Perimetro RENTRI variato grazie alla legge di bilancio 2026. Quali sono le implicazioni derivanti dalla riduzione dei soggetti obbligati? Quali soggetti sono esclusi?
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Il tema della classificazione dei rifiuti, fulcro dell’intera gestione dei rifiuti, torna in primo piano con la sentenza n. 41415 del 23 dicembre 2025.
Come abbiamo già evidenziato in più occasioni, affinché l’intera filiera della gestione dei rifiuti operi correttamente, è necessario che tutti i soggetti coinvolti — Produttore, Trasportatore e Destinatario — collaborino in modo consapevole e strutturato.
La collaborazione non è solo una buona prassi organizzativa, ma rappresenta un elemento essenziale ai fini della tutela ambientale e, soprattutto, in relazione al regime di responsabilità ambientale, che è solidale tra tutti gli attori della filiera.
Nonostante ciò, continuiamo purtroppo ad assistere a situazioni nelle quali il Produttore affida, di fatto come se fosse una delega, la classificazione dei rifiuti e altri adempimenti — tra cui, non da ultimo, la compilazione del formulario — al trasportatore o all’intermediario. Tale prassi ignora un principio fondamentale: le responsabilità ambientali non sono delegabili.
In questo contesto diventa quindi essenziale investire in informazione e formazione all’interno delle organizzazioni, al fine di mantenere il controllo delle proprie attività e, soprattutto, delle proprie responsabilità, anche alla luce del nuovo quadro sanzionatorio delineato dal cosiddetto DL Terra dei Fuochi nella sua formulazione definitiva dopo la conversione in legge.
La classificazione dei rifiuti rappresenta il primo e imprescindibile passaggio che il Produttore deve compiere per identificare correttamente il rifiuto. Essa non si esaurisce nella sola attribuzione del codice EER, ma richiede un’analisi completa che includa:
- le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto,
- la descrizione dei processi produttivi dai quali il rifiuto è generato,
- le materie prime e le sostanze coinvolte in tali processi.
Una classificazione corretta produce molteplici output operativi: dall’attribuzione del codice EER alle caratteristiche di pericolo, dallo stato fisico alle modalità di etichettatura e imballaggio, fino alla verifica degli eventuali adempimenti ADR.
Obbligo di classificazione dei rifiuti
È opportuno ricordare che la classificazione non è facoltativa, ma obbligatoria. Il D.Lgs. 152/2006, in particolare all’articolo 184, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 nell’ambito del recepimento del pacchetto europeo sull’economia circolare, ne definisce chiaramente i presupposti e le responsabilità.
Durante i nostri audit iniziali rileviamo ancora troppo spesso l’assenza di schede di classificazione e una cronica carenza di informazioni documentate a supporto dell’attribuzione dei codici EER. In molti casi i codici risultano assegnati in un passato lontano, da soggetti interni o esterni all’organizzazione, senza che esista alcuna tracciabilità del processo decisionale o della documentazione tecnica utilizzata.
Non sono rari, inoltre, casi di errori macroscopici, come l’attribuzione del codice EER del contenuto pericoloso di un imballaggio quando il rifiuto da gestire è costituito esclusivamente dall’imballaggio stesso, contenente solo tracce residue del precedente contenuto.
I rischi derivanti da un mancato controllo
La sentenza n. 41415 del 23 dicembre 2025, oltre a ribadire l’obbligo in capo al Produttore di procedere alla corretta classificazione dei rifiuti, introduce un ulteriore elemento di rilievo: l’obbligo, per gli operatori della filiera, di verificare la correttezza formale della classificazione ricevuta.
Per gli impianti di recupero o smaltimento, tale principio assume un valore determinante ai fini dell’ammissibilità del rifiuto. Una classificazione errata, con l’attribuzione di un codice EER palesemente incongruente, può infatti determinare una situazione estremamente critica: l’impianto potrebbe trovarsi a gestire un rifiuto non autorizzato, qualora non sia abilitato a trattare il codice che avrebbe dovuto essere correttamente attribuito.
È in questo scenario che il principio di collaborazione tra i soggetti della filiera, fondato sulla responsabilità solidale e sulla necessità di implementare un sistema di controllo ridondante — in cui ogni attore verifica l’operato di chi lo precede e di chi lo segue — diventa un elemento imprescindibile per garantire una gestione dei rifiuti conforme, tracciabile e realmente sostenibile.
ArWasteCheck – Classificazione dei rifiuti sotto controllo
Proprio per rispondere a queste criticità operative e supportare concretamente i soggetti della filiera, abbiamo sviluppato ArWasteCheck, un’applicazione web progettata per supportare il Produttore nella classificazione dei rifiuti e per rafforzare i controlli lungo tutta la catena di gestione.
ArWasteCheck consente di strutturare in modo guidato il processo di classificazione, raccogliendo e organizzando le informazioni tecniche necessarie (processi produttivi, materie prime, caratteristiche del rifiuto), mantenendo tracciabilità delle decisioni, coerenza normativa e documentazione a supporto delle scelte effettuate.
Lo strumento è pensato non come una delega, ma come un sistema di supporto e verifica, in linea con il principio di responsabilità solidale richiamato dalla giurisprudenza più recente.
In un contesto normativo e sanzionatorio sempre più stringente, dotarsi di strumenti che permettano consapevolezza, controllo e verifica preventiva non è più un’opzione, ma una necessità operativa per tutelare l’organizzazione e l’ambiente.
Se vuoi approfondire il funzionamento di ArWasteCheck o valutare come integrarlo nei tuoi processi aziendali, è possibile richiedere una demo dedicata o un’analisi preliminare personalizzata.
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