Avvio servizio ViViFir

Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.

L’entrata in vigore del servizio ViViFIR avviene grazie all’applicazione dell’art. 193 comma 5 del D.LGs. 152/2006 e s.m.i. che riportiamo qui:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”

A decorrere dall’8 Marzo assisteremo alla coesistenza dei classici formulari di identificazione rifiuti, in carta chimica autoricalcante su 4 copie, e dei formulari vidimati virtualmente da stamparsi su classici fogli in formato A4.

Con l’introduzione di questa nuova modalità di vidimazione del formulario assistiamo anche ad una diversa distribuzione delle copie del formulario.

Come ben sappiamo, le quattro copie dei formulari classici sono così distribuite:

  • La prima copia resta al Produttore nel momento in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo trasporta in impianto di destino;
  • Le tre copie restanti viaggiano, unitamente al trasportatore ed ai rifiuti, verso l’impianto di destino;
  • L’impianto di destino trattiene per sé una copia una volta completate le procedure di accettazione del rifiuto in impianto;
  • Le ultime due copie vengono restituite al trasportatore il quale ha l’obbligo, entro 90 giorni dal conferimento, di restituire una copia al Produttore.

Il formulario vidimato virtualmente segue invece una dinamica leggermente diversa, caratterizzata dalla duplice copia prevista dall’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Le due copie che saranno stampate (non fotocopiate) dovranno essere caratterizzate dall’apposizione di una barra sulla cella posta in calce al documento ad indicare se spetta al Produttore o al destinatario.

Infatti la norma prevede che:

  • La prima copia resti al Produttore mentre la seconda accompagna il trasportatore fino all’impianto di destino;
  • Il destinatario trattiene per sé la copia del formulario, una volta completate le procedure di accettazione in impianto;
  • Tutti gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Il trasportatore ha l’obbligo di consegnare, con le modalità consuete in uso e previste dalla norma, una fotocopia del formulario al Produttore entro 90 giorni dalla consegna dei rifiuti in impianto.

Ricordiamo che le modalità di consegna del formulario al Produttore sono:

  • Trasmissione in formato cartaceo
  • Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo del Produttore

Fatta questa breve panoramica del nuovo servizio di vidimazione del formulario, proviamo a dare delle risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute in questi giorni:

ViViFIR permette la stampa di un nuovo modello di formulario?

No, il formulario non ha subito alcuna variazione nei suoi campi. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione dei formulari in carta chimica autoricalcante

Posso vidimare digitalmente i formulari acquistati in tipografia?

I formulari in carta chimica autoricalcante in 4 copie non possono essere vidimati digitalmente, ma devono essere vidimati presso le Camere di Commercio nelle modalità consuete. Pertanto le imprese potranno utilizzare sia i classici formulari in carta chimica, opportunamente vidimati fisicamente presso le camere di commercio, sia quelli vidimati virtualmente.

I vecchi formulari potranno essere ancora utilizzati?

Si. La norma non ha disposto l’annullamento dei formulari in carta chimica che restano quindi in uso.

Il nuovo servizio ViViFIR permette di fatto la coesistenza dei due formulari stampati su supporti cartacei differenti

Il trasporto dei rifiuti può quindi essere effettuato senza formulario o con la sola copia digitale? Assistiamo alla dematerializzazione del formulario?

Assolutamente no. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione presso le camere di commercio e non rappresenta una dematerializzazione del formulario di identificazione rifiuti che resta il principale strumento di tracciabilità dei rifiuti. La vidimazione virtuale è un utile supporto alle imprese per snellire l’eccessiva burocrazia.

Fino ad oggi il formulario lo emetteva il trasportatore, io che sono Produttore posso emetterlo?

Certamente. La norma non è cambiata da questo punto di vista ed il Produttore è uno dei soggetti deputati alla emissione del formulario. Se il Produttore intende procedere con la vidimazione del formulario e stampa dello stesso dovrà effettuare l’autenticazione sul sito vivifir.ecocamere.it attraverso uno dei sistemi riconosciuti (SPID, CN, EACO), per conto della propria azienda e creare il suo blocco di formulari.

Tramite l’applicazione ViViFir posso compilare il formulario prima di stamparlo?

No, l’applicazione ViViFIR rappresenta un servizio di vidimazione virtuale e non è un software gestionale per la compilazione dei formulari. Il formulario vidimato dovrà essere stampato e compilato manualmente oppure l’utente potrà stampare su di esso i dati in formato digitale mediante utilizzo di software gestionale altre procedure di automazione d’ufficio.

Posso compilare il formulario che ho scaricato dal sito ViViFIR con un editor PDF?

No, in quanto il file che viene scaricato è in formato PDF/A e quindi non modificabile con un editor di PDF. In tal caso dovranno essere stampate le due copie del formulario e dovranno essere compilate a mano.

In alternativa esistono i sistemi di interoperabilità con i propri sistemi gestionali in uso, se la software house li ha messi a disposizione.

Posso verificare se un formulario è effettivamente generato tramite il servizio ViViFIR?

Si. Sul portale vivifir.ecocamere.it è disponibile il servizio di verifica. Inserendo il numero seriale del formulario è possibile verificare una serie di informazioni quali: data di generazione, impresa o ente che lo ha richiesto, Camera di Commercio di competenza che vidimato virtualmente il formulario.

Quante volte posso stampare il formulario che ho scaricato?

Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto

E’ possibile fotocopiare il formulario che ho scaricato per avere più copie a disposizione?

Il formulario, stante quanto disposto dalla norma, deve essere prodotto in due copie. Ognuna delle due copia deve essere contraddistinta dal soggetto di appartenenza (Produttore o Destinatario) attraverso l’apposizione di una barra nella casella posta in calce al documento.

Quanto costa vidimare virtualmente i formulari?

Il servizio è gratuito.

Per quanti intendono procedere con l’accesso al servizio ViViFIR, riportiamo di seguito una brevissima sintesi delle istruzioni operative e vi rimandiamo per un approfondimento al sito vivifir.ecocamere.it

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante propria identità legale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema ViViFIR verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di un ente viene invece inviata richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presene in Indica PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i propri dati anagrafici può effettuare le seguenti operazioni:

  • Operare in prima persona
  • Delegare una o più persone, che accederanno anch’esse mediante propria identità legale, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone (subdelega)
  • Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo da fornire al software gestionale per l’interoperabilità.

Vidimazione

L’utente autenticato potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto.

Le modalità sono:

  • Online accedendo al portale ViViFir. Il sistema dopo aver generato il numero univoco del formulario consente allo stesso di produrre un modello prefincato in formato conforme a quanto previsto dal DM 1 Aprile 1998 n. 145 e contraddistinto da un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Tale modalità prevede l’interfaccia con i servizi applicativi e l’autenticazione mediante credenziali tecniche richieste in precedenze.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Carrozzerie mobili – Entrata in vigore delibera 3/2020 ANGA

Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che disciplina l’iscrizione all’albo di carrozzerie mobili.

