Legge 9 Ottobre 2023 n. 137 – Aumento sanzioni per reati ambientali

Con l’entrata in vigore della legge 9 Ottobre 2023 n. 137 (di conversione del decreto legge 10 Agosto 2023 n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo pensale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di saluta e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”) vengono apportate importanti modifiche sia al D.Lgs. 152/2006 che al codice penale. In particolare la legge apporta una serie di novità in tema sanzionatorio che è necessario tenere ben presenti:

La sanzione applicata per l’abbondono di rifiuti commesso da privati passa da sanzione amministrativa a ammenda penale
Art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/2006 così come modificato:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

 

Per i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda fino a 26.000 €

Inquinamento ambientale e disastro ambientale in area protetta o vincolata, maggiori precisazioni
Art. 452-bis D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi
Art. 452-quater D.Lgs. 152/2006 così come modificato: Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà
Incendio boschivo di cui all’art. 423 bis del codice penale
Incendio doloso: sanzione con la reclusione da sei a dieci anni

Incendio colposo: sanzione con la reclusione da due a cinque anni

Estensione della “confisca in casi particolare”
Confisca di beni dei soggetti condannati a nuovi reati ambientali tra i quali rientrano il traffico illecito di rifiuti e traffico di materiale radioattivo

Link alla legge 9 Ottobre 2023

 

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Circolari ANGA n.13 e 14 del 21/12/2021

La circolare 13 del 21 Dicembre 2021 riporta in auge una questione che tende a ripresentarsi nel tempo, ovvero quale data inserire sui formulari relativamente ai provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’albo ha ritenuto doveroso dare riscontro alle diverse richieste pervenute chiarendo che sul formulario, per i soggetti iscritti all’Albo, quali trasportatori ed intermediari, la data da inserire, unitamente al numero di iscrizione, deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo.

Pertanto in fase di prima iscrizione la data coincide con quella della notifica del provvedimento, idem nel caso in cui si tratti di un rinnovo con provvedimento notificato successivamente alla data di scadenza dell’iscrizione.

Per i provvedimenti di rinnovo, qualora questi venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

La circolare 14 del 21 Dicembre 2021 fornisce utili chiarimenti in merito all’attribuzione dei codici CER 20.03.04 e 20.03.06 in applicazione del D.Lgs. 116/2020 e della legge 108/2021.

Considerando che i codici rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie  sono ora classificati come speciali, questi saranno attribuiti, ai fini dell’iscrizione all’Albo, nella sola categoria 4 alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i codici 200304 e 200306 riportati nei propri provvedimenti, potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

L’albo inoltre ricorda che già dal 2010 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva è tenuto all’iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006

Circolare 13 del 21/12/2021

Circolare 14 del 21/12/2021

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2021 – Non aspettare il 16 Giugno!

E’ stato pubblicato sulla GU n.39 del 16/02/2021 – Supplemento Ordinario n.10  il DPCM del 23 Dicembre 2020 “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2021”.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale che dovrà essere utilizzato nel 2021 per la dichiarazione relativa ai rifiuti gestiti nel 2020 è quello già utilizzato l’anno scorso ed è articolato in Comunicazioni:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli fuori uso
  3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Ricordiamo che il MUD deve essere presentato per ogni unità locale, obbligata per legge alla sua presentazione.

La scadenza al 16 Giugno 2021 del MUD è disposta in base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 Gennaio 1994 n. 70.

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del MUD sono presenti nel nostro precedente articolo che abbiamo aggiornato.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Bando CONAI per l’Ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare

E’ stato presentato nei giorni scorsi l’ottava edizione del “Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi

Obiettivi del bando: “raccogliere e valorizzare le esperienze delle aziende consorziate a CONAI (di seguito “casi”) che hanno investito in attività di ecodesign rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi.”

Risorse stanziate: “500.000 euro, di cui 50.000,00 € saranno destinati ai 5 casi più virtuosi in ottica di economia circolare.”

Destinatari: “aziende consorziate a CONAI che nel 2019/2020 hanno immesso al consumo in Italia imballaggi su cui sono stati effettuati interventi di ecodesign.”

Nello specifico:

Aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI e in regola con la dichiarazione e il versamento del Contributo Ambientale CONAI (di seguito CAC) alla data di partecipazione al presente Bando

Modalità e termine di partecipazione: “compilazione del form on line disponibile sul sito ecotoolconai.org entro e non oltre il 31/05/2021. Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all’indirizzo e-mail riportato nel form on line di compilazione attraverso l’Eco Tool o la data dell’email per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando.”

