronologico di carico e scarico è un documento informatico e come tale deve conformarsi alle linee guida AGID (art. 4 del DM 59/2023) e ad una serie di riferimenti normativi che disciplinano la tenuta dei registri obbligatori con strumenti informatici.
Questa separazione a cosa potrebbe condurre ipoteticamente?
Le annotazioni di carico e scarico inserite sui registri sono modificabili sempre fino al momento in cui non si procede con la trasmissione dei dati al RENTRI o fino a quando non si estrare il file in formato XML?
Ciò determinerebbe una maggior flessibilità per soggetti, quali impianti di recupero/smaltimento, dove per elevati volumi di rifiuti in ingresso ed in uscita, e considerando la mole di controlli da effettuare dal momento del conferimento al momento in cui l’annotazione viene inserita sul registro, a volte è necessario rivedere alcune informazioni prima di protocollare il registro. Certo sarebbe stato più utile intervenire direttamente sui tempi di registrazione cercando di andare incontro alle esigenze degli operatori del settore. In particolare, ci si chiede, cosa accadrà nel caso in cui il carico di rifiuti dovrà essere tenuto fermo in attesa di verifiche analitiche.
E’ certo che ad oggi alcune risposte a quesiti importanti sono ancora assenti e, a pochi mesi dall’avvio del RENTRI, diventa difficile comprendere come mai solo ora arrivino alcune risposte ed altre siano ancora assenti.
Sebbene, come annunciato da più parti, il RENTRI si presenta più affidabile rispetto al suo predecessore SISTRI, è possibile attendersi ulteriori variazioni o modifiche impattanti a poca distanza dal suo avvio? Come faranno gli “operatori” ad adeguare i propri processi senza certezze?
Secondo quanto riportato sul portale RENTRI, il formato XML prodotto è nativamente strutturato per garantire l’immodificabilità. Infatti il registro in formato XML prevede già una firma a chiusura di ogni ciclo di esportazione, al fine di “blindare” tutto il pacchetto dati esportato. In questo caso la firma è considerata “tecnica”. In fase di formazione è opportuno che la firma a chiusura di ogni export XML del registro sia riconducibile alla titolarità del registro o sia una firma qualificata, per quanto si tratti solo di una sottoscrizione tecnica.
Pertanto, il sigillo elettronico del RENTRI “sembrerebbe” una possibile soluzione alternativa.
Questo passaggio fa emergere alcune riflessioni in quanto il termine “rappresenta una possibile soluzione alternativa” come deve essere considerato? E’ una affermazione?
In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro, il RENTRI precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale con la frequenza che riterrà più idonea in base alla propria organizzazione.
Di seguito le ipotesi rappresentate dal RENTRI:
- Entro tre mesi dalla chiusura dell’anno fiscale, in linea con la normativa contabile.
- Al momento della trasmissione dei dati al RENTRI, come previsto dal DM 59/2023.
- Con una cadenza stabilita internamente, a condizione che rispetti le tempistiche legali (a).
Se tali regole sono confermate allora dovrebbe essere considerata valida la posizione per la quale, all’atto di un controllo, il registro non sia ancora stato reso immodificabile e che venga reso tale solo su specifica richiesta di estrazione del registro.
Su tale punto sarebbe auspicabile una nota ufficiale al fine di evitare potenziali sanzioni indesiderate.
Infine, come previsto dalla regolamentazione tecnica in materia di tenuta e conservazione dei registri, laddove l’operatore, in base a proprie scelte di natura organizzativa, intenda archiviare il file che rappresenta il registro elettronico, prima del trasferimento al sistema di conservazione a norma, il medesimo file dovrà essere firmato digitalmente con una firma qualificata. In questo caso il sigillo RENTRI non è sufficiente.
Come si traduce tutto ciò in termini operativi?
Riportiamo integralmente la nota che si trova sul portale RENTRI:
Ricordiamo che, le Linee Guida AgID prevedono che, nel caso di documento informatico formato mediante “memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente”, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
- produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione
Le ipotesi esposte possono essere considerate tutte valide, ai fini di una tenuta diligente del registro di carico e scarico in formato digitale.
In conclusione, la tenuta del registro sembrerebbe dover seguire due passaggi fondamentali:
- Inserimento delle annotazioni di carico e scarico nei tempi previsti dalla norma
- Estrazione del registro, secondo una delle alternative proposte sopra per rendere immodificabile il registro
A questi due se ne aggiungono altri due:
- Trasmissione dei dati al RENTRI, che quindi possono anche non essere considerati immodificabili viste le opzioni di estrazione di cui sopra
- la necessità di procedere ad una archiviazione del file con una firma qualificata.