Con l’entrata in vigore di tale delibera assistiamo di fatto a due modifiche importanti.

Da un lato il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come avrete potuto vedere, ha cambiato veste ed è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa. Questa sezione si popolerà nel tempo man mano che le imprese adegueranno le proprie iscrizioni.

 Dall’altro lato le imprese già iscritte e quelle che intendono iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili, devono prestare attenzione alla compilazione delle istanze telematiche di iscrizione e variazione.

L’Albo ha fornito una mini guida sufficientemente esaustiva per affrontare la tematica ed è scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Clicca qui per scaricare

Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?

Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono, entro il 31 dicembre 2021, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quindi quali sono le carrozzerie mobili associate ad ogni veicolo scarrabile.

La conseguenza di questa variazione si può così sintetizzare:

  • Il veicolo scarrabile non avrà più codici CER associati (a differenza di quanto avveniva prima del 2 Febbraio 2021)
  • Le carrozzerie mobili associate al veicolo di cui al punto precedente devono essere associate ai codici CER che possono essere trasportati.

Pertanto, il veicolo scarrabile sarà autorizzato a trasportatore solo ed esclusivamente i codici CER della carrozzeria mobile montata.

Per procedere con la variazione del proprio profilo, ma ciò vale anche per le imprese che intendono presentare istanza di iscrizione e per i nuovi mezzi che devono essere integrati nell’iscrizione, le imprese devono:

  • Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare, tra quelle disponibili: Cassoni, Cisterne, Container, Casse mobili, compattatori, pianali)
  • Associare le carrozzerie mobili alle categorie per le quali l’impresa è iscritta (1, 4, 5, 6 e 2-bis)
  • Abbinare i codici CER ad ogni tipologia di carrozzeria mobile inserita
  • Associare quindi ogni veicolo scarrabile alle categorie

Infine occorre l’attestazione del RT per ogni carrozzeria mobile secondo il nuovo schema aggiornato che è possibile ritrovare allegato alla delibera 3/2020.

L’entrata in vigore della delibera potrebbe portare avere impatti per le imprese che usufruiscono del servizio di interoperabilità dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per verificare la corrispondenza delle targhe dei trasportatori con i codici CER trasportabili.

Infatti, all’interno dei software gestionali che utilizzano i tracciati messi a disposizione dall’Albo, la ricerca di una targa relativa ad un veicolo scarrabile potrebbe non fornire alcun riscontro positivo in merito ai codici CER che possono essere trasportati proprio in virtù della cancellazione dei CER dai suddetti veicoli a favore delle carrozzerie mobili. Ciò potrebbe quindi rappresentare un problema, in particolare se l’esito di quel controllo è vincolante per la chiusura delle registrazioni di carico e scarico.

Ci si chiede quindi come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.  

Sarà necessario indicarlo in ogni formulario? Il Produttore dovrà premurarsi di verificare il codice identificativo della carrozzeria mobile prima di ogni trasporto? E l’intermediario come potrà effettuare dei controlli per essere certo che i trasportatori di cui si avvale abbiano agito in conformità alle proprie iscrizioni all’Albo?

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2021 – Scadenza 16 Giugno 2021

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021.

Il DPCM del 24 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale da comunicare entro il termine di cui sopra.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  • Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipologie di rifiuti
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d)  (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
  • Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
  • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
  • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
  • Imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
  • Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati

Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

Sono obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
  • Comunicazione veicoli fuori uso

Soggetti obbligati:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • Comunicazione imballaggi

Soggetti obbligati:

  • Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
  • Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014
  • Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti obbligati:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento

Modalità di presentazione del MUD 2021

Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:

  • Modalità semplificata
  • Modalità telematica

La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
  • Utilizzano non più di 3 trasportatori;
  • Utilizzano non più di 3 destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:

  1. Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
  3. Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
  4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
  5. Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
    1. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
    2. La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
    3. La copie del documento di identità del sottoscrittore

Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità

6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto

Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione

Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza per la compilazione e presentazione del MUD.

Per informazioni e preventivi è possibile scrivere a info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – AGGIORNAMENTO R.E.N.T.R.I.

Con le modifiche normative apportate dai decreti legislativi 116/2020, 118/2020, 119/2020 e 121/2020 il testo unico ambientale ha subito delle modifiche importanti che avranno, nel corso dei prossimi mesi,  impatti significativi sulla gestione dei rifiuti.

Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 26 Settembre 2020.

Le modifiche intervengono su:

  • Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis)
  • Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
  • Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
  • Rifiuti organici (art.182 ter)
  • Definizioni (art.183)
  • Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
  • Sottoprodotti (184 bis)
  • End of Waste (art.184‐ter)
  • Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
  • Deposito temporaneo (art.185 bis)
  • Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
  • MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
  • Tracciabilità post Sistri (art.190)
  • Novità su manutenzione? (art.193)
  • Trasporto intermodale (art.193 bis)
  • Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
  • Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
  • Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
  • Imballaggi (artt.217 e seguenti)
  • Sanzioni (art. 258)

La novità principale, che andrà ad alimentare e certificare intere filiere di gestione dei rifiuti, è la responsabilità estesa del Produttore il quale viene coinvolto nella responsabilità finanziaria per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo del bene. Dovremo attendere i decreti attuativi del ministero dell’Ambiente ma potrebbe rappresentare un vero punto di svolta nell’ambito dell’economia circolare.

Voler analizzare tutte le modifiche alla parte quarta del Testo Unico Ambientale in un solo articolo appare ardua come impresa dovendo considerare che al momento possiamo solo fare delle ipotesi sui possibili scenari ai quali assisteremo nel corso dei prossimi mesi.

Cercheremo quindi (ci sforzeremo promesso) di scrivere singoli articoli tesi ad  analizzare singoli aspetti.

Partiamo dall’argomento più chiacchierato degli ultimi tempi e che tanto sta facendo discutere le imprese. Il motivo non è la necessità di adempiere ad un ulteriore obbligo normativo (non ce ne fossero già a sufficienza), quanto per il timore che il nuovo sistema di tracciabilità introdotto porti sulle sue spalle, senza scrollarsele, il peso, gli errori e le incongruenze, del precedente sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.

Come avrete intuito stiamo parlando del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. La necessità di adottare un sistema informatico per tracciare i rifiuti che ogni giorno percorrono le nostre strade per giungere negli impianti di trattamento, come detto più volte, è nobile e necessario, ma le modalità di realizzazione di tale sistema potrebbe essere messo in discussione.

Ma sarà davvero efficiente? Sarà in grado di farsi carico delle negative esperienze vissute dalle imprese e liberarsi finalmente della estrema farraginosità di cui era vittima il SISTRI? Assisteremo anche in questo caso ad un doppio binario confusionario, oneroso, corredato di così tante eccezioni che alla fine inizieremo a chiederci quale sia la sua reale utilità? E soprattutto, quanto graverà in termini economici sulle imprese?

Come sempre solo il tempo saprà darci informazioni sufficienti per poter giudicare la reale portata del RENTRI.