I casi presentati dovranno:

  • riferirsi a imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati da un utilizzatore per imballare i propri prodotti
  • riguardare la sostituzione totale o parziale dell’imballaggio; un imballaggio nuovo per l’azienda (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano; un formato diverso, nel caso in cui lo stesso intervento abbia coinvolto più prodotti o referenze aventi lo stesso imballaggio;
  • l’immissione al consumo dell’imballaggio nella versione DOPO o dell’imballaggio nuovo dovrà essere avvenuta nel biennio 2019/2020;
  • riguardare almeno una delle leve di ecodesign promosse da CONAI (Riutilizzo, Facilitazione delle attività di riciclo, Utilizzo di materiale riciclato/recuperato, Risparmio di materia prima, Ottimizzazione dei processi produttivi, Ottimizzazione della logistica, Semplificazione del sistema imballo)
https://www.conai.org/prevenzione-eco-design/pensare-futuro/bando-per-eco-design/embed/#?secret=zfjvjU96of

Carmela Pizzutilo

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la Gestione dei Rifiuti

Rifiuti utenze non domestiche: comunicazione entro il 31 Maggio 2021

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 22 Marzo 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Marzo 2021 n.70 (c.d. decreto sostegni) ed in vigore dal 23 Marzo 2021, tutte le utenze non domestiche dovranno comunicare al Comune di competenza, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, la scelta di avvalersi del soggetto pubblico o del soggetto privato per la gestione di quei rifiuti che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani.

Il riferimento normativo specifico è riportato all’articolo 3 comma 12 del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 con l’introduzione degli allegati L-quater e L-quinquies andando così a rimodulare la definizione di rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lett. b-ter) che riportiamo qui integralmente:

Ai fini della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

b-ter) rifiuti urbani:

  1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi, carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acquea;
  5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

I rifiuti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ed indicati nell’allegato L-quater sono i seguenti:

Frazione
Descrizione
EER
Rifiuti organici
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200108
Rifiuti biodegradabili
200201
Rifiuti dei mercati
200302
Carta e Cartone
Imballaggi in carta e cartone
150101
Carta e cartone
200101
Plastica
Imballaggi in plastica
150102
Plastica
200139
Legno
Imballaggi in legno
150103
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*
200138
Metallo
Imballaggi metallici
150104
Metallo
200140
Imballaggi compositi
Imballaggi in materiali compositi
150106
Multimateriale
Imballaggi in materiali misti
150107
Vetro
Imballaggi in vetro
200102
Vetro
150109
Tessile
Imballaggi in materia tessile
200110
Abbigliamento
200111
Prodotti tessili
200111
Toner
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
080318
Ingombranti
Rifiuti ingombranti
200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Vernici ed inchiostri, adesivi e resine diverse da quelli di cui alla voce 200127
200128
Detergenti
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*
200130
Altri rifiuti
Altri rifiuti biodegradabili
200203
Rifiuti urbani indifferenziati
Rifiuti urbani indifferenziati
200301

Le attività che producono i rifiuti di cui alla tabella precedente e riportati nell’allegato L-quinquies sono, a titolo non esaustivo:

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Cinematografi e teatri
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Esposizioni, autosaloni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Case di cura e riposo
  10. Ospedali
  11. Uffici, agenzie, studi professionali
  12. Banche ed istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramento e altri beni durevoli
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, aniquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  20. Attività artigianali di produzione beni specifici
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  22. Mense, birrerie, hamburgherie
  23. Bar, caffè, pasticceria
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
  27. Ipermercati di generi misti
  28. Banchi di mercato generi alimentari
  29. Discoteche, night club

Quindi ogni problema relativo alla gestione dei rifiuti prodotti da queste strutture e rientranti nell’allegato L-quater è risolto? In realtà no in quanto gli obblighi gravanti sul Produttore di rifiuti permangono.

Basti pensare ad esempio al caso specifico delle vernici. Come si può osservare dalla tabella, è possibile affidare al gestore pubblico, se lo si desidera, unicamente le vernici che a valle della caratterizzazione risultino non pericolose. Infatti non è prevista la possibilità di affidare al gestore pubblico i rifiuti pericolosi prodotti da Enti ed imprese.

