Regolamento Delegato 2024/2571 della commissione del 19/07/2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
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Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha adottato i regolamenti di esecuzione che definiscono i nuovi criteri e modalità di applicazione di alcune disposizioni entrate in vigore a marzo con il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195, sul formato delle comunicazioni FGAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, sul formato dell’etichetta per prodotti e apparecchiature contenenti FGAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, sui requisiti minimi di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che svolgono determinate attività sulle apparecchiature contenenti FGAS
Queste le principali novità definite dai rispettivi regolamenti:
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195
Pubblicato il 04/09/2024 à In vigore dal 25/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.1191/2014 e stabilito il nuovo formato delle comunicazioni obbligatorie perviste dall’art. 26 del regolamento (UE) 2024/573. L’obiettivo è semplificare la raccolta dei dati a livello europeo e garantire una maggiore trasparenza, consentendo alle autorità competenti di tracciare con precisione l’intero ciclo di vita degli F-gas.
Il formato, infatti, è standardizzato, diviso per sezioni, nelle quali ogni impresa/soggetto giuridico coinvolta nella produzione, importazione, esportazione e distruzione degli FGAS elencati negli allegati I, II e III del Reg. (UE) 2024/573, da soli o come miscele contenenti tali sostanze, è obbligata a fornire informazioni dettagliate e precise riguardo alle quantità gestite e al loro utilizzo.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174
Pubblicato il 03/09/2024 à In vigore dal 23/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2068 e stabilito il nuovo formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti FGAS
Con l’obiettivo di assicurare una corretta informazione sui prodotti e sulle apparecchiature contenenti FGAS, il presente regolamento prevede principalmente che:
- I prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati dovranno avere etichette chiare, ben leggibili e resistenti, indicanti obbligatoriamente la dicitura “contiene gas fluorurati a effetto serra”
- Ogni etichetta dovranno riportare il peso del gas in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente in tonnellate. In caso di rigenerazione o riciclaggio del gas, l’etichetta dovrà specificare se è “100% riciclato” o “100% rigenerato”
- Le etichette di alcuni prodotti specifici, come apparecchiature militari o inalatori-dosatori, potranno avere etichette con diciture specifiche, come “Solo per uso in apparecchiature militare” o ” Solo per la produzione di inalatori-dosatori”.
- Per prodotti di piccole dimensioni, potranno esser utilizzati metodi alternativi per trasmettere alcune delle informazioni obbligatorie, come l’uso di link elettronici.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
Pubblicato il 09/09/2024 à In vigore dal 29/09/2024
Ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n.2015/2067 e stabilito i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui al paragrafo successivo, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, sulle seguenti apparecchiature:
- le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore,
- i cicli Rankine a fluido organico
- le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative
Attività regolamentate:
- controlli delle perdite delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
- installazione delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
- riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate sopra, contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
- recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati
I Regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2195, 2024/2175 e 2024/2215** rappresentano una prima fase dell’aggiornamento normativo per la gestione degli F-gas nell’Unione Europea. Grazie a queste nuove disposizioni, le imprese dovranno adeguarsi a standard più rigorosi per la gestione, l’uso e lo smaltimento dei gas fluorurati, contribuendo così agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall’UE nell’ambito del Green Deal Europeo.
Carmela Pizzutilo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024 2195
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