Fatta questa dovuta premessa prendiamo in esame l’articolo 188-bis nella sua nuova formulazione:

  1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 14 Dicembre 2918 n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Febbraio 2019 n.12 e gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il ministero della pubblica amministrazione, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, è articolato in: a)Una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b)Una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relative adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto legge 14 Dicembre 2018, n.135, con la previsione dei criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) Il funzionamento del registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati di cui alla lettera a) nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) Le modalità di condivisione dei dati del Registro elettronico con l’istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189; e) Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n.1013/2006 e le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 Gennaio 1994 n.70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale indicate al comma 1; g) Le modalità di accesso ai dati del Registro Elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti,  di cui all’articolo 188 comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
  4. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e da coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 articolo 6 del D.Lg. 14 Dicembre 2018 n. 135. Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro Elettronico Nazionale.

Con l’articolo 188-bis che in parte in realtà già conoscevamo nella sua precedente versione viene formalmente istituito e delineato nelle sue principali caratteristiche il Registro Elettronico di tracciabilità dei rifiuti.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti principali dell’introduzione del RENTRI.

  • Esisterà un doppio binario per la fase di sperimentazione. Questo lo conosciamo già e sappiamo quali sono i rischi di una gestione di questo tipo. Doppie registrazioni, doppie documentazioni, moltiplicazione del tempo impiegato (immaginate la pianificazione logistica di un’impresa di trasporto). Quanto durerà? Ovviamente al momento non è possibile stimarlo ma auspichiamo duri meno di quello precedente.
  • Tema autorizzazioni. Come ben sappiamo le autorizzazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono oggi facilmente reperibili e l’Albo ha predisposto anche un sistema di collegamento ed interrogazione dei database. Tali informazioni erano già accessibili con il SISTRI. La vera spina nel fianco è rappresentata dalle autorizzazioni ambientali degli impianti. Come ben sappiamo tali dati non sono correttamente/completamente anagrafati ad oggi e ci si chiede se dovremo continuare ad inserirli manualmente o se finalmente avremo un sistema informatico in grado di reperibili automaticamente riducendo così anche tutta la confusione che regna intorno alle autorizzazioni madre, integrazioni, revisioni ecc… Vi ricordo l’importante lavoro dell’ISPRA al sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/
  • Tema tracciabilità trasporti. Per chi ha avuto la (s)fortuna di utilizzare il SISTRI ben ci si ricorderà il tema  della geolocalizzazione degli automezzi durante il trasporto dei rifiuti e l’indicazione delle tappe intermedie oltre alla necessità di modificare e giustificare ogni eventuale variazione, consolidando così l’idea che chi aveva ideato il sistema informatico non avesse mai messo piede in un’azienda di trasporto rifiuti per osservare tutte le difficoltà giornaliere alle quali sono esposte. Con il Registro elettronico tale tema viene nuovamente riportato in auge, complice anche l’indicazione specifica di cui all’articolo 193 che rimarca in realtà quanto già presente nelle previgente versione del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla microraccolta. Preso atto della necessità di tracciare i trasporti dei rifiuti in ogni momento ci si chiede questa volta quale sistema verrà utilizzato per geolocalizzare ogni automezzo. Utilizzeremo una black-box 2.0 corredata di SIM? Potremo utilizzare gli attuali sistemi di geolocalizzazione degli automezzi in uso presso le aziende? E chi non è dotato? Questi interrogativi inevitabilmente avranno una risposta in un futuro non tanto lontano. E’ un tema molto importante per poter ricostruire il percorso effettivamente seguito dagli automezzi durante il trasporto dei rifiuti ma sarebbe utile poter sfruttare a pieno i dati informatici della geolocalizzazione anche in caso di variazioni del percorso. E’ un argomento molto interessante e sicuramente l’attuale livello tecnologico raggiunto potrebbe venirci in aiuto.
  • Chi paga? Come avvenne per il SISTRI, il registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere finanziato dagli utenti che lo utilizzeranno e quindi le imprese obbligate all’iscrizione. La norma prevede al momento il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione. Attendiamoci quindi un obolo annuale da versare per il mantenimento di quello che speriamo diventi l’unico sistema di tracciabilità dei rifiuti, poiché diciamocelo francamente, non si avverte più nel 2020 la necessità di utilizzare sistemi cartacei antiquati per gestire i rifiuti quando ormai ognuno di noi ha nelle proprie imprese sistemi tecnologici e digitali.  Siamo nell’era dell’industria 4.0 eppure la nostra gestione dei rifiuti, che ha già molte criticità come spesso ci racconta la cronaca, è ancorata ad un sistema difficilmente controllabile se non a posteriori. “Prevenire è meglio che curare” Questa volta è proprio il caso di dirlo. A volte non è necessario realizzare sistemi estremamente complessi e rigidi per ottenere un risultato ottimale.

Prendiamo ora in considerazione l’articolo 190 nella sua nuova formulazione del D.Lgs. 3 Settembre 2020 n.116.

I soggetti obbligati alla tenuta del “registro cronologico di carico e scarico” sono:

  • Trasportatori professionali di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c) d) e g) dell’articolo 184 comma 3

All’interno del registro cronologico di carico e scarico dovranno essere annotati per ogni tipologia di rifiuti la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti e le quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione dei rifiuti.

Il modello del registro cronologico dovrà essere definito con un decreto attuativo, pertanto fino a tale momento continueranno ad usarsi i modelli già in vigore e restano valide le modalità di vidimazione dei registri già in uso.

I tempi per effettuare le annotazioni non varieranno e quindi:

  • 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso per i Produttori di rifiuti
  • 10 giorni lavorativi dalla data di conferimento in impianto per i trasportatori
  • 10 giorni lavorativi dalla data di consegna in impianto per gli intermediari
  • 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto per gli impianti di recupero e di smaltimento

I soggetti esonerati sono:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8
  • Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti

Dove dovranno essere custoditi i registri?

  • I registri dovranno essere tenuti, o resi accessibili ,presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • Per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari di rifiuti ,presso la sede operativa
  • I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto
  • I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione (di cui all’articolo 230) possono essere tenuti presso la sede di produzione dei rifiuti
  • Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente (ed al Registro elettronico nazionale quando quest’ultimo sarà in vigore)

I registri devono essere conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

Chiudiamo così questa prima descrizione delle novità introdotte dal recepimento del pacchetto economia circolare ma siamo certi che avremo modo di tornare su questi argomenti in un futuro non troppo lontano per raccontarvi le ultime novità.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Procedure di infrazione europee a carico dell’Italia. 91 quelle ancora aperte

Sono 91 le procedure di infrazione dell’UE contro l’Italia attualmente ancora aperte.

Di queste 91, 69 sono per violazione del diritto dell’Unione e 22 per mancato recepimento delle direttive.