Pertanto è importante rimarcare ancora una volta quando già ribadito dal D.Lgs. 152/2006 relativamente alle responsabilità che gravano sul Produttore di rifiuti ed all’importanza di procedere ad una corretta caratterizzazione e classificazione degli stessi. (art. 184 D.Lgs. 152/2006)

Solo a valle di tali attività, verificato che il rifiuto è non pericoloso, è possibile affidare i rifiuti che fino al 31 Dicembre 2020 erano speciali e che dal 1° Gennaio 2021 sono divenuti urbani, al gestore pubblico dei rifiuti.

Le utenze non domestiche devono quindi, entro il 31 Maggio 2021, decidere se affidare i propri rifiuti ad un soggetto privato o al servizio di raccolta rifiuti urbani del proprio comune.

Laddove l’utenza non domestica opti per l’affidamento al soggetto privato è bene ricordare che tale scelta è valida per 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’azienda, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Per info e consulenza: info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Avvio servizio ViViFir

Lunedì 8 Marzo entrerà in vigore il nuovo servizio di vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti denominato ViViFIR di Ecocamere.

L’entrata in vigore del servizio ViViFIR avviene grazie all’applicazione dell’art. 193 comma 5 del D.LGs. 152/2006 e s.m.i. che riportiamo qui:

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”

A decorrere dall’8 Marzo assisteremo alla coesistenza dei classici formulari di identificazione rifiuti, in carta chimica autoricalcante su 4 copie, e dei formulari vidimati virtualmente da stamparsi su classici fogli in formato A4.

Con l’introduzione di questa nuova modalità di vidimazione del formulario assistiamo anche ad una diversa distribuzione delle copie del formulario.

Come ben sappiamo, le quattro copie dei formulari classici sono così distribuite:

  • La prima copia resta al Produttore nel momento in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo trasporta in impianto di destino;
  • Le tre copie restanti viaggiano, unitamente al trasportatore ed ai rifiuti, verso l’impianto di destino;
  • L’impianto di destino trattiene per sé una copia una volta completate le procedure di accettazione del rifiuto in impianto;
  • Le ultime due copie vengono restituite al trasportatore il quale ha l’obbligo, entro 90 giorni dal conferimento, di restituire una copia al Produttore.

Il formulario vidimato virtualmente segue invece una dinamica leggermente diversa, caratterizzata dalla duplice copia prevista dall’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

Le due copie che saranno stampate (non fotocopiate) dovranno essere caratterizzate dall’apposizione di una barra sulla cella posta in calce al documento ad indicare se spetta al Produttore o al destinatario.

Infatti la norma prevede che:

  • La prima copia resti al Produttore mentre la seconda accompagna il trasportatore fino all’impianto di destino;
  • Il destinatario trattiene per sé la copia del formulario, una volta completate le procedure di accettazione in impianto;
  • Tutti gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Il trasportatore ha l’obbligo di consegnare, con le modalità consuete in uso e previste dalla norma, una fotocopia del formulario al Produttore entro 90 giorni dalla consegna dei rifiuti in impianto.

Ricordiamo che le modalità di consegna del formulario al Produttore sono:

  • Trasmissione in formato cartaceo
  • Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo del Produttore

Fatta questa breve panoramica del nuovo servizio di vidimazione del formulario, proviamo a dare delle risposte alle domande più frequenti che ci sono pervenute in questi giorni:

ViViFIR permette la stampa di un nuovo modello di formulario?

No, il formulario non ha subito alcuna variazione nei suoi campi. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione dei formulari in carta chimica autoricalcante

Posso vidimare digitalmente i formulari acquistati in tipografia?

I formulari in carta chimica autoricalcante in 4 copie non possono essere vidimati digitalmente, ma devono essere vidimati presso le Camere di Commercio nelle modalità consuete. Pertanto le imprese potranno utilizzare sia i classici formulari in carta chimica, opportunamente vidimati fisicamente presso le camere di commercio, sia quelli vidimati virtualmente.

I vecchi formulari potranno essere ancora utilizzati?

Si. La norma non ha disposto l’annullamento dei formulari in carta chimica che restano quindi in uso.

Il nuovo servizio ViViFIR permette di fatto la coesistenza dei due formulari stampati su supporti cartacei differenti

Il trasporto dei rifiuti può quindi essere effettuato senza formulario o con la sola copia digitale? Assistiamo alla dematerializzazione del formulario?