Se il RENTRI doveva rappresentare una semplificazione degli adempimenti forse proprio così non è…
Se hai bisogno di maggiori chiarimenti, A&R è pronta ad assisterti con:
- Webinar gratuiti mensili
- Un pacchetto completo che include analisi aziendale, iscrizione RENTRI e supporto per 12 mesi.
- Soluzione ArSolution per chi non dispone di un gestionale.
Tracciabilità dei rifiuti: il RENTRI basta davvero?
Tracciabilità dei rifiuti e RENTRI: perché la corretta gestione parte dalla classificazione e dalla cooperazione di tutta la filiera.
RENTRI e FIR digitale: cosa fare in caso di degrado temporaneo dei servizi – Decreto Direttoriale 254/2026
Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
Webinar Gratuito – RENTRI, istruzioni aggiornate con il DD 210/2026 e 254/2026
In questo webinar gratuito analizzeremo le istruzioni aggiornate con i DD 210/2026 e 254/2026, facendo chiarezza sulle principali novità, sui dubbi risolti e sugli aspetti che presentano ancora criticità. Un appuntamento pratico per comprendere gli aggiornamenti e gestire correttamente gli adempimenti RENTRI. Iscriviti ora!
RENTRI – Istruzioni aggiornate con il D.D. 210/2026
RENTRI: Istruzioni aggiornate per la compilazione del registro c/s e del formulario. Tutti i dubbi finalmente risolti? Quali semplificazioni sono state introdotte?
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.
RENTRI dati online: aperta l’area di consultazione del MASE sui rifiuti in Italia
Online l’Area Consultazione del RENTRI: il MASE pubblica i dati aggregati su produzione, recupero e smaltimento rifiuti in Italia, filtrabili per territorio.
Batterie portatili: la Commissione UE amplia le deroghe alla rimovibilità e sostituibilità (atto delegato C(2026) 5031)
La Commissione europea ha adottato il 14 luglio 2026 un atto delegato che modifica l’art. 11 del Regolamento Batterie (UE) 2023/1542: sei nuove categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di rimovibilità della batteria da parte dell’utilizzatore finale.
Riclassificazione codici EER batterie – indicazioni per le modifiche autorizzative
Decisione UE 2025/934: dal 9/12/2026 nuovi codici EER per le batterie. La nota di Regione Lombardia su varianti, transitorio e casi 160604. Come adeguare le autorizzazioni degli impianti? Classificazione rifiuti, come devono adeguare i codici EER i Produttori?
RAEE Professionali Uno contro UNO obbligatorio
Con la Legge 50/2026 scatta l’obbligo di ritiro Uno contro Uno per tutti i distributori di AEE professionali. Scopri DDT, esonero RENTRI e gestione dei costi.
Decreto Ministeriale n. 91/2026: la nuova disciplina dei centri di raccolta comunali
D.M. 26 marzo 2026, n. 91: cosa cambia per i centri di raccolta rifiuti urbani. Analisi di requisiti strutturali, Albo Gestori e allegati.
ARTICOLI RECENTI
RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: pubblicato il Decreto Direttoriale n. 275/2026
RENTRI e geolocalizzazione dei veicoli: il Decreto Direttoriale n. 275/2026 definisce requisiti, dati e modalità di trasmissione dei percorsi e rinvia la decorrenza al 13 settembre 2027.
Tracciabilità dei rifiuti: il RENTRI basta davvero?
Tracciabilità dei rifiuti e RENTRI: perché la corretta gestione parte dalla classificazione e dalla cooperazione di tutta la filiera.
RENTRI e FIR digitale: cosa fare in caso di degrado temporaneo dei servizi – Decreto Direttoriale 254/2026
Il D.D. 254/2026 introduce, a pochi giorni dal riavvio degli obblighi sull’XFIR, le procedure da seguire quando i servizi RENTRI per il FIR digitale risultano temporaneamente degradati: misure di emergenza, FIR cartaceo, dichiarazione ed evidenze.
Spedizioni transfrontaliere intra-UE: RAEE non pericolosi con notifica dal 1° gennaio 2027? Forse no
I RAEE non pericolosi saranno spediti con notifica dal 2027? La Commissione UE propone la voce BEU09 per alcune spedizioni intra-UE soggette all’articolo 18. Leggi l’articolo per scoprire quali sono le condizioni imposte
RENTRI – Istruzioni aggiornate con il D.D. 210/2026
RENTRI: Istruzioni aggiornate per la compilazione del registro c/s e del formulario. Tutti i dubbi finalmente risolti? Quali semplificazioni sono state introdotte?
Albo Nazionale Gestori Ambientali: le novità di luglio 2026 su liberi professionisti, codici EER e rifiuti di batterie
Nuova sottocategoria 2-quater per liberi professionisti; codici EER dei centri di raccolta e adeguamento autorizzazioni per i rifiuti di batterie: le novità dell’Albo Gestori Ambientali.