Nella tabella che segue vi riassumiamo quelle dedicate all’ambiente.

n.
Numero Procedura
Oggetto
Dir. Gen.
Causa
Materia
Norme Comunitarie
Inadempienza
Fase
24
2020_2220
Cattiva applicazione della direttiva 2016/2284 relativa ai massimali nazionali di emissione NEC
ENVI
Ambiente
direttiva 2016/2284
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
23
2020_2111
Restrizioni allaccesso alla giustizia ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale ELD
ENVI
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
22
2020_0210
Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti.
ENVI
Ambiente
direttiva delegata UE 2020/363
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
21
2020_0209
Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.
ENVI
Ambiente
direttiva delegata UE 2020/362
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
20
2020_0208
Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, lallegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lesenzione relativa alluso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione.
ENVI
Ambiente
direttiva delegata UE 2019/1846
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
19
2020_0207
Mancato recepimento della direttiva 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis 2-etilesil ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore.
ENVI
Ambiente
direttiva 2019/1845
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
18
2019_2308
Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
ENVI
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
17
2019_2085
Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
ENVI
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
16
2019_0329
Mancato recepimento della direttiva UE 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione UE 2015/1814.
CLIM
Ambiente
direttiva 2018/410
Mancato recepimento
Messa in mora Art. 258 TFUE
15
2019_0218
Mancato recepimento della direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
ENVI
Ambiente
direttiva 2017/2102
Mancato recepimento
Parere motivato Art. 258 TFUE
14
2018_2249
Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d’azione
ENVI
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Messa in mora Art. 258 TFUE
13
2017_2181
Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane
ENVI
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
12
2017_2172
Regolamento UE n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione.
ENVI
C-227/20
Ambiente
Violazione diritto dell’Unione
Ricorso Art. 258 TFUE
11
2015_2163
Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.
ENVI
Ambiente
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva Habitat)
Violazione diritto dell’Unione
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE
10
2015_2043
Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azotoNO2
ENVI
Causa C-573/19
Ambiente
direttiva 2008/50/CE
Violazione diritto dell’Unione
Ricorso Art. 258 TFUE
9
2014_2147
Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.
ENVI
C-644/18
Ambiente
direttiva 2008/50/CE
Violazione diritto dell’Unione
Ricorso Art. 258 TFUE
8
2014_2059
Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.
ENVI
C-668/19
Ambiente
direttiva 1991/271/CEE
Violazione diritto dell’Unione
Ricorso Art. 258 TFUE
7
2013_2177
Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto
ENVI
Ambiente
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (c.d. direttiva IPPC),fino al 7 gennaio 2014; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. direttiva IED),a partire dal 7 gennaio 2014
Violazione diritto dell’Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
6
2013_2022
Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.
ENVI
Ambiente
direttiva 2002/49/CE
Violazione diritto dell’Unione
Parere motivato Art. 258 TFUE
5
2011_2215
Violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia
ENVI
Ambiente
direttiva 1999/31/CE
Violazione diritto dell’Unione
Sentenza Art. 258 TFUE
4
2009_2034
Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane
ENVI
C-85/13
Ambiente
Dir. 1991/271
Violazione diritto dell’Unione
Messa in mora Art. 260 TFUE
3
2007_2195
Emergenza rifiuti in Campania.
ENVI
C-297/08 e C-653/13
Ambiente
Dir. 2006/12/CE
Violazione diritto dell’Unione
Sentenza Art. 260 TFUE
2
2004_2034
Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
ENVI
C-251/17
Ambiente
Dir.1991/271/CE
Violazione diritto dell’Unione
Sentenza Art. 260 TFUE
1
2003_2077
Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui “rifiuti”, 91/689/CEE sui “rifiuti pericolosi” e 1999/31/CE sulle “discariche”.
ENVI
C-135/05 e C-196/13
Ambiente
Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE
Violazione diritto dell’Unione
Sentenza Art. 260 TFUE
Fonte: certifico.com

Alcune di queste saranno chiuse a breve, speriamo.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

info@ambiente-rifiuti.com

Albo Gestori Ambientali – Procedimenti disciplinari e codici 99 nuove circolari

Il 29 giugno l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato le circolari 6 e 7 fornendo chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER 99 e sulla validità dei procedimenti disciplinari. Circolare 6 del 29 Giugno 2020 In risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcune sezioni regionali circa l’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamenti da disposizioni normative, il Comitato Nazionale scrive che già con la circolare 661 del 19/04/2005 furono fornite informazioni in merito. Infatti tale circolare stabiliva che “nel caso di utilizzazione dei codici che terminano con le cifre 99, dovranno essere descritte, nella documentazione a corredo della domanda di iscrizione e/o variazione, le tipologie di rifiuti che l’impresa effettivamente gestisce o intende gestire. Ad ogni buon fine si rammenta che, per classificare correttamente i rifiuti, l’impresa deve seguire la procedura descritta dalla normativa vigente” La circolare del 2020 ribadisce quanto abbiamo già avuto modo di scrivere in passato ovvero che è responsabilità del Produttore la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti (caratterizzazione e classificazione). Qualora la descrizione del rifiuto non sia già stata individuata da norme regolamentari quali il DM 5 Febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi, il DM 161 del 12 giugno 2002, relativo al recupero dei rifiuti pericolosi e DM 8 Aprile 2008, relativo alla gestione dei centri di raccolta o, in via residuale, da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione, le Sezioni Regionali devono procedere all’esame dei codici CER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
  1. Il codice CER deve essere adeguatamente descritto (proprio in virtù della generalità di tali codici CER);
  2. Deve essere presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descrive le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione 2014/995/UE e del Regolamento 1357/2014 (viene quindi rimarcata la piena responsabilità del Produttore nel processo di classificazione dei propri rifiuti che non può essere demandata ad altri)
Circolare 7 del 29 Giugno 2020 La circolare n. 7 del 29 Giugno 2020 giunge in risposta alle richieste di chiarimenti da parte delle sezioni regionali in riferimento alla seguente tematica: Se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenuta sui soggetti di cui all’art. 10 comma 1, del DM 120 /2014 in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Il Comitato Nazionale riferisce che gli iscritti all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per tutta la durata dell’iscrizione e che questi devono immediatamente attivarsi nel momento in cui si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative al fine di ripristinare la situazione. Ciò premesso, in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.21 del DM 120/2014 la sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l’applicazione delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte dei quest’ultimo dalla contestazione degli addebiti.

Verso una trasformazione del SISTRI in una sistema più efficiente?

Con la chiusura delle ferie ormai imminente quasi per tutti, è tempo di riprendere a lavorare, e per farlo abbiamo pensato di condividere con voi i contenuti del disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – legge di delegazione europea 2018.

Come potrete vedere i contenuti sono molto interessanti e tra questi sembra ci sia una profonda revisione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che dovrebbe far convergere l’attuale SISTRI e l’attuale tracciabilità cartacea dei rifiuti, verso un modello completamente nuovo, innovativo e soprattutto digitale.

Nelle prossime pagine riporteremo i contenuti più importanti degli articoli 14, 15 e 16 del disegno di legge. In calce al documento riportiamo una sintesi estrema di tali contenuti per chi non avesse molto tempo da dedicare e volesse scoprire subito quali saranno le novità che ci attendono (un po’ come leggere un libro giallo e saltare subito alle ultime pagine per scoprire chi è l’assassino). Ovviamente vi consigliamo di leggere tutto l’articolo.