Assolutamente no. Il servizio ViViFIR sostituisce unicamente il servizio di vidimazione presso le camere di commercio e non rappresenta una dematerializzazione del formulario di identificazione rifiuti che resta il principale strumento di tracciabilità dei rifiuti. La vidimazione virtuale è un utile supporto alle imprese per snellire l’eccessiva burocrazia.

Fino ad oggi il formulario lo emetteva il trasportatore, io che sono Produttore posso emetterlo?

Certamente. La norma non è cambiata da questo punto di vista ed il Produttore è uno dei soggetti deputati alla emissione del formulario. Se il Produttore intende procedere con la vidimazione del formulario e stampa dello stesso dovrà effettuare l’autenticazione sul sito vivifir.ecocamere.it attraverso uno dei sistemi riconosciuti (SPID, CN, EACO), per conto della propria azienda e creare il suo blocco di formulari.

Tramite l’applicazione ViViFir posso compilare il formulario prima di stamparlo?

No, l’applicazione ViViFIR rappresenta un servizio di vidimazione virtuale e non è un software gestionale per la compilazione dei formulari. Il formulario vidimato dovrà essere stampato e compilato manualmente oppure l’utente potrà stampare su di esso i dati in formato digitale mediante utilizzo di software gestionale altre procedure di automazione d’ufficio.

Posso compilare il formulario che ho scaricato dal sito ViViFIR con un editor PDF?

No, in quanto il file che viene scaricato è in formato PDF/A e quindi non modificabile con un editor di PDF. In tal caso dovranno essere stampate le due copie del formulario e dovranno essere compilate a mano.

In alternativa esistono i sistemi di interoperabilità con i propri sistemi gestionali in uso, se la software house li ha messi a disposizione.

Posso verificare se un formulario è effettivamente generato tramite il servizio ViViFIR?

Si. Sul portale vivifir.ecocamere.it è disponibile il servizio di verifica. Inserendo il numero seriale del formulario è possibile verificare una serie di informazioni quali: data di generazione, impresa o ente che lo ha richiesto, Camera di Commercio di competenza che vidimato virtualmente il formulario.

Quante volte posso stampare il formulario che ho scaricato?

Ogni formulario scaricato va stampato e utilizzato per un solo trasporto

E’ possibile fotocopiare il formulario che ho scaricato per avere più copie a disposizione?

Il formulario, stante quanto disposto dalla norma, deve essere prodotto in due copie. Ognuna delle due copia deve essere contraddistinta dal soggetto di appartenenza (Produttore o Destinatario) attraverso l’apposizione di una barra nella casella posta in calce al documento.

Quanto costa vidimare virtualmente i formulari?

Il servizio è gratuito.

Per quanti intendono procedere con l’accesso al servizio ViViFIR, riportiamo di seguito una brevissima sintesi delle istruzioni operative e vi rimandiamo per un approfondimento al sito vivifir.ecocamere.it

Accesso al servizio

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante propria identità legale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema ViViFIR verifica che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di un ente viene invece inviata richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presene in Indica PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i propri dati anagrafici può effettuare le seguenti operazioni:

  • Operare in prima persona
  • Delegare una o più persone, che accederanno anch’esse mediante propria identità legale, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone (subdelega)
  • Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo da fornire al software gestionale per l’interoperabilità.

Vidimazione

L’utente autenticato potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto.

Le modalità sono:

  • Online accedendo al portale ViViFir. Il sistema dopo aver generato il numero univoco del formulario consente allo stesso di produrre un modello prefincato in formato conforme a quanto previsto dal DM 1 Aprile 1998 n. 145 e contraddistinto da un QR Code. L’utente potrà stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. Tale modalità prevede l’interfaccia con i servizi applicativi e l’autenticazione mediante credenziali tecniche richieste in precedenze.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Decreto EoW Carta e Cartone

Il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero il Decreto 22 Settembre 2020 n.188, entrerà in vigore il 24 Febbraio 2021 ed è stato pubblicato in GU n.33 del 09/02/2021.

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali e divengono a tutti gli effetti dei prodotti andando così ad incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti alimentando l’industria Green.

Tra gli aspetti più importanti che devono essere sottolineati, dopo la lettura delle definizioni di base riportate all’articolo 2 del decreto, c’è l’applicazione esclusiva delle disposizioni della norma UNI EN 643 per la definizione dei criteri da rispettare per la cessazione della qualifica di rifiuti di carta e cartone.