Articolo 14

Al governo si richiede di seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 Giugno 2003 n.209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, con particolare riferimento, tra l’altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
    2. Individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
    3. Introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
    4. Individuare misura di incentivazione del recupero energetico degli stessi;
  2. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori;
    2. Prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
    3. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull’argomento, sono contenute nella direttive (UE) 2018/851;
    4. Armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  3. Riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Definire obiettivi di raccolta e riciclo/recupero dei RAEE per i produttori;
    2. Adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che sull’argomento sono contenute nella direttiva (UE) 2018/851;
    3. Individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE

Articolo 15

Il governo è tenuto a seguire, oltre a i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nonché la agevole modificabilità delle relative prescrizioni tecniche;
  2. Procedere alla revisione della normativa sui fanghi di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n.99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;
  3. Adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Articolo 16

Il governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche si seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9 , della direttiva (UE) 2018/851 e dell’articolo 1, parafi 8 e 9 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Procedere al riordino dei principi generali di riferimento;
    2. Definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento;
    3. Prevedere una disciplina sanzionatoria;
    4. Definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e la modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
    5. Estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, aldilà dell’adempimento dell’obiettivo fissato;
    6. Prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
    7. Disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
    8. Prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di ricilo definiti a livello nazionale e comunitario;
  2. Assicurare la disponibilità di un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:
    1. Consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro Elettronico su base nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;
    2. Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    3. Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economica circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti;
    4. Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    5. Garantire l’acquisizione sul Registro elettronico Nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti;
    6. Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione delle responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;
  3. Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché modificando la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
  4. Riformare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Predisporre una nuova disciplina complessiva della materia, chiarendo inoltre la natura giuridica della tariffa;
    2. Disciplinare il riparto delle competenze nella determinazione della tariffa e del metodo tariffario;
    3. Prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
    4. Individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio chi inquina paga;
    5. Riformare il tributo per il conferimento in discarica;
  5. Riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuti;
    2. Definire criteri generali al fine di armonizzare sul territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuti caso per caso;
    3. Ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuti regolare dal DM 5 Febbraio 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;
    4. Semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuti a livello nazionale;
  6. Prevedere, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo in particolare, sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici anche attraverso l’organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti;
  7. Riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e la gestione degli stessi una volta a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole un’attività non oggetto di autorizzazione ambientale definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
  8. Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, provvedendo anche all’adeguamento al regolamento n. 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/UE;
  9. In considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, procedere ad una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
    1. Semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare autorizzatori, e normativi;
    2. Rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
    3. Assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l’ente titolare delle funzioni e gli enti territoriali di funzioni connesse, pur nella garanzia della certezza e tempestività della decisioni finale;
    4. Garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
    5. …OMISSIS….

Come è possibile leggere, gli argomenti presenti nel disegno di legge sono veramente tanti e tutti molto importanti. Ogni argomento tocca uno o più aspetti della gestione dei rifiuti da parte delle imprese, degli impianti di trattamento o dei trasportatori professionali.

Allo stesso tempo è importante sottolineare l’importanza che viene data alla responsabilità estesa del produttore il quale assume ora un ruolo centrale all’interno della gestione dei rifiuti in quanto è proprio dal momento in cui il prodotto o il bene viene immesso sul mercato che si avvia già l’intera filiera (intesa in un senso molto lato da un punto di vista temporale ovviamente).

Sintesi dei contenuti del disegno di legge

Per quanti abbiano saltato a piè pari la lettura dell’estratto normativo, che consigliamo comunque di leggere, vediamo di sintetizzare gli aspetti più importanti di questo disegno di legge:

  • Per le filiere dei veicoli fuori uso, pile e batterie e RAEE viene chiesto al governo di riformare il sistema di gestione in attuazione della direttiva europea 2018/849;
  • Per le discariche viene chiesto al Governo di riformare i criteri di ammissibilità in adeguamento a quanto riportato dalla direttiva europea 2018/850
  • In merito alla tracciabilità dei rifiuti viene chiesto al Governo di provvedere ad assicurare un sistema di tracciabilità dei rifiuti (efficiente) che coinvolga le imprese produttrici di rifiuti e le imprese professionali che li gestiscono al fine di poter raccogliere i dati oggi riportati nei registri di carico e scarico e nei formulari. Viene chiesto di istituire un Registro Nazionale che raccolta questi dati (quindi trasformazione digitale vera delle informazioni che oggi riportiamo sui registri di carico e scarico) affinché siano consultabili da remoto dagli organi di controllo. Ciò dovrebbe assicurare un maggior tracciabilità dei rifiuti indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte. Ricordiamo che ad oggi il SISTRI a seguito delle numerose semplificazioni pone sullo stesso piano un’impresa con meno di 10 dipendenti che produce come rifiuto pericoloso 1 monitor o 1 Kg di rifiuto radioattivo (esempio banale ma rappresentativo della situazione. Fortunatamente abbiamo a disposizione ancora la tracciabilità classica che ci permette di avere sotto controllo la produzione di rifiuti pericolosi).
  • In materia di classificazione dei rifiuti viene chiesto al Governo di rivedere il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti nonché di modificare la disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per renderla omogenea su tutto il territorio nazionale;
  • In materia di impianti di trattamento viene chiesto di rivedere l’impianto normativo delle autorizzazioni in procedura semplificata disciplinate dal DM 5 Febbraio 1998 e di far si che il sistema di rilascio della autorizzazioni sia più snello;
  • In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, viene chiesto al Governo di dare delle precise indicazioni in materia. Il rifiuto non può più essere considerato uno scarto in un’ottica di economia circolare ma deve essere considerata una materia da riciclare e reinserire nei processi produttivi con procedure snelle. Fino a quando si resta nell’ambito della gestione dei rifiuti i processi di trattamento di queste materie sono complesse e non permettono di farle arrivare (con costi ridotti) ad impianti di produzione;
  • Dal punto di vista sanzionatorio, viene chiesto di provvedere ad una revisione dell’impianto attualmente esistente adeguandolo in maniera proporzionale alle dimensioni dell’impresa, dell’attività svolta e prevedendo anche una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

Ovviamente nel disegno di legge ci sono altri aspetti importanti di cui potremmo discutere (e di cui sicuramente avremo modo di scrivere quando diventeranno realtà) ma al momento è bene sottolineare che abbiamo tra le mani solo un disegno di legge e che dovremo attendere per vedere in concreto quali saranno le normative che daranno concretezza a tali indicazioni.

Auspichiamo che le semplificazioni previste diventino realtà al più presto permettendo alle imprese di gestire con più serenità i propri rifiuti i quali ad oggi sono ancora visti come un problema e non come parte integrante dei processi produttivi.

Per quanti sono interessati a leggere il Disegno di Legge, è possibile scaricarlo cliccando sul link:  Schema di Disegno di Legge Delegazione Europea

Ambiente & Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Attribuzione HP14 Ecotossico – ISPRA fornisce metodologie di valutazione

In uno degli articoli precedenti abbiamo scritto dell’entrata in vigore, dal 5 Luglio 2018, del regolamento 2017/997 il quale modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.

L’ISPRA ha pubblicato un documento recante l’approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 che è degno di nota e che fornisce alcune utili considerazioni e spunti di riflessione per gli addetti ai lavori.

Ricordiamo ancora una volta che spetta sempre al Produttore procedere alla corretta caratterizzazione e classificazione dei propri rifiuti, prima che gli stessi vengano allontanati dal deposito temporaneo (luogo di produzione).

Non ci stancheremo mai di dire ai nostri clienti che le attività di classificazione e caratterizzazione devono essere svolte subito dopo la produzione del rifiuto al fine di poter essere certi di quale sia il codice CER corretto da assegnare, quali sono le eventuali caratteristiche di pericolo HP da attribuire, quali sono i corretti contenitori da utilizzare per il raggruppamento di tali rifiuti all’interno del deposito temporaneo.

Le norme continuano ad evolversi, la tutela della salute dell’Uomo e dell’Ambiente rappresentano oggi un aspetto importante che non è possibile sottovalutare e affinché tale tutela sia messa in pratica occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, anche attraverso la corretta classificazione dei propri rifiuti.

In questo articolo cercheremo di fornire alcuni spunti di riflessione leggendo insieme le parti principali del documento fornito dall’ISPRA rinviando comunque il lettore ad una lettura più approfondita del documento in quanto molto interessante.

La nota fornita dall’ISPRA è finalizzata a fornire indicazioni in merito alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 nell’ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. Pertanto sia chiaro sin da ora che per procedere ad una corretta classificazione non è sufficiente conoscere la metodologia di attribuzione della sola HP 14.

La pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell’espletamento dell’intera procedura di classificazione.

Come ormai dovremmo sapere da tempo, l’individuazione del codice CER di un rifiuto, ultima operazione dell’intera procedura di caratterizzazione e classificazione, segue un processo normato.

L’ordine di precedenza da considerare nella consultazione dei vari capitoli dell’elenco europeo è il seguente:

  1. Capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte che ha generato il rifiuto
  2. Capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
  3. Capitolo 16, relativi ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.

In qualità di produttore segui questa procedura?

Quando si giunge ad individuare il codice CER del rifiuto, possiamo trovarci di fronte a una delle seguenti casistiche:

  1. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia il codice CER non è asteriscato e non è accompagnato da una corrispondente voce a specchio. Ad esempio il codice CER 08.02.01 Polveri di scarti di rivestimenti il quale non ha il corrispondente codice CER asteriscato. Tale rifiuto quindi è sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Stando a quanto riportato sugli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato una voce ANH (Absolute Non Hazardous), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso.
  2. Il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice CER asteriscato il quale non ha il corrispondente codice CER non asteriscato. Un esempio è il CER 05.01.03* che individua le morchie depositate sul fondo dei serbatori derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio. Facendo riferimento, anche in questo caso agli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come non pericoloso. Si badi bene che ciò non vuol dire che le attività di caratterizzazione sono esaurite e che dovremo lasciare al trasportatore o all’impianto di destino la possibilità di decidere quali HP attribuire al rifiuto. Anzi, si rende necessario procedere all’esecuzione di tutte le successive fasi di analisi al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo. Solo in questo modo potremo adempiere alle disposizioni dell’articolo 19, della direttiva quadro sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi. Come si può osservare da qui poi ne discendono tutta una serie di obblighi che spesso il produttore ignora, quali possono essere: Obbligo di trasporto in ADR, corretta applicazione dei pittogrammi di sicurezza, scelta del corretto contenitori per il raggruppamento dei rifiuti ecc…
  3. Il rifiuto è individuato da voci a specchio, ovvero sono presenti due voci, di cui una asteriscata e l’altra no che fanno riferimento allo stesso rifiuto. In questo caso il rifiuto potrà essere classificato come pericoloso o meno solo a seguito della verifica della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo. Ogni qual volta un rifiuto è assegnato ad un gruppo di voci alternative, occorre procedere ad una valutazione approfondita ai fini della sua classificazione. Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti riportano che qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous) o una voce MNH (Mirror Non Hazardous) è necessario procedere ad una indagine approfondita in maniera da determinare, sulla base dei risultati ottenuti se assegnare una voce MH o una voce

Pertanto si consiglia vivamente di evitare la prassi, spesso vista in alcune realtà aziendali, di attribuire un codice CER pericoloso al rifiuto in via cautelativa al fine di evitare analisi chimiche ed attività di caratterizzazione del rifiuto più approfondite. Tale pratica è errata! In questo modo in realtà si espone l’impresa a maggiori rischi in quanto un rifiuto pericoloso conduce all’adempimento di tutti gli obblighi già citati al punto 2.

Questa premessa era utile per rinfrescare la memoria, in tempi di calura estiva, su come si dovrebbe procedere quando si devono classificare i propri rifiuti. Siamo fiduciosi che al rientro dalle ferie estive i produttori effettueranno le dovute verifiche sulle modalità adottate all’interno della propria azienda.

Entriamo ora nel dettaglio della caratteristica di pericolo HP 14 andando ad analizzare la sua definizione.

Ai sensi dell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento 2017/997/UE, è definito HP 14 – Ecotossico un rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Per l’applicazione dei metodi di prova, occorre far riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato alla decisione 2000/532/CE, al paragrafo “Valutazione e Classificazione”.

Secondo il regolamento 2017/997/CE, quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento CE n.440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento CE n. 1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b) e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico” ai fini della loro eventuale armonizzazione.

I test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal Regolamento 2017/997/UE e pertanto la loro applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo.

 

Quanto fin qui riportato è una breve estrazione di quanto è possibile leggere nel documento dell’ISPRA che vi invitiamo a leggere con attenzione per poter procedere alla valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 dei vostri rifiuti.

Di seguito riportiamo lo schema decisionale che potrebbe rappresentare un valido supporto per gli operatori:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nell’applicazione delle sommatorie non vanno considerate le sostanze acquatiche Acute 1 – H400 e Acquatico Chronic 1 – H 410 presenti in concentrazione inferiore allo 0,1% e le sostanze Acquatic Chronic 2,3 e 4 presenti in concentrazione inferiore all’1%.

Seguendo il link potrete scaricare il documento: Approccio Metodologico ISPRA HP14

Certi che la lettura di questo breve articolo non sia argomento da mettere sotto l’ombrellone restiamo a vostra disposizione, al rientro dalle ferie estive, per supportarvi nelle attività di classificazione e caratterizzazione dei vostri rifiuti.

 

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei Vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti

Nei precedenti articoli abbiamo più volte scritto di  quanto sia importante classificare correttamente i propri rifiuti. Lo avete fatto? Avete seguito i nostri consigli? Alcuni lo hanno fatto affidandosi ai nostri servizi di consulenza divenendo così nostri clienti, altri lo hanno fatto in autonomia ma ciò che importa davvero è essere certi di aver adempiuto ai propri obblighi.

Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti?

La classificazione è un obbligo normativo che pende sulla testa del produttore di rifiuti.

Quest’ultimo, come già riportato nel D.Lgs. 152/2006 all’art. 183 comma 1 lett f) è Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Da questa definizione ne discende facilmente che ogni singola impresa si trova nella condizione di poter essere considerata produttore del rifiuto in quanto non vi sono attività che non producono rifiuti.

Nel momento in cui un rifiuto viene prodotto questo deve essere classificato (e caratterizzato) al fine di poter attribuire correttamente il codice CER ed individuare, se pericoloso, le relative caratteristiche di pericolo.

Ancora una volta ricordiamo che far attribuire al trasportatore o all’intermediario il codice CER non è una prassi corretta e che in ogni caso eventuali responsabilità derivanti da un’errata classificazione del rifiuto e conseguente scorretta gestione dello stesso, ricadono unicamente sul produttore.

Siete ancora così sicuri di volervi affidare al trasportatore di fiducia?

Ciò premesso, la classificazione del rifiuto ha delle implicazioni molto importanti, quali ad esempio:

  • Individuazione del trasportatore autorizzato a gestirlo
  • Individuazione dell’impianto autorizzato a gestirlo
  • Costi di smaltimento
  • Tenuta dei registri di carico e scarico
  • Iscrizione al SISTRI
  • Etichettatura ed imballaggi a norma

Sono cose di poco conto? No. Queste voci incidono notevolmente sul costo di gestione di un rifiuto.

La corretta gestione dei vostri rifiuti può comportare anche una riduzione dei costi.

Obiettivo di questo articolo è quello di sottolineare l’importanza della corretta classificazione dei rifiuti anche alla luce della Comunicazione CE 2018/C – 124/01 “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

La comunicazione ha come obiettivo quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti) e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all’elenco dei rifiuti (elenco dei rifiuti) come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare la Comunicazione fornisce chiarimenti ed orientamenti alle autorità nazionali e locali ed alle imprese riguardo la corretta interpretazione della normativa europea in materia di classificazione dei rifiuti e l’individuazione delle corrette caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando quindi i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

Come già accennato in precedenza, la classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi ha delle ricadute importanti sotto un punto di vista tecnico-burocratico-economico dal momento in cui vengono prodotti al momento in cui vengono conferiti all’impianto di trattamento finale.

Quando un rifiuto viene classificato come pericoloso scattano automaticamente una serie di obblighi ai quali il produttore deve adempiere. Primo fra tutti, ad esempio, quelli in materia di etichettatura ed imballaggio ma non solo, basti pensare al SISTRI, ADR, registri di carico e scarico, deposito temporaneo, apprestamenti per la sicurezza ecc…

Come si può osservare le implicazioni non sono poche e classificare un rifiuto come pericoloso quando invece non lo è nel tentativo di voler “risparmiare” nell’eseguire tutti i passaggi che prevede la norma per la corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto, può comportare invece l’effetto opposto esponendo addirittura il produttore del rifiuto, e quindi l’impresa, al rischio di sanzioni per mancato adempimento delle norme relative alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Ancora così convinti che classificare un rifiuto come pericoloso per evitare analisi di processo e di laboratorio sia così conveniente?

L’aggiornamento normativo che consegue alla Comunicazione oggetto del presente articolo, che prende in considerazione anche i cambiamenti tecnici avvenuti nel corso degli anni nel contesto delle normative europee sulle sostanze chimiche, pone però delle sfide, interessanti da un lato ed critiche dall’altro, alle autorità ed all’industria italiana.

Questo documento per l’appunto vuole essere un primo strumento per aiutare i gestioni dei rifiuti e le autorità competenti ad avere un approccio comune alla caratterizzazione ed alla classificazione dei rifiuti.

Entrando nel vivo del documento, la Comunicazione è composta da 3 capitoli e 4 allegati.

– il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;

– il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);

– il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

– l’allegato 1 fornisce informazioni sull’elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifiuti;

– l’allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;

– l’allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;

– l’allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

Tralasciando al momento i primi due capitoli che lasciamo al lettore il compito di approfondirli in autonomia, ci dedichiamo al capitolo 3.

 

 

 

 

Il capitolo 3 fornisce le modalità di approccio alla classificazione dei rifiuti.

La valutazione e la classificazione dei rifiuti sono applicate a ciascun flusso di rifiuti distinto generato da un singolo produttore, a seguito dell’ottenimento di un campione rappresentativo. Laddove sia presente più di un tipo di rifiuti, ciascuno di essi va valutato separatamente. Ciò assicura che singoli elementi o lotti di rifiuti pericolosi:

  • Non vengano classificati erroneamente come non pericolosi tramite miscelazione (o diluizione) degli stessi con altri rifiuti;
  • Siano identificati in maniera tempestiva per evitare che siano miscelati con altri rifiuti, ad esempio in un bidone, in un sacco, in un cumulo o in un cassone;

Soltanto i rifiuti urbani non differenziati generati da nuclei domestici sono esentati da tali prescrizioni.

Quali sono le fasi da affrontare per la classificazione dei rifiuti?

Fase 1

Innanzitutto si deve stabilire se la sostanza o l’oggetto in questione siano rifiuti così come definitivi nella direttiva quadro sui rifiuti-

Determinare se l’oggetto o la sostanza in questione siano considerati rifiuti ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti è una condizione preliminare per l’ulteriore valutazione della loro pericolosità. Ai fini di tale specifica valutazione, gli orientamenti sulla direttiva quadro sui rifiuti forniscono indicazioni sulla definizione fondamentale del concetto di “scartare/disfarsi” nel contesto di detta direttiva, nonché su nozioni correlate sempre nel quadro della stessa direttiva quali ad esempio “sottoprodotto” e “cessazione della qualifica di rifiuto”;

Effettuata questa prima valutazione, si dovrà verificare se alcuni flussi di rifiuti specificati siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti.

A titolo esplicativo riportiamo lo schema di esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva:

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 2– Esclusioni dall’ambito di applicazione

  1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
  2. effluenti gassosi emessi in atmosfera;
  3. terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  4. suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
  5. rifiuti radioattivi;
  6. materiali esplosivi in disuso;
  7. materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:
  9. acque di scarico;
  10. sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  11. carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  12. rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
  13. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
  14. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Queste valutazioni conducono all’esaurimento della fase 1 riportata nello schema di seguito.

 

 

 

 

Fase 2

La fase 2 è relativa alla attribuzione della voce del Catalogo Europeo dei rifiuti.

Dalla classificazione, seguendo le istruzioni riportate nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il produttore dovrebbe essere in grado di individuare il codice CER di pertinenza del rifiuto prodotto.

Da ciò ne discende che il produttore dovrebbe essere in grado di stabile se la voce da applicare è “di pericolo assoluto” o “di non pericolo assoluto” o “voce specchio”.