Infatti all’articolo 6 – Sistemi di gestione è possibile leggere:

  1. Il Produttore di carta e cartone recuperati (impianto di trattamento) applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
    1. Di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
    1. Del piano di campionamento.
  2. Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accredito ai sensi della normativa vigente.
  3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
    1. Il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
    1. Il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione
    1. La revisione e il miglioramento del sistema di gestione

Per i titolari di impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti derivanti da carta e cartone e che devono adeguarsi al presente regolamento appare importante l’articolo 7 relativo alle norme transitorie e finali, in particolare il comma 1:

Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso (quindi dal 24 Febbraio 2021), presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 215 del D.Lgs. 152/2006, indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, sub allegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allego 4 del DM 5 Febbraio 1998, o istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti

Carrozzerie mobili – Entrata in vigore delibera 3/2020 ANGA

Il 2 Febbraio 2021 è entrata in vigore la delibera 3 del 24 Giugno 2020 che disciplina l’iscrizione all’albo di carrozzerie mobili.

Con l’entrata in vigore di tale delibera assistiamo di fatto a due modifiche importanti.

Da un lato il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come avrete potuto vedere, ha cambiato veste ed è stata aggiunta una nuova sezione dedicata alle carrozzerie mobili all’interno del profilo pubblico di ogni impresa. Questa sezione si popolerà nel tempo man mano che le imprese adegueranno le proprie iscrizioni.

 Dall’altro lato le imprese già iscritte e quelle che intendono iscriversi all’Albo e che sono dotate di veicoli scarrabili, devono prestare attenzione alla compilazione delle istanze telematiche di iscrizione e variazione.

L’Albo ha fornito una mini guida sufficientemente esaustiva per affrontare la tematica ed è scaricabile dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Clicca qui per scaricare

Quali impatti ha questa modifica sulle imprese?

Tutte le imprese già iscritte all’Albo e dotate di veicoli scarrabili devono, entro il 31 dicembre 2021, procedere ad una variazione del proprio profilo indicando quindi quali sono le carrozzerie mobili associate ad ogni veicolo scarrabile.

La conseguenza di questa variazione si può così sintetizzare:

  • Il veicolo scarrabile non avrà più codici CER associati (a differenza di quanto avveniva prima del 2 Febbraio 2021)
  • Le carrozzerie mobili associate al veicolo di cui al punto precedente devono essere associate ai codici CER che possono essere trasportati.

Pertanto, il veicolo scarrabile sarà autorizzato a trasportatore solo ed esclusivamente i codici CER della carrozzeria mobile montata.

Per procedere con la variazione del proprio profilo, ma ciò vale anche per le imprese che intendono presentare istanza di iscrizione e per i nuovi mezzi che devono essere integrati nell’iscrizione, le imprese devono:

  • Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare, tra quelle disponibili: Cassoni, Cisterne, Container, Casse mobili, compattatori, pianali)
  • Associare le carrozzerie mobili alle categorie per le quali l’impresa è iscritta (1, 4, 5, 6 e 2-bis)
  • Abbinare i codici CER ad ogni tipologia di carrozzeria mobile inserita
  • Associare quindi ogni veicolo scarrabile alle categorie

Infine occorre l’attestazione del RT per ogni carrozzeria mobile secondo il nuovo schema aggiornato che è possibile ritrovare allegato alla delibera 3/2020.

L’entrata in vigore della delibera potrebbe portare avere impatti per le imprese che usufruiscono del servizio di interoperabilità dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per verificare la corrispondenza delle targhe dei trasportatori con i codici CER trasportabili.

Infatti, all’interno dei software gestionali che utilizzano i tracciati messi a disposizione dall’Albo, la ricerca di una targa relativa ad un veicolo scarrabile potrebbe non fornire alcun riscontro positivo in merito ai codici CER che possono essere trasportati proprio in virtù della cancellazione dei CER dai suddetti veicoli a favore delle carrozzerie mobili. Ciò potrebbe quindi rappresentare un problema, in particolare se l’esito di quel controllo è vincolante per la chiusura delle registrazioni di carico e scarico.

Ci si chiede quindi come verranno adeguati i tracciati e se verranno introdotte nuove modalità di verifica al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti.

Ricordiamo infatti che sui formulari di identificazione rifiuti non è (ancora?) obbligatorio l’inserimento del numero identificativo della carrozzeria mobile.  

Sarà necessario indicarlo in ogni formulario? Il Produttore dovrà premurarsi di verificare il codice identificativo della carrozzeria mobile prima di ogni trasporto? E l’intermediario come potrà effettuare dei controlli per essere certo che i trasportatori di cui si avvale abbiano agito in conformità alle proprie iscrizioni all’Albo?

Ambiente&Rifiuti – Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

MUD 2021 – Scadenza 16 Giugno 2021

Come di consueto, con la fine del mese di Gennaio e l’inizio del mese di Febbraio è bene prepararsi alla predisposizione del MUD

Il termine ultimo per la presentazione del MUD 2021, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, è il 16 Giugno 2021.

Il DPCM del 24 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 Febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale da comunicare entro il termine di cui sopra.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  • Enti ed imprese che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Enti ed imprese che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipologie di rifiuti
  • Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c) (artigianali diversi dai rifiuti urbani), d)  (industriali diversi dai rifiuti urbani) ed g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dal altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalla fosse settiche e dalle reti fognarie), che hanno più 10 dipendenti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse da quelle di cui sopra, ovvero c), d) e g);
  • Produttori iniziali, fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 3 lett. c), d) e g);
  • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (ovvero imprese iscritte in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per tali imprese occorre sempre verificare che non sussista l’obbligo di presentazione del MUD come Produttori;
  • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE derivanti dall’Uno contro Uno in applicazione del DM 65 del 8 Marzo 2010;
  • Imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo fino a 8.000 €/anno e che producono rifiuti speciali pericolosi
  • Soggetti esercenti le attività ricadenti nell’ambito dei seguenti codici ATECO: 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03 – 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Tipologie di comunicazione MUD e soggetti obbligati

Il MUD si articola in 6 tipologie di Comunicazioni ed è bene verificare a quali di esse si è obbligati.

  1. Comunicazione Rifiuti speciali

Sono obbligati:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 €
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi
  • Comunicazione veicoli fuori uso

Soggetti obbligati:

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
  • Comunicazione imballaggi

Soggetti obbligati:

  • Sezione Consorzi: Conai o altri soggetti di cui all.art. 221, comma 3, lettera a) e c) di cui al d.Lgs. 152/2006
  • Sezione gestori rifiuti da imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti da imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006
  • Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 e D.Lgs. 49/2014
  • Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti obbligati:

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti obbligati:

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di finanziamento

Modalità di presentazione del MUD 2021

Come di consueto sono previste due modalità di presentazione:

  • Modalità semplificata
  • Modalità telematica

La comunicazione semplificata può essere presentata unicamente dai produttori di rifiuti che rispettano i seguenti requisiti:

  • Produzione nell’unità locale di non più di 7 tipologie di rifiuti ovvero 7 codici CER;
  • Utilizzano non più di 3 trasportatori;
  • Utilizzano non più di 3 destinatari.

La comunicazione semplificata non può essere presentata dai produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Istruzioni per la presentazione del MUD semplificato:

  1. Compilazione della comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
  2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata
  3. Firmare, con firma autografa, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
  4. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF
  5. Scansionare il documento cartaceo in un unico documento PDF, chiamato, ad esempio mud2020.pdf, contenente:
    1. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante
    2. La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente
    3. La copie del documento di identità del sottoscrittore

Qualora il file PDF ottenuto venga firmato digitalmente con “firma elettronica”, non è necessario allegare la copia del documento di identità

6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto

Ogni e-mail trasmessa a mezzo PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

I diritti di segreteria sono fissati in: 15,00 € per ogni comunicazione

Tutti i soggetti non ricadenti in questa casistica devono presentare il MUD telematicamente attraverso il caricamento nel portale mudtelematico.it del tracciato generato dai software gestionali in uso o mediante utilizzo software messo a disposizione da Ecocerved che viene aggiornato ogni anno.

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione del MUD in forma telematica è di 10,00 € per ogni MUD presentato.

Ambiente&Rifiuti è a vostra disposizione per fornirvi consulenza per la compilazione e presentazione del MUD.

Per informazioni e preventivi è possibile scrivere a info@ambiente-rifiuti.com

Ambiente&Rifiuti – Consulenza tecnica per la gestione dei rifiuti