E’ sufficiente? No.

Il produttore che individua una voce di pericolo assoluto dovrebbe essere in grado di attribuire anche le caratteristiche di pericolo al proprio rifiuto. Tale operazione ricordiamo che non è arbitraria e che non si può svolgere estraendo a caso una o più HP da assegnare al rifiuto ma occorre seguire una metodologia ben precisa.

Allo stesso modo, se il rifiuto è classificato come “voce specchio” è necessario effettuare una ulteriore valutazione per comprende se il rifiuto sia pericoloso o meno.

L’analisi approfondita della voce a specchio ci conduce alle fasi 3, 4 e 5 riportate nello schema.

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3

L’ottenimento di informazioni sufficienti sulla presenza e sul tenore di sostanze pericolose nei rifiuti costituisce una fase importante della classificazione dei rifiuti al fine di poter stabilire se gli stessi possono presentare caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15. A tale fine sono necessarie talune informazioni sulla composizione dei rifiuti, indipendentemente dal metodo scelto per assegnare le caratteristiche di pericolo (calcolo o prove) come descritto nella fase 4.

Esistono modi diversi per raccogliere informazioni sulla composizione pertinente dei rifiuti, sulle sostanze pericolose presenti e sulle potenziali caratteristiche di pericolo presentate dagli stessi:

—  informazioni sulla chimica/sul processo di fabbricazione che «generano rifiuti» e sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti (fonti utili possono essere relazioni BREF, manuali dei processi industriali, descrizioni dei processi ed elenchi di materiali di ingresso forniti dal produttore, ecc.);

—  informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichetta del prodotto o schede di prodotto;

—  banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri;

—  campionamento e analisi chimica dei rifiuti .

Una volta raccolte le informazioni sulla composizione dei rifiuti, è possibile valutare se le sostanze identificate sono  classificate come pericolose, ossia se alle stesse è assegnato un codice di indicazione di pericolo. Al fine di determinare se le sostanze contenute sono classificate come pericolose e per saperne di più sulle classi e sulle categorie di pericolo specifiche attribuite alle sostanze a norma del regolamento CLP, fare riferimento agli orientamenti  forniti nell’allegato 2 della Comunicazione.

Fase 4

Una volta completata la fase 3, si dovrebbe disporre di informazioni sufficienti sulla composizione pertinente dei rifiuti in esame. Ciò significa che si dispone di conoscenze sufficienti in merito alle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e alla loro classificazione (ad esempio se alle stesse sono attribuiti codici di indicazione di pericolo pertinenti a norma del regolamento CLP) tali per cui sia possibile applicare almeno uno dei seguenti metodi atti a determinare se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo:

—  calcolo per stabilire se le sostanze presenti nei rifiuti in esame presentano valori uguali o superiori ai limiti di soglia  basati sui codici di indicazione di pericolo (che dipendono individualmente dalle proprietà da HP4 a HP14;

—  prove atte a stabilire se i rifiuti presentano caratteristiche di pericolo o no.

L’allegato 3 fornisce una descrizione dettagliata e orientamenti sulle modalità di valutazione delle singole caratteristiche  di pericolo da HP1 a HP15, tramite calcolo o prove.

Caratteristiche di pericolo

HP1 Esplosivo

HP2 Comburenti

HP3 Infiammabile

HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, Specific Target Organ Toxicity)/Tossicità in caso di aspi­

razione

HP6 Tossicità acuta

HP7 Cancerogeno

HP8 Corrosivo

HP9 Infettivo

HP10 Tossico per la riproduzione

HP11 Mutageno

HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 Sensibilizzante

HP14 Sostanze ecotossiche

HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

Fase 5

Si giunge infine alla fase 5, ultima fase della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi che consiste nel determinate se i rifiuti contengano uno qualsiasi dei POP indicati nell’allegato dell’elenco dei rifiuti.

Come si può osservare dall’estratto della Comunicazione di cui abbiamo riportato i passaggi salienti, la classificazione dei rifiuti è un’operazione molto più complessa della semplice assegnazione  di un codice CER ad un rifiuto fatta sfogliando il catalogo europeo dei rifiuti ma richiede uno studio meticoloso ed attento che spesso vede coinvolte più discipline.

Se siete arrivati in fondo a questo articolo vuol dire che avete preso coscienza dell’importanza della corretta gestione dei vostri rifiuti e che avete compreso come la loro gestione partecipi attivamente al bilancio aziendale. E’ pertanto importante restare sempre aggiornati sull’evoluzione normativa al fine di essere certi di aver classificato e caratterizzato correttamente i vostri rifiuti.

Non è più possibile applicare la regola del “abbiam sempre fatto così” poiché le imprese si evolvono, i processi tecnologici variano, la normativa si evolve ed occorre adeguarsi sia per poter verificare se è possibile ottenere un risparmio dalla gestione dei propri rifiuti sia per essere certi di aver adempiuto a ciò che impone la normativa sia nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dell’Uomo.

Al seguente link potete scaricare il testo della Comunicazione CE 2018/C-124/01

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la corretta gestione dei vostri rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com

Scadenza Aprile 2016

78-Immagine4Come ogni anno, Aprile è un mese ricco di scadenze ambientali ed è corretto avere un promemoria a portata di mano per verificare se si è in regola o meno.

Entro il 30 Aprile le imprese obbligate dovranno:

  • Presentare la comunicazione MUD relativa ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti nel corso del 2015. Vi ricordiamo che il MUD può essere presentato in forma telematica o cartacea (esclusivamente per la versione semplificata e per chi ne ha i requisiti). Per ulteriori informazioni visitate la sezione MUD del nostro sito;
  • Effettuare il pagamento del contributo annuale obbligatorio SISTRI. Per conoscere l’importo è necessario accedere al proprio dispositivo SISTRI ed accedere all’area pagamenti della sezione “Gestione Azienda”;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Qualunque impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali (categorie 1 – 2 bis – 3 bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 -10) dovrà accedere alla propria area riservata sul sito web dell’ANGA, cliccare sul pulsante diritti ed effettuare il pagamento dell’importo calcolato dovuto. Vi ricordiamo che sono già due anni che l’ANGA non invia più i bollettini precompilati per il pagamento, pertanto non attendente inutilmente il decorrere dei termini. Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporta la sospensione d’ufficio della propria autorizzazione;
  • Effettuare il pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro delle imprese che svolgono l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
  • Effettuare la dichiarazione RAEE al cdc RAEE per tutti gli impianti che stoccano e recupero RAEE e che dal 2014 hanno presentato la propria iscrizione al CdC RAEE secondo il D.Lgs 49/2014;
  • I produttori di AEE devono presentare l’apposito dichiarazione annuale;
  • Gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti autorizzati in procedura semplificata in Puglia, dovranno presentare l’apposita comunicazione richiesta dalle prescrizioni autorizzative.

Noi siamo a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Ambiente & Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ing. Vito la Forgia – v.laforgia@ambiente-rifiuti